Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 789 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 789 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 24861-2010 proposto da:
GIARDINA

GIULIANO

C.F.

GRDGLN55R19B180Q,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI l E, presso lo studio dell’avvocato COGO
GIAMPAOLO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSARI NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2906

contro

FAEL SECURITY S.R.L. P.I. 01305650747, in persona del
a

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MANGIUI 36/A,

Data pubblicazione: 16/01/2014

presso lo studio dell’avvocato GIANNETTI ANNALISA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SILVESTRE
FRANCESCO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1870/2009 della CORTE

1752/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/10/2009 R.G.N.

Fatto e diritto
La sentenza impugnata
La Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello di Giuliano Giardina e confermato la sentenza del
Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato nullo il ricorso con il quale aveva chiesto la condanna della
società Fael Security s.r.l. al pagamento della somma di C 40.428,29 a titolo di differenze retributive
scaturenti dall’espletamento di mansioni riconducibili alla VII qualifica nel periodo dal 1.6.1990 e fino al
1.11.1995 quando gli fu attribuita la VI qualifica, ovvero, in subordine, al riconoscimento quanto meno

La Corte territoriale pur accogliendo le censure mosse alla sentenza che aveva ritenuto nullo il ricorso,
tuttavia, poi, istruita la causa ha respinto al domanda ritenendo che in esito all’istruttoria svolta in
appello e alla luce delle declaratorie contrattuali delle qualifiche rivendicate e di quella posseduta
risultava corretto l’inquadramento riconosciuto al dipendente.
In particolare il giudice d’appello ha sottolineato che fino al 1992 le mansioni svolte erano quelle di
informazione commerciale nei confronti dei clienti interessati all’acquisto di porte blindate sulla base
della documentazione aziendale e senza margini di autonomia nella definizione dei prezzi.
Anche nel periodo successivo, quando era stato assegnato alla vendita in favore di comunità di porte
antincendio, non erano emersi margini di autonomia nello svolgimento delle mansioni, nella definizione
dei prezzi e nella risoluzione dei problemi tecnici per i quali, in particolare, si avvaleva della struttura
deputata. La Corte poi ha verificato che non era emersa la prova di una pregressa specifica competenza
nel settore e che, solo in esito all’ esperienza lavorativa maturata nel periodo dal 1990 al 1994 nella
vendita delle porte blindate prima e delle porte antincendio poi, aveva maturato la competenza che
aveva indotto la società ad affidargli compiti riconducibili al VI livello in cui lo aveva inquadrato.
In conclusione la Corte ha escluso che il Giardina abbia mai svolto le mansioni di quadro (VII livello)
rivendicate. Inoltre ha verificato che la domanda di riconoscimento di compensi per lavoro
straordinario era rimasta del tutto sfornita di prova e come tale andava respinta.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Giardina che articola tre motivi illustrati da memoria ex art.
378 c.p.c..
Resiste con controricorso la Fae Security s.r.1..

I motivi di ricorso
1.- Il primo motivo di ricorso attiene alla violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1
n. 4 c.p.c. per avere omesso, la Corte territoriale, di esaminare la domanda di condanna della società al
pagamento della somma di C 14.635,54 a titolo di differenze retributive.
2.- Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2095,
2103, 1362 e ss c.c. e dell’art. 116 c.p.c in relazione all’art. 4 della sezione terza del CCNL 14.12.1990
che riporta la classificazione dei lavoratori da inquadrare nella V e nella VI categoria.

(

;

i

3

della VI qualifica, o, ancora, al pagamento della somma di C 14.635,54 in relazione alla VI qualifica
riconosciutagli dal 1995.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe proceduto ad un esame superficiale, apodittico e
contraddittorio delle emergenze documentali pervenendo così ad un errato accertamento in fatto delle
mansioni svolte.
Ad avviso del Giardina se si fosse tenuumella dovuta considerazione la documentazione versata in atti

La doglianza viene, poi, prospettata anche sotto il profilo del difetto di motivazione dolendosi il
ricorrente del fatto che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare le univoche risultanze della
prova documentale, erroneamente attribuendo al ricorrente la qualifica di “contabile clienti” sebbene
tale qualifica non sia prevista dal contratto collettivo per i responsabili delle agenzie e più in generale
per i venditori così incorrendo nel vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione..
3.- Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, viene denunciata la violazione delle regole dell’ermeneutica
contrattuale (artt. 2095, 2103, 1362 e segg. 2069, 2077, 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 4
della sezione terza del CCNL 14.12.1990 che riporta la classificazione dei lavoratori da inquadrare nella
VII categoria) tanto sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge quanto con riferimento
al vizio di motivazione.
Erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che il Giardina non aveva mai svolto compiti
riconducibili alla qualifica di quadro senza tenere conto del fatto che la domanda era volta ad ottenere la
diversa qualifica di VII livello impiegatizia per la quale era necessario e sufficiente l’adibizione a compiti
di coordinamento di altro personale evincibili dalla prova documentale versata in atti che smentiva, tra
l’altro, lo svolgimento della mera attività di venditore di porte tagliafuoco.

Le ragioni della decisione
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, il cui esame può essere svolto congiuntamente attenendo
entrambi all’esatto inquadramento del dipendente, sono infondati.
Con le censure si pretende che la Corte proceda ad una revisione delle circostanze di fatto acquisite al
processo secondo una ricostruzione delle emergenze probatorie diversa e più favorevole al ricorrente
rispetto a quella pur sempre logica e coerente adottata dalla Corte territoriale.
Come è noto con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in
discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto
dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente poiché l’apprezzamento dei fatti e
delle prove è sottratto al sindacato di legittimità in quanto nell’ambito di detto sindacato è conferito il
potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione
fatta dal giudice di merito e non anche quello di riesaminare e valutare il merito stesso della causa.
Resta infatti riservata a quest’ultimo l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la
valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le risultanze
probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. in proposito tra le tante
Cass. 6.4.2011 n. 7921).
4

ed attestante l’avvenuto svolgimento di una importante attività di vendita su tutto il territorio nazionale
(confermata dalle trasferte documentate) e dei compiti di responsabile delle agenzie di rappresentanza
della società (in Puglia dal 1992), attività svolte in maniera continuativa per tutta la durata del rapporto,
confermate dalla dichiarazione resa dall’amministratore unico della società ed avente carattere
confessori° si sarebbe pervenuti al riconoscimento del livello di inquadramento richiesto dal lavoratore.
t

Ove, come nel caso in esame, poi, le censure attengano anche all’interpretazione del contratto collettivo
offerta dal giudice di merito e siano prospettate sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali
di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma non rechino
una specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle
ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice esse si risolvono, in
contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di

Ciò a parte, il ricorso si palesa altresì carente sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 366 comma 1 n. 6 e
dell’art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c..
E’ vero che nel corpo del ricorso per cassazione è inserita la fotocopia della declaratoria di settima
categoria rivendicata ma al ricorso non viene allegato, come prescritto dalle citate norme ,i1 testo del
contratto collettivo del quale si lamenta una errata interpretazione anche con riferimento ad altre
qualifiche di inquadramento (V e VI) , né viene precisato dove lo stesso può essere reperito nel
fascicolo processuale.
In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di
improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto
agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel
quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il
deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo
comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità
ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi
(cfr. Cass. s.u. 3.11.2011 n. 22726).
Per tali profili in conclusione il ricorso è infondato.
Fondata è invece la censura formulata con il primo motivo di ricorso.
Ed infatti la sentenza della Corte di appello non prende affatto in esame la domanda con la quale il
Giardina aveva chiesto la condanna della società a corrispondergli la somma di 14.635,54 a titolo di
differenze retributive, né può ritenersi la stessa assorbita dal rigetto delle altre domande formulate.
Ne consegue che la sentenza sul punto deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di Appello di
Lecce, in diversa composizione, che procederà al suo esame.
Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

5

un’interpretazione diversa da quella criticata. Ancora una volta, infatti, la mera contrapposizione fra
l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini
dell’annullamento di quest’ultima (cfr. Cass. 22.11.2010 n. 23635 ed anche Cass. 2.5.2012 n. 6641 e
Cass. 6.6.2013 n. 14318).

PQM
la Corte
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in
diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

il Conligllere est.

Così deciso in Roma il 16 ottobre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA