Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7892 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7892 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Greppi Stefano

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.
258/2010/06 depositata il 31/12/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Greppi Stefano contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 105/3/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di irrogazione sanzioni per iva 2001. Il ricorso proposto si articola in
unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato rela-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

23Lig

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 03/04/2014

zione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato
l’udienza del 5/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 n. 2 del dpr
600/73, 51 comma 2 n. 2, del dpr 633/772, 6 comma 8 del d.lgs. 471/97, 2697, 2727 e 2728

svolta dal Greppi — dj- non consentisse un collegamento proporzionale tra l’ammontare dei
ricavi ed il totale dei costi; e che non si possa applicare l’assunto secondo il quale, a fronte
di prelevamenti non giustificatri che potrebbero essere acquisti in evasione di imposta, debbano necessariamente corrispondere vendite non fatturate, cioè ricavi sottratti
all’imposizione.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
21132 del 13/10/2011) secondo cui, i dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi
dell’art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione),
sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di
dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue
dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle
Marche
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.
Così deciso in Roma, 5/3/2014

1 r sidente
Cicala

c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto che la particolare attività

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