Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7889 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7889 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Caccavari s.n.c. , in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma,
alla via XX Settembre 3, presso lo studio dell’avv. Bruno Sassani, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Salvatore Muleo, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
241/201076 depositata il 6/10/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito gli avv.ti Sassani e Muleo per la controricorrente ;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

F.11i Caccavari s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 03/04/2014

dell’appello proposto dalla Agenzia
380/3/2006 che aveva accolto

contro la sentenza della CTP di Catanzaro n.

il ricorso avverso l’avviso di rettifica 821674 per iva

1994. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso la società
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. L’udienza per l’adunanza della
Corte in Camera di Consiglio è stata dapprima fissata per il 26/3/2013 e quindi per il

Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, applicandosi il minor termine di sei mesi ai giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009.
Va altresì disattesa l’eccezione di intervenuta definizione della controversia.
Il comma 2 bis dell’art.3 del d.l. 40/2010 , conv. con modif. in 22 maggio 2010 n. 73, dispone: Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevo-

le dei processi . , le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti
a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite….”
La interpretazione letterale della norma porta a ritenere che i presupposti per la definizione
delle liti pendenti — ricorsi iscritti a ruolo da oltre dieci anni, soccombenza
dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio- debbano sussistere “alla data di entrata in vigore della legge di conversione”, e cioè al 26/5/2010 — giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 11 L. 70/2010)-. Risultando
l’Amministrazione soccombente solo all’esito del giudizio di appello, con la sentenza depositata il 6/10/2010, va escluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione26/5/2010- sussistessero i presupposti per la definizione della lite pendente; e ciò indipendentemente dalla proposizione del ricorso per cassazione.
Nel merito, con primo motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 10-12 del d.lgs.
546/92 laddove ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto il contribuente avrebbe
messo in dubbio l’esistenza della delega.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 874/2009) secondo cui “deve ritenersi ammissibile l’atto d’appello proposto dal competente ufficio dell’agenzia delle entrate, recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in

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Ordinanza pag. 2

5/3/2014.

luogo del direttore titolare, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza
di primo grado”.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo

Calabria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria.
Così deciso in Roma, 5/3/2014

dente
dott 1 o Cicala

accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della

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