Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7889 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7889 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

zul ricorso 15U58=2010 prnpnnto da:
TRAVI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELO CURCIULLO
giusta delega in calce;
– ricorrente 2016
339

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
ori corrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso

la

sentenza

n.

139/2009

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
16/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

ENZA LA TORRE;

h

Svolgimento del processo
Fernandez Giuseppe, legale rappresentante della TRA.VI . srl, ricorre con nove motivi per
la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.
139/31/2009 dep.16.4.2009. Questa, in riforma della sentenza di primo grado (che
aveva accolto il ricorso del contribuente, per nullità della notifica dell’avviso di
accertamento), ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo correttamente notificato
l’avviso di accertamento (per Irpeg e Ilor anno 1996, emesso a seguito di processo

dichiarazione di ricavi e l’indebita detrazione di costi), e validamente proposto l’appello
da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’agenzia delle entrate si costituisce con controricorso
Motivi della decisione
Con i nove motivi di ricorso si deduce:
1. violazione di legge (art. 42 e 60 d.P.R. 600/73 e art 156 c.p.c.), per difetto di notifica
ed incompletezza dell’atto, con conseguente decadenza del potere accertativo,
avendo il giudice d’appello ritenuto valida la notifica effettuata a mani del rag.
Giudice, dipendente della TRA.VI., nel luogo di esercizio dell’attività della società;
2. violazione degli artt. 60 e 42 del d.P.R. 600/73, data l’incompletezza e conseguente
annullabilità dell’avviso impugnato;
3. nullità dell’appello, perché sottoscritto da pubblico ufficiale non competente (con
violazione degli artt. 77, 81 e 83 c.p.c. nonché dell’art. 4, comma 2 della L. 241/90 e
art. 5, comma 2 della L. 212/2000);
4. difetto di motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione alla eccepita nullità
dell’autorizzazione ad appellare, in quanto non motivata;
5. omessa e insufficiente motivazione della sentenza (ex art. 360 n. 3 e n. 5), sulla
nullità dell’appello presentato dall’Ufficio locale, per notifica inesistente;
6. insufficiente motivazione (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), in relazione alla contestata
nullità del processo verbale di constatazione e infondatezza della rettifica;
7. difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, motivato per relationem. Si
deduce violazione di legge (art. 360 n. 3), in relazione allo Statuto del contribuente
(art. 7 L. 212/2000);

15858/2010 Tra.vi srl cl Agenzia entrate

verbale di constatazione della Guardia di finanza, che aveva verificato l’omessa

8.

“infondatezza per falsa applicazione dell’art. 75 TUIR”, per avere la CTR
disconosciuto alcuni costi in relazione al principio di competenza, che erano stati
iscritti legittimamente nell’anno di ricezione delle fatture relative;

9. infondatezza e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c., art. 23 e art. 7 del d.lgs.
546/92 (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), non avendo la CTR esercitato i poteri istruttori in
ordine ai costi considerati indeducibili dai verificatori.
10. Il ricorso è inammissibile.

soggetti ad una comune declaratoria di inammissibilità, per mancanza della
formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi. Tra i requisiti, richiesti
a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, vi è infatti anche quello della
formulazione dei quesiti, ex art. 366 bis c.p.c., se la sentenza impugnata è stata
depositata dopo il 2.3.2006, come nella fattispecie, ma prima dell’entrata in vigore
della L. 18 giugno 2009, n. 69, giusti gli arti. 47 e 50 di detta legge. Ciò comporta che
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, il quesito
inerente alla dedotta censura in diritto, che assolve alla funzione di integrare il
punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
principio giuridico generale e, per i motivi attinenti al vizio di motivazione, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. ex multis Cass.
30640/2011; n. 30707/2011).
11. Non essendo gli anzidetti motivi conformi alle suindicate obbligatorie prescrizioni, il
ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese liquidate in €. 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, con motivazione semplificata, nella camera di consiglio del 29
gennaio 2016.
I onsigliere estensore

Tutti gli anzidetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono

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