Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7890 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 06/04/2011), n.7890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16670-2009 proposto da:

DELLA PENNA AUTOTRASPORTI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato RIZZO NUNZIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.A., domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CROCETTA ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6021/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/11/2008 R.G.N. 2479/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A. adiva il giudice del lavoro di Napoli nei confronti della s.r.l. Della Penna Autotrasporti, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di oltre L. 370 milioni a titolo di integrazione dei compensi ricevuti per il lavoro prestato dal 18.1.1989 al 15.1.1999 come addetto alla guida di pullman della società in viaggi nazionali ed internazionali.

Le domande erano rigettate con sentenza che, appellata dal L., era parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli, che condannava la società appellata al pagamento delle differenze retributive per il lavoro ordinario, di cui ai conteggi, richieste dal lavoratore per il periodo 30.7.1994 – 15.1.1999, non coperto dalla prescrizione, oltre accessori per il ritardo.

In sostanza la sentenza, riguardo all’accoglimento dell’impugnazione per tale voce della domanda basata sul rilievo, da una parte, che fondatamente il lavoratore sosteneva l’applicabilità del c.c.n.l.

per l’autonoleggio, visto che dalle busta paga risultava l’applicazione di vari istituti ivi previsti, e, dall’altro, che differenze retributive per il lavoro ordinario erano state chieste già con il ricorso di primo grado e che i relativi conteggi riproposti in appello non erano stati contestati e comunque erano conformi al dato contrattuale.

La s.r.l. Della Penna Autotrasporti ricorre per cassazione con un unico motivo. Il L. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 414, 345, 346 e 437 c.p.c. e omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.

Si lamenta che si sia pronunciato su una domanda non proposta con il ricorso di primo grado, nè oggetto di motivi di appello. Si sostiene in particolare che, se si esaminano i conteggi allegati al ricorso introduttivo, “si evince chiaramente che la retribuzione ordinaria percepita è esattamente uguale a quella indicata come dovuta, per cui tutte le differenze riguardano il lavoro straordinario”.

Il ricorso risulta infondato in quanto l’unico rilievo che ne è concretamente alla base è frutto di un equivoco, come in realtà evidenziato dalla stessa documentazione allegata al medesimo ricorso per cassazione, costituita dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dal relativo conteggio (corredato di una tabella esplicativa delle sigle o abbreviazioni utilizzate), dal ricorso in appello e dal conteggio prodotto in appello. Premesso che con il ricorso in appello è stata riproposta integralmente la domanda di cui al ricorso introduttivo (e, in particolare è stata censurata anche la affermata inapplicabilità della contrattazione collettiva per difetto di prova al riguardo), e che in primo grado si erano richieste, testualmente, le differenze di retribuzione di cui al conteggio allegato con riferimento alla complessiva prestazione del lavoratore e alla invocata applicazione della contrattazione collettiva, punto l determinante risulta l’effettivo contenuto dei conteggi allegati al ricorso introduttivo. Deve allora rilevarsi che nei conteggi in questione è compresa anche la rivendicazione, mese per mese, di una differenza di retribuzione per le ore ordinarie.

Infatti i conteggi sono composti di tre pagine per ogni periodo di tempo. Nella prima pagina vi è il calcolo di quanto dovuto mese per mese a titolo di retribuzione ordinaria (talvolta il dato differisce da quello della colonna precedente “T.R.O.” – relativo al trattamento retributivo ordinario -, a causa dell’indicazione di un numero di ore dovute (“OD”) inferiore a quello normale mensile) e il risultato finale è indicato nell’ultima colonna intitolata “P.D.”, cioè “paga dovuta”; nella seconda pagina vi è nelle prime colonne il calcolo di quanto dovuto per “retribuzione straordinaria”, precisato nella colonna “T.R.S.” (“Totale Retribuzione Straordinaria”). Segue la colonna “P.LE”, cioè relativa alla “Retribuzione Totale Percepibile”, che è costituita – come è immediatamente e facilmente verificabile – dall’addizione degli importi di cui alla pagine precedente (indicati come) dovuti per retribuzione ordinaria (colonna “P.D.”) e degli importi (indicati come) dovuti per straordinario (colonna “T.R.S”). Segue la colonna “P.TO”relativa a quanto già pagato, cioè percepito, e la colonna “Dif.za” relativa alla differenza tra il dovuto e il percepito. Seguono poi due colonne e una terza pagina relativa al calcolo della rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi.

Pertanto è indubbio che le differenze retributive reclamate in primo grado siano comprensive anche di differenze per retribuzione ordinaria.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.). Ne è stata chiesta la distrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro 23,00, oltre Euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, distratte all’avv. Antonio Crocetta.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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