Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7892 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8525/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIALUISA CAMPANELLA,

GABRIELLA BOCCHI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COS.VE.GA SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO OLLARI, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO

DE CAROLIS, 83, presso lo studio dell’avvocato SABRINA D’ALLEVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DI PAOLO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE, in persona del Sindaco pro tempore

D.L.V., elettivamente domiciliato in MONTESILVANO, C.SO

UMBERTO, 134, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO CHIULLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’atto di

costituzione;

– resistente con atto di costituzione –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il

20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012, B.M. convenne in giudizio il Comune di Francavilla al Mare, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente avvenuto nel (OMISSIS).

Espose che, mentre stava percorrendo, alla guida di un motociclo, una rotatoria posta all’interno dell’abitato del Comune, era caduto, procurandosi delle lesioni, per via di un occulto avvallamento presente sulla sede stradale.

Si costituì in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto della domanda attorea, sul rilievo che il fatto era avvenuto in pieno giorno e la strada, nel punto dove si era verificata la caduta, presentava solo un modestissimo avvallamento. Chiese di chiamare in garanzia la Cos.Ve.ga. S.r.l., che curava la manutenzione delle strade.

Si costituì anche la Cos.Ve.ga. S.r.l., chiedendo a sua volta il rigetto della domanda del B. nonchè la chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, la Vittoria Assicurazioni S.p.a..

Quest’ultima aderì alla richiesta di rigetto della domanda formulata dagli altri convenuti.

Il Tribunale di Chieti – Sezione di Ortona, con la sentenza n. 142/2014, rigettò la domanda. Il giudice di prime cure – ritenuto di dover utilizzare esclusivamente il materiale fotografico prodotto in atti da parte attrice, contenente elementi oggettivi idonei a fornire una ricostruzione logica della dinamica del sinistro – osservò che: la presenza di tombini lungo l’asse stradale non era anomala e imprevedibile; peraltro, dalla valutazione delle allegazioni fotografiche, risultava che la mera presenza di quella lieve sconnessione non era di per sè idonea a causare la perdita del mezzo; i danni (al mezzo e alla persona) lamentati dall’attore non potevano che essere stati generati dalla velocità del mezzo, sicuramente non adeguata alle condizioni logistiche (la rotonda in prossimità della quale era avvenuto l’infortunio era situata dopo un dosso); se il motociclista avesse tenuto una velocità adeguatamente moderata e non avesse violato l’obbligo di tenere la propria destra, avrebbe potuto evitare di passare sopra il tombino al centro della carreggiata o comunque lo avrebbe potuto percorrere senza perdere il controllo del mezzo; la condotta del B. costituirebbe caso fortuito idoneo ad escludere l’operatività del criterio di responsabilità presunta da cose in custodia ex art. 2051 c.c.: l’evento dannoso infatti si sarebbe verificato non per l’intrinseca pericolosità della cosa (manifestamente insussistente), ma per la condotta negligente ed imprudente del conducente; in ogni caso la condotta del B. di non mantenere strettamente la propria destra e di posizionarsi invece al centro della carreggiata, dov’è più probabile la presenza fisiologica di tombini stradali, costituisce uso improprio della cosa, che ancora una volta esclude il nesso di causalità.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, con ordinanza n. 606/2015 del 20 gennaio 2015, con la quale, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal B..

3. Avverso la sentenza di primo grado, nonchè l’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., propone ricorso in Cassazione B.M., sulla base di sei motivi.

3.1 Resistono con controricorso la Cos.Ve.Ga. S.r.l., nonchè la Vittoria Assicurazioni S.p.a.. L’intimato Comune di Francavilla si è costituito al fine di essere presente all’udienza di discussione o alla adunanza della Camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Prima di esaminare i motivi di ricorso, si osserva che, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, introdotto con la riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, quando la declaratoria di inammissibilità dell’appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti a questioni di fatto, poste alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione “può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)”.

Pertanto, in ipotesi di c.d. doppia conforme sul fatto, è impossibile impugnare dinanzi a questa Corte la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. civ. Sez. 6-3, Sent., 11-12-20141 n. 26097).

Si devono perciò ritenere inammissibili i motivi di ricorso diretti a censurare la sentenza del Tribunale per vizi attinenti alla motivazione.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della “violazione dell’art. 115 c.p.c.. Violazione degli artt. 2697-2721 e 2729 c.c. e dell’art. 139 codice delle assicurazioni private in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 111 Cost., sul giusto processo”.

La sentenza del Tribunale sarebbe lesiva del diritto alla difesa del ricorrente per aver, immotivatamente ed in violazione delle norme che regolano il regime delle prove, pretermesso le richieste di prova testimoniale e di CTU formulate in primo grado.

Se tali richieste fossero state invece accolte, avrebbero permesso di provare che la caduta del B. e i danni dallo stesso riportati erano conseguenza della presenza di un avvallamento sul manto stradale e non della condotta del medesimo ricorrente.

Il motivo è inammissibile perchè, pur censurando formalmente la violazione di norme di diritto, contiene in realtà la richiesta di un sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato. La mancata ammissione della prova, per costante giurisprudenza di questa Corte, può essere denunciata in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-01-2015, n. 66; Cass. n. 5377/11; Cass. n. 4369/09; Cass. n. 11457/07; Cass. n. 3075/06).

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di valutazione delle prove ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5”.

Il giudice avrebbe presunto che l’incidente fosse da ricondurre alla condotta di guida del B., da un lato, sulla base di un fatto ignoto (l’entità dei danni al veicolo, mai dedotti in giudizio da alcuna delle parti), dall’altro, senza specificare quale delle lesioni personali riportate dal ricorrente sarebbero necessariamente riconducibili ad una velocità non moderata e perchè.

In realtà, corrisponderebbe a criteri di logica e di comune esperienza che i danni riportati dal B. (la rottura della clavicola) siano conseguenza normale di una caduta da fermo. Inoltre, la mancanza di tracce di sfregamento del mezzo sull’asfalto e di gravi compromissioni dei tessuti degli arti escluderebbe la velocità elevata.

5.3. Con il terzo motivo, si denuncia “omessa e contraddittoria e errata motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sarebbe illogica e contraddittoria l’affermazione della sentenza del Tribunale secondo cui la presenza del tombino non sarebbe stata imprevedibile.

Al contrario, dalla documentazione fotografica sarebbe emerso un elemento da cui trarre la presunzione opposta, visto che il resto del manto stradale appariva in perfetto stato di manutenzione senza anomalie.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

I motivi sono inammissibili, non solo nella parte in cui censurano espressamente il vizio di motivazione, ma anche laddove, pur lamentando la violazione di norme di diritto, sollecitano in realtà una nuova e più favorevole valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di legittimità.

5.4, Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta “violazione di legge: violazione dell’art. 140 C.d.S., comma 1 e art. 141 C.d.S., comma 6”.

Il Tribunale avrebbe travisato le citate norme del codice della strada, che non sono dettate per far sì che l’utente eviti le buche sulla sede stradale, arrivando a pretendere dal B. un comportamento, quello di procedere a velocità moderata, tale da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la ratio dell’art. 141 C.d.S., che impone, in presenza di curve o nei tratti di strada a visibilità limitata, di moderare la velocità, deve ravvisarsi proprio nella finalità di assicurare il controllo e la possibilità di arresto tempestivo del veicolo da parte del guidatore in qualsiasi circostanza attinente alla conformazione o condizione della strada, in modo tale da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose (Cass. civ. Sez. 2, 29/12/2009, n. 27501).

Pertanto, il Tribunale, dopo aver accertato, con valutazione di merito ormai insindacabile in questa sede, che il mezzo manteneva una velocità inadeguata rispetto allo stato dei luoghi (rotatoria in condizione di limitata visibilità, in quanto situata in prossimità un dosso) ha concluso che, se il B. avesse invece rispettato la norma de quo, mantenendo una velocità particolarmente moderata, avrebbe potuto evitare il tombino, o percorrerlo senza perdere il controllo del mezzo.

5.5. Con il quinto motivo, si denuncia “violazione degli artt. 41 e 45 c.p., art. 2051 c.c.. Errata motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

La norma relativa alla “mano da tenere” sulla carreggiata, oltre a dover essere applicata non strettamente ma in relazione alle circostanze concrete (nella specie il danneggiato transitava su una rotatoria con accesso di mezzi sulla destra e quindi avrebbe avuto l’obbligo di assicurare un adeguato margine di sicurezza laterale), non è stata dettata per far sì che siano evitate le buche per la strada.

Di conseguenza, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, la violazione di tale norma non potrebbe assurgere a causa dell’evento, ma si ridurrebbe a semplice occasione dello stesso.

Nè vi sarebbero prove circa la violazione dell’art. 141 C.d.S..

In ogni caso, sarebbe abnorme la qualificazione come uso improprio della condotta di guida del B., non potendo integrare tale fattispecie la mera violazione dell’art. 143 C.d.S..

Il motivo è inammissibile, non soltanto nella parte in cui lamenta l’errata motivazione su un punto decisivo della controversia – per le ragioni viste sub p. 4 -, ma anche nella parte in cui lamenta una violazione di legge.

Infatti, anche qualora venissero accolte le censure contenute nel presente motivo (in base alle quali la violazione da parte del B. dell’obbligo di cui all’art. 143 C.d.S., non potrebbe configurare un concorso causale nell’evento, poichè la norma non ha il fine di scongiurare eventi del tipo di quello verificatosi), resterebbe ferma la decisione in ordine all’esclusiva responsabilità del conducente, in forza dell’ulteriore valutazione del Tribunale, non efficacemente contrastata dal ricorrente nei precedenti motivi, circa la velocità tenuta dal mezzo.

Opera quindi il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono un’ulteriore ratio decidendi, giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001; 18240/2004; 3956/2005; 20454/2005; 23090/2005; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-12-2014, n. 26955).

5.6. Con il sesto motivo, il B. lamenta la “violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Omessa pronuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il Tribunale e l’ordinanza della Corte di Appello avrebbero posto a carico del ricorrente le spese processuali del terzo chiamato Vittoria Assicurazioni senza prima pronunciarsi sull’eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla compagnia assicuratrice.

Ove la chiamata in causa si fosse rivelata palesemente infondata, il rimborso di tali spese sarebbe dovuto rimanere a carico del chiamante.

Il motivo è infondato.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite; e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (ex multis: Cass. civ. Sez. 1, 14/05/2012, n. 7431 Cass. 10.11.2011 n. 23552; Cass. 21.3.2008 n. 7674; Cass. 28.8.2007 n. 18205; Cass. 2.3.2007 n. 4958).

Soltanto la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. 8.4.2010 n. 8363).

Pertanto, secondo il principio sopra enunciato, il giudice non deve stabilire la fondatezza o meno, nel merito, della domanda di garanzia (esame precluso dalla logica subordinazione della domanda di garanzia all’accoglimento della domanda principale), bensì, ai soli fini del carico delle spese, deve valutare la palese o meno arbitrarietà della medesima domanda di garanzia; deve cioè stabilire se la chiamata si connotasse addirittura come temeraria (Cass. civ. Sez. 3, 02-04-2004, n. 6514).

Tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale, che ha escluso l’arbitrarietà della domanda formulata da Cos.Ve.ga. S.r.l. nei confronti della Vittoria Assicurazioni.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate solo nei confronti di Cos.Ve.Ga. S.r.l. e Vittoria Assicurazioni S.p.a.. Il Comune di Francavilla costituendosi solo al fine di essere presente all’udienza di discussione o alla adunanza della camera di consiglio, e non avendo depositato memoria, non ha svolto alcuna attività difensiva e pertanto non occorre disporre per le spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio legittimità, che liquida a favore di ciascuno dei controricorrenti Cos.Ve.Ga. S.r.l. e Vittoria Assicurazioni S.p.a., in Euro 2.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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