Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7891 del 30/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 30/03/2018, (ud. 12/10/2017, dep.30/03/2018),  n. 7891

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Frigor Pan s.r.l. proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento con la quale l’agente di riscossione ETR s.p.a. aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 3.158.188,72 per conto del Ministero delle Finanze (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e della Agenzia delle Entrate di Eboli, a titolo di rimborso per pretese inadempienze di un finanziamento ottenuto ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 32, per la realizzazione di un impianto industriale da realizzarsi in aree colpite dal sisma del 1980.

Contestualmente, in forza dell’art. 18 del disciplinare allegato al decreto di ammissione al contributo, la Frigor Pan s.r.l. notificava domanda di accesso alla procedura arbitrale. Il collegio arbitrale, con lodo depositato il 28 luglio 2004, confermato in grado d’appello con sentenza del 2011, dichiarava illegittimo il provvedimento di revoca del contributo.

Nel frattempo la causa di opposizione alla cartella di pagamento (la cui esecutività era stata sospesa con ordinanza del 13 novembre 2004) perveniva a decisione. Con sentenza del 9 ottobre 2006 il Tribunale di Salerno dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per effetto della citata clausola arbitrale. Tale sentenza, impugnata dalla Frigor Pan s.r.l., veniva confermata dalla Corte d’appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe.

Avverso questa decisione la Frigor Pan s.r.l. ricorre per tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico resistono con un unico controricorso. Entrambe la parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 806,615,27,112 e 479 c.p.c., in relazione al R.D. n. 639 del 1910, art. 3. In sostanza, la società ricorrente deduce che il tribunale non avrebbe potuto rilevare la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in materia di opposizione all’esecuzione, tale dovendosi considerare anche l’opposizione alla cartella di pagamento.

3. Giova anzitutto premettere che la decisione impugnata è certamente erronea nella parte in cui, rilevata l’esistenza della clausola compromissoria, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, anzichè l’incompetenza.

Com’è noto, infatti, l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 3, e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza (Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013, Rv. 627786).

Pertanto, anche qualora fosse corretta la tesi che assoggetta la controversia alla competenza arbitrale, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, anzichè il difetto di giurisdizione.

4. La clausola arbitrale, della cui portata si discute, così testualmente recita: “qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica – che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine del rapporto nascente dall’ammissione al contributo, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l’applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedura civile”.

La questione sottoposta all’attenzione di questo Collegio è se tale clausola estenda i propri effetti alla materia dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

5. In realtà, occorre distinguere fra le due ipotesi.

Com’è noto, infatti, l’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., si configura come un giudizio di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente (ex plurimis: Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698; Sez. 3, Sentenza n. 10676 del 24/04/2008, Rv. 603243).

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, invece, ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1919 del 25/01/2017, Rv. 642739; Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014, Rv. 631190).

Consegue che nella prima ipotesi si fa questione del diritto sostanziale in base al quale il creditore agisce in executivis, nella seconda della legittimità dei singoli atti esecutivi compiuti dal creditore, dall’ufficiale giudiziario o dal giudice dell’esecuzione.

6. Con l’opposizione agli atti esecutivi, dunque, si denuncia la violazione delle regole processuali dell’esecuzione forzata. Poichè tali norme processuali sono d’ordine pubblico e quindi inderogabili, l’opposizione agli atti esecutivi ha per oggetto diritti indisponibili.

E’ pur vero che i vizi procedurali non sono deducibili una volta decorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., ma non si tratta di un’ipotesi di convalida per acquiescenza, bensì di decadenza dall’azione. Ne costituisce riprova la circostanza che alcuni di questi vizi sono rilevabili d’ufficio anche dopo la scadenza del predetto termine e possono condurre all’adozione di un provvedimento immediatamente terminativo dell’azione esecutiva. Si deve dunque ribadire che le regole dell’esecuzione forzata non sono nella disponibilità delle parti.

Da ciò deriva, ai sensi dell’art. 806 c.p.c., comma 1, che la materia non può essere compromessa in arbitri.

7. Diversa conclusione vale invece per l’opposizione all’esecuzione. Essa ha ad oggetto il diritto sostanziale del creditore, che, al pari di ogni altro diritto patrimoniale, è liberamente disponibile, salvo che non sia previsto altrimenti dalla legge.

L’opposizione all’esecuzione, quindi, può essere decisa dagli arbitri.

Ragionando diversamente si avrebbe che, in presenza di una clausola arbitrale, la domanda di accertamento negativo del credito azionato rientrerebbe nella competenza degli arbitri, se proposta preventivamente in via d’azione, e in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, se proposta dopo l’inizio dell’azione esecutiva, pur essendovi identità di causa petendi e di petitum sostanziale.

8. Un discorso particolare va fatto per l’eccezione di impignorabilità che, pur dovendosi proporre ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto talvolta diritti disponibili (ad esempio, nelle ipotesi di cui agli artt. 514 ss. c.p.c.; Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 24/03/1980, Rv. 405591) ed altre volte diritti indisponibili (come espressamente previsto dall’art. 545 c.p.c., u.c., aggiunto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132).

9. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

“La clausola con la quale le parti rimettono alla decisione degli arbitri qualsiasi controversia nascente da un determinato rapporto giuridico può essere interpretata, con giudizio riservato al giudice di merito, come comprensiva anche della materia delle opposizioni all’esecuzione forzata, salvo che in essa non si controverta di diritti indisponibili. Viceversa, non possono in alcun caso essere decise dagli arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, avendo queste ad oggetto la verifica dell’osservanza di regole processuali d’ordine pubblico e quindi diritti di cui le parti non possono mai liberamente disporre”.

10. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinchè verifichi la natura dell’opposizione proposta dalla Frigor Pan s.r.l. e, qualora essa venga qualificata come opposizione all’esecuzione, se la stessa può ritenersi compresa nell’ambito di operatività della clausola arbitrale.

11. Consegue l’assorbimento del secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 806 c.p.c., sotto il profilo dei limiti soggettivi di estensione della clausola arbitrale.

12. Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2018

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