Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7890 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5149/2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI

PAULUCCI DE’ CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

MARVASI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CORRADO POLITI;

– controrlcorrente _-

e contro

FARO COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LCA, COMUNE DI

LOCRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2014 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.S., con atto di citazione notificato l’8 giugno 2009, aveva evocato in giudizio il Comune di Locri e la compagnia di assicurazioni Faro davanti al Giudice di Pace di Locri al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in data (OMISSIS) a causa della presenza di una buca non segnalata. L’amministrazione comunale aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva in favore della Provincia di Reggio Calabria, successivamente evocata in giudizio, la quale aveva contestato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2051 c.c..

2. Il giudice adito, previa estromissione con ordinanza del Comune di Locri e della compagnia di assicurazione, con sentenza del 27 maggio 2011 aveva rigettato la domanda attorea.

3. Avverso tale decisione proponeva appello G. e il Tribunale, con sentenza del 21 gennaio 2014, rigettava l’impugnazione.

4. Propone ricorso per cassazione G. sulla base di tre motivi.

5. Resistono, con controricorso, la Provincia di Reggio Calabria e il Comune di Locri che deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con i motivi di ricorso si denuncia: con il primo motivo si lamenta l’inversione dell’onere della prova sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2797 c.c. e dell’art. 2 C.d.S., comma 7, nonchè dell’art. 2751 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Il ricorrente sostiene che nessuna prova circa la proprietà della strada incombeva sull’attore il quale avrebbe dovuto limitarsi ad evocare in giudizio il soggetto proprietario, quale risulta individuato dalla legge, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, secondo cui – trattandosi di identificabilità del convenuto – avrebbero dovuto essere applicati gli ordinari criteri dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c..

4. Deduce, in secondo luogo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione alla posizione della Provincia chiamata in causa, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente lo stesso non avrebbe dovuto dedurre che la Provincia di Reggio Calabria era l’ente proprietario della strada, poichè, avendo evocato in giudizio il Comune, la titolarità in capo alla provincia doveva ritenersi solo in via alternativa e nel caso fosse stato accertato il difetto di legittimazione del Comune.

5. Con il terzo motivo deduce violazione falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 codice di rito, nonchè dell’art. 2697 c.c. e dei principi in tema di giudizio di causalità giuridica, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare il collegamento materiale tra la condotta, costituita dalla mancata cura della strada e l’evento, rappresentato dal sinistro, e sulla base di tale risultato avrebbe dovuto riconoscere la causalità giuridica.

6. Pur trattandosi di questione logicamente anteposta secondo l’ordine di trattazione di cui all’art. 276 c.p.c., tuttavia il Collegio ritiene di passare all’esame del fondo del terzo motivo alla stregua del principio della “ragione più liquida”, in una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6-L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

7. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità poichè la non chiara argomentazione posta a sostegno di tale doglianza non coglie nel segno in quanto il Tribunale ha correttamente evidenziato che, indipendentemente dalla esistenza dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta, sia per difetto di uno dei requisiti di fondatezza della pretesa, costituito proprio dalla prova della titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio dall’attore, sia per la manata sussistenza del nesso causale. Sotto tale profilo, le questioni relative al nesso causale riguardano esclusivamente questioni di fatto e non possono essere oggetto di valutazione da parte della Corte di legittimità.

8. Tali considerazioni escludendo la valutazione del nesso causale risultano assorbenti rispetto al primo e secondo motivo che riguardano il principio dell’onere della prova e che risultano, comunque, inammissibili per il mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, che richiede la esposizione sommaria dei fatti di causa avendo il ricorrente omesso ogni riferimento alle argomentazioni poste a sostegno della decisione adottata dal primo giudice, senza neppure accennare all’ordinanza di estromissione del Comune e, con riferimento al giudizio di appello, si è limitato a riportare il dispositivo della sentenza senza precisare il percorso motivazionale del Tribunale.

9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole in favore della Provincia di Reggio Calabria in Euro 2.700,00 ed in favore del Comune di Locri in Euro 3.200,00, di cui, per entrambi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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