Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7890 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 19/03/2021), n.7890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23662/2019 proposto da:

T.P.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LOMBARDI

BAIARDINI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA depositato il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino del Senegal, interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Perugia rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.P.A. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,8 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,25 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia personale in violazione dei criteri di valutazione previsti dalla legge.

La censura è infondata. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile la sua storia personale, senza avvedersi che il Tribunale aveva piuttosto ritenuto che la narrazione non fosse idonea ai fini della concessione di una qualsiasi forma di protezione internazionale. Il richiedente, invero, aveva dedotto di essere fuggito dal proprio villaggio in conseguenza di una faida per motivi religiosi e di aver vissuto per circa due anni in altra località del Senegal insieme alla propria famiglia, senza subire ulteriori minacce da parte degli abitanti del suo villaggio natìo. Aveva poi dichiarato di essersi appropriato di parte del denaro proveniente dalla vendita di una vettura che lui ed il padre avevano ricevuto in uso per motivi di servizio e di essere fuggito dal Senegal perchè non era in grado di restituire la predetta somma. Il giudice di merito ha, di conseguenza, ritenuto non rilevanti, ai fini della ricostruzione della motivazione dell’abbandono del Paese di origine, gli accadimenti svoltisi nel villaggio di origine, ed ha considerato invece non idonea la storia riferita all’appropriazione del denaro proveniente dalla vendita della vettura, in quanto non rientrante nell’ambito del grave danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2. Tale motivazione, che non risulta neppure adeguatamente attinta dal motivo, è pienamente condivisibile, posto che il ricorrente non ha dedotto di esser stato oggetto di violenza o trattamento inumano e degradante da parte degli ispettori governativi, ma soltanto di aver ricevuto dai medesimi una richiesta di rendiconto che appare del tutto legittima, alla luce dei fatti narrati dallo stesso richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, artt. 2, 3, 4, 5, 6 CEDU, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la protezione sussidiaria.

La censura è infondata. Il decreto impugnato contiene la valutazione del contesto interno del Senegal, con indicazione delle fonti consultate e specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pag. 9 del decreto). In tal modo il Tribunale si è conformato ai principi affermati da questa Corte, consentendo alla parte la duplice verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente escluso anche la sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile. Il Tribunale non ha considerato le problematiche di salute che il ricorrente aveva rappresentato innanzi la Commissione, in quanto esse non erano state riproposte in sede giudiziaria, nè risultavano documentate (cfr. pag. 10 del decreto). Tale statuizione non è attinta dal motivo di censura, che si diffonde piuttosto sulla condizione carceraria in Senegal. Con riferimento a quest’ultimo profilo, tuttavia, il ricorrente tralascia di specificare che l’argomento fosse stato introdotto nel giudizio di merito, con conseguente inammissibilità della doglianza, sia quanto all’aspetto sanitario, non riproposto in questa sede, sia quanto al tema carcerario, da considerare nuovo in assenza della indicazione della sua deduzione già nella fase di merito.

In definitiva, vanno rigettati il primo e secondo motivo di ricorso e va dichiarato inammissibile il terzo, con conseguente rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA