Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7889 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 19/03/2021), n.7889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23615/2019 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA n. 91, presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE depositato il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino nigeriano, interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.O. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4 e 14, art. 3 della Convenzione E.D.U., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice fiorentino avrebbe omesso di considerare il trattamento persecutorio praticato in Nigeria ai danni dei cristiani.

Le due censure, che vengono trattate congiuntamente nel ricorso e meritano un esame unitario in ragione della loro intima connessione, sono inammissibili. Il richiedente, invero, lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del contesto di persecuzione religiosa ai danni dei cristiani esistente in Nigeria. La questione, che non emerge dalla lettura del decreto impugnato – nel quale si dà atto che il richiedente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria perchè uno zio aveva ucciso, per ragioni imprecisate, i suoi genitori e voleva uccidere anche il richiedente stesso ed il fratello di quest’ultimo (cfr. pag. 3 del decreto) – non risulta mai esser stata posta nel corso del giudizio di merito, nè il ricorrente fornisce alcuna specificazione al riguardo. In ogni caso il provvedimento del Tribunale toscano esclude la sussistenza, in Nigeria, della condizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), richiamando adeguatamente le fonti informative internazionali e dando atto delle specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pag. 6: fonte EASO), in coerenza con i principi posti da questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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