Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7892 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 19/03/2021), n.7892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22942/2019 proposto da:

B.L., rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA TORDELA, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3096/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, sezione di Frosinone, con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con ordinanza del 25.6.2018 il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso.

Interponeva appello l’odierno ricorrente e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata n. 3096/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.L. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di fissare l’udienza per procedere all’interrogatorio libero del richiedente la protezione.

La censura è infondata. L’art. 35 bis, commi 10 e 11, si applica infatti al cd. nuovo rito, per tale dovendosi intendere quello che (in seguito alla novella di cui al D.L. n. 13 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017) si articola in unico grado di giudizio e si conclude con decreto non appellabile. Solo per tale procedimento è previsto, nei casi di cui dell’art. 35 bis, richiamati commi 10 e 11, l’obbligo di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. Poichè il presente ricorso ha ad oggetto una sentenza della Corte di Appello, resa in un giudizio soggetto al precedente regime, la disposizione di cui all’art. 35 bis, non è applicabile.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte partenopea avrebbe erroneamente denegato la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), senza considerare che il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dal Gambia per sottrarsi alle persecuzioni cui era esposto ad opera del regime di J.Y., per esser stato denunciato alla polizia per aver ascoltato alcune registrazioni contenenti dichiarazioni di dissidenti politici.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2 e 3, art. 10 Cost., art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, art. 8 della Direttiva 2011/95/UE, art. 3 della Convenzione E.D.U. e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte napoletana avrebbe erroneamente escluso la credibilità della storia personale, senza considerare il contesto di limitazione delle libertà fondamentali, ed in particolare le pessime condizioni carcerarie, esistenti in Gambia.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il ricorrente aveva infatti dichiarato di essere fuggito dal Gambia perchè denunciato alla polizia per aver ascoltato alcune incisioni di oppositori politici al regime di J.Y.. La Corte territoriale ha dato atto che in Gambia, tra la fine del 2016 ed il principio del 2017, si è verificata la transizione democratica tra il precedente regime e l’attuale governo democratico guidato da B.A. (cfr. pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata) ed ha conseguentemente escluso la sussistenza di qualsiasi pericolo di persecuzione o di trattamento disumano o degradante in capo al richiedente la protezione. Ha, del pari, escluso la vulnerabilità di quest’ultimo anche ai fini della tutela umanitaria, alla luce delle medesime considerazioni circa la condizione del Gambia e del fatto che il richiedente non aveva documentato alcuna integrazione in Italia (cfr. pag. 3 della sentenza).

Tali motivazioni non sono attinte dai motivi in esame, che pertanto si risolvono nella generica e inammissibile richiesta di revisione del giudizio di merito operato dalla Corte di Appello.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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