Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7890 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7890 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 15861-2010 proposto da:
TRAVI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELO CURCIULLO
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
controri corrente

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso

la

sentenza

n.

137/2009

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
16/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella putblica
udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO
per l’inammissibilità del ricorso.

che

ha concluso

ENZA LA TORRE;

Svolgimento del processo
Fernandez Giuseppe, legale rappresentante della TRA.VI . srl, ricorre con nove
motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia (n. 137/31/2009, dep. 16.4.2009). Questa, in riforma della sentenza di
primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo nulla la
notifica dell’avviso di accertamento), ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo
di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, con il quale era stata
accertata l’omessa dichiarazione di ricavi e l’indebita detrazione di costi), e
validamente proposto l’appello da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Motivi della decisione
Con i nove motivi di ricorso si deduce:
1. violazione di legge (art. 42 e 60 d.P.R. 600/73 e art. 156 c.p.c.), per difetto di
notifica ed incompletezza dell’atto, con conseguente decadenza del potere
accertativo, avendo il giudice d’appello ritenuto valida la notifica effettuata a
mani del rag. Giudice, dipendente della TRA.VI . nel luogo di esercizio
dell’attività della società;
2. violazione degli artt. 60 e 42 del d.P.R. 600/73, data l’incompletezza, e
conseguente annullabilità, dell’avviso impugnato;
3. nullità dell’appello, perché sottoscritto da pubblico ufficiale non competente
(con violazione degli artt. 77. 81 e 83 c.p.c. nonché dell’art. 4, comma 2 della L.
241/90 e art. 5, comma 2 della L. 212/00) ;
4. difetto di motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione alla eccepita nullità
dell’autorizzazione ad appellare, in quanto non motivata;
5. omessa e insufficiente motivazione della sentenza (ex art. 360 n. 3 e n. 5) sulla
nullità dell’appello presentato dall’Ufficio locale per notifica inesistente;
6. insufficiente motivazione (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), in relazione alla
contestata nullità del processo verbale di constatazione e infondatezza della
rettifica;

15861/2010 Tra.vi srl c/ Agenzia entrate

correttamente notificato l’avviso di accertamento (per Irpeg e Ilor 1995 a seguito

7. difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, motivato per relationem. Si
deduce violazione di legge (art. 360 n. 3), in relazione allo Statuto del
contribuente (art. 7 L. 212/2000);
8. “infondatezza per falsa applicazione dell’art. 75 TUIR”, per avere la CTR
disconosciuto alcuni costi in relazione al principio di competenza, che erano
stati iscritti legittimamente nell’anno di ricezione delle fatture relative;
546/92 (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), non avendo la CTR esercitato i poteri
istruttori in ordine ai costi considerati indeducibili dai verificatori.
10. Tutti gli anzidetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono
soggetti a una comune declaratoria di inammissibilità, per mancanza della
formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi. Tra i requisiti,
richiesti a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, vi è infatti anche
quello della formulazione dei quesiti, ex art. 366 bis c.p.c., se la sentenza
impugnata è stata depositata dopo il 2.3.2006, come nella fattispecie, ma
prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, a norma degli artt.
47 e 50 di detta legge. Ciò comporta che l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere, a pena d’inammissibilità, il quesito inerente alla dedotta censura in
diritto, che assolve alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la
risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale
e, per i motivi attinenti al vizio di motivazione, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. ex multis Cass.
30640/2011; n. 30707/2011).
11. Non essendo gli anzidetti motivi conformi alle suindicate prescrizioni, il
ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in €. 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

15861/2010 Tra.vi sri c/ Agenzia entrate

9. infondatezza e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c. e 23 e art. 7 del d.lgs.

Così deciso in Roma, con motivazione semplificata, nella camera di consiglio

del 29 gennaio 2016.

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