Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7891 del 03/04/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 7891 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Greppi Stefano
Intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.
259/2010/06 depositata il 31/12/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da
Greppi Stefano contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 106/3/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di irrogazione sanzioni per iva 2000. Il ricorso proposto si articola in
unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato rela-
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Data pubblicazione: 03/04/2014
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zione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato
l’udienza del 5/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 n. 2 del dpr
600/73, 51 comma 2 n. 2 del dpr 633/772 , 6, comma 8, del d.lgs. 471/97, 2697, 2727 e
attività svolta dal Greppi — dj- non consentisse un collegamneto proporzionale tra
l’ammontare dei ricavi ed il totale dei costi; e che non si possa applicare l’assunto secondo il
quale, a fronte di prelevamenti non giustificati, che potrebbero gsere acquisti in evasione di
imposta, debbano necessariamente corrispondere vendite non fatturate, cioè ricavi sottratti
all’imposizione.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
21132 del 13/10/2011) secondo cui, i dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi
dell’art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione),
sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di
dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue
dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle
Marche
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.
Così deciso in Roma, 5/3/2014
presidente
2728 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto che la particolare