Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7893 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15216-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER

LA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

B.G., U.M., P.C.,

S.C., M.G., P.A., S.

V., S.A., M.D.C.L., N.

M., tutti già elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO

50, presso lo studio dell’avvocato TUCCILLO FRANCESCOMARIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato SCUOTTO ANTONIO, giusta delega

in atti e da ultimo domiciliati presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7906/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2005 R.G.N. 881/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato VARONE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza di cui si chiede la cassazione, accogliendo l’appello degli attuali controricorrenti e riformando la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 dicembre 2003, dichiara il diritto degli appellanti al riconoscimento dell’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1999 presso l’ente locale di provenienza e condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca convenuto al pagamento delle conseguenti somme spettanti, al suddetto titolo, per il periodo 1 gennaio 2000 – 1 ottobre 2002 per le differenze economiche tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria e all’anzianità stabilite dal c.c.n.l. 26 maggio 1999 Comparto Scuola e il minore importo corrisposto in seguito al trasferimento nei ruoli del personale ATA (Amministrativo-Tecnico-Ausiliario) della scuola.

Secondo la Corte d’appello, l’accordo stipulato in data 20 luglio 2000 tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali, successivamente recepito dal D.M. 5 aprile 2001 (che fa salvo solo il c.d. maturato economico) non ha certamente reso inefficace la L. n. 124 del 1999, art. 8 che riconosce, ai fini giuridici ed economici, in favore del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale scolastico ATA, l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

2.- Il ricorso del MIUR e del Centro servizi amministrativi per la Provincia di Napoli domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo; resistono, con controricorso. B. G., C.S., S.V., S.A., U.M., M.D.C.L., M.G., N.M., P.A. e P.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.

I ricorrenti, in primo luogo, chiariscono che alla base di tutta l’attuale questione vi e la differente situazione esistente, rispettivamente, nell’ordinamento del personale degli enti locali e in quello del personale della scuola, nel senso che mentre nel primo ordinamento l’anzianità di servizio non comporta alcuna progressione di carriera, nel secondo, invece, tale progressione è prevista. Ciò significa che l’attribuzione al personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA dell’intera anzianità di servizio (anzichè del solo maturato economico) si traduce in un obiettivo vantaggio per gli interessati che il legislatore non intendeva attribuire.

Comunque, con la suddetta norma interpretativa del 2005, è stato definitivamente chiarito che tutti coloro che si trovano nella situazione degli attuali controricorrenti hanno reclamato, del tutto infondatamente, l’integrale riconoscimento dell’anzianità posseduta al momento del passaggio dal ruolo dell’ente locale a quello statale.

2.- Il ricorso è inammissibile, come rilevato anche dai controricorrenti.

La sentenza impugnata – come risulta dalla relata di notifica e come è riferito anche nell’epigrafe del ricorso – è stata notificata in data 7 marzo 2006. Il ricorso ad istanza dei ricorrenti è stato consegnato per la notifica a mezzo servizio postale all’UNEP di (OMISSIS). Sicchè il ricorso risulta notificato oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (la cui scadenza era il 6 maggio 2006) e quindi si è verificata la decadenza dall’impugnazione, che comporta la dichiarazione della inammissibilità del ricorso stesso per tardività (vedi per tutte:

Cass. 7 maggio 1998. n. 4641 ; Cass. 12 febbraio 2002, n. 1986).

A ciò consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 18,00 per esborsi, Euro 2000,00 (duemila/00) per onorario unico, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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