Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7888 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18539/2014 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFRED MULSER giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S.

ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO DI

BRINA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERHART

GOSTNER, ARMIN WEIS, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

BOLZANO, depositata il 01/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto, condanna

alle spese statuizione sul contributo unificato;

udito l’Avvocato LUIGI MANZI;

udito l’Avvocato MASSIMO GARUTTI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 28 settembre 2007, P.E.M. aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, i fratelli E. e C. per sentir dichiarare la nullità dell’atto di donazione concluso il (OMISSIS) e avente ad oggetto il trasferimento della particella fondiaria n. (OMISSIS) sita nel Comune censuario (OMISSIS) disponendo la restituzione del possesso del terreno, la cancellazione delle iscrizioni e ogni ulteriore adempimento. Aveva dedotto che nell’anno 1998 era stata contattata dal fratello e dal cognato, il quale agiva per conto della moglie, C., ricevendo la proposta di realizzare una baita sui terreni di proprietà delle due sorelle, per lo svolgimento di attività agrituristica, previa demolizione di locali posti su una terza particella dí proprietà di E.. Polche soltanto quest’ultimo rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi della L.P. 14 dicembre 1988, n. 57, che richiedeva tale presupposto per lo svolgimento dell’attività, quest’ultima sarebbe stata svolta inizialmente da E., che sarebbe risultato intestatario dei terreni e dei relativi fabbricati. Sulla base di tali premesse, con contratto di donazione del (OMISSIS), P.E. e C. avevano trasferito al fratello E. gli immobili di loro proprietà, costituendo la società Chervè, avente lo scopo di gestire strutture alberghiere ed esercizi pubblici in genere.

2. Con separata scrittura privata, definita documento integrante dell’atto di donazione, si stabiliva che il patrimonio della società era costituito in parti uguali dai tre fratelli, con conferimenti rappresentati, per E.M. e C., dai predetti immobili e da una somma di denaro, per E., il quale si obbligava ad effettuare il passaggio di proprietà degli immobili donati in favore della società Chervè, quando la legge in materia di “masi chiusi” lo avrebbe consentito.

3. A seguito dei reiterati inadempimenti di E., l’attrice aveva richiesto la restituzione del terreno prendendo atto, successivamente, che lo stesso, subito dopo la notifica dell’atto di citazione, era stato acquisito al “maso chiuso” di E. e, contestualmente, trasferito alla moglie di questi. Conseguentemente P.E.M. aveva iniziato un separato giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, per la dichiarazione di inefficacia di tale ultimo trasferimento, giudizio sospeso in attesa della definizione della presente controversia.

4. Nel presente giudizio, con sentenza non definitiva del 18 maggio 2011, il Tribunale di Bolzano dichiarava la nullità dell’atto di donazione del (OMISSIS) e della scrittura privata avente la medesima data stipulata tra i tre fratelli, rimettendo la causa sul ruolo per la definizione della domanda di restituzione dell’immobile oggetto della donazione.

5. Avverso tale decisione proponeva appello P.E. e la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza pubblicata il 1 febbraio 2014 respingeva l’appello.

6. P.E. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

7. Resiste con controricorso P.E.M..

8. Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che, pur aderendo alla ricostruzione fornita dai giudici di merito, il contratto di donazione sarebbe stato concluso in elusione di una norma di carattere amministrativo e fiscale dalla quale non può derivare la nullità.

2. In particolare la L. Provincia Autonoma di Bolzano, n. 57 del 1988, art. 2, costituisce una fonte provinciale inidonea a creare ipotesi di nullità diverse da quelle operanti a livello nazionale, non collegata a sanzioni civili, quali la nullità degli atti giuridici; non prevede alcun espresso divieto di svolgere attività in forma societaria e non può comprimere l’autonomia negoziale prevista dall’art. 1322 c.c. e dall’art. 41 Cost..

3. In sostanza, secondo il ricorrente, non si tratterebbe di una norma imperativa, in quanto in tale idonea a determinare un’ipotesi di nullità del contratto per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c..

4. La doglianza del ricorrente è infondata sia nella parte in cui rileva che la legge emanata dalla Provincia autonoma di Bolzano non costituisce norma imperativa, sia nella parte in cui deduce che tale disposizione non può rappresentare il presupposto di applicabilità dell’art. 1344 c.c. e cioè la fattispecie del negozio in frode alla legge.

5. Quanto al primo profilo, il rilievo è manifestamente destituito di fondamento, poichè le fonti primarie dell’ordinamento sono costituite dalle leggi ordinarie, dagli statuti regionali a statuto ordinario, dalle leggi regionali e quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano. La norma in questione è stata emanata nell’esercizio della potestà legislativa primaria in materia di agricoltura, prevista all’art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige. La L. 14 dicembre 1988, n. 57, successivamente abrogata e sostituita dalla L. 19 settembre 2008, n. 7, avente analogo tenore letterale (ma non del tutto sovrapponibile, per quello che si dirà con riferimento al motivo successivo) regolamentava la “disciplina e lo sviluppo dell’agriturismo”. Ai sensi dell’art. 2 per attività agrituristiche si intendono le attività di ricreazione ed ospitalità svolte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., singoli od associati, e da loro familiari di cui all’art. 230 bis c.c., attraverso l’utilizzazione di strutture aziendali od interaziendali agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento bestiame), la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica. Il comma 5 dispone che chi esercita un’attività ai sensi dell’art. 2, comma 3, deve adibire a questa attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest’ultimo.

6. Pertanto sulla base del tenore letterale della norma è evidente che l’esercizio dell’attività agrituristica era consentita soltanto agli imprenditori agricoli singoli o associati, con la conseguenza che restavano fuori le due sorelle di P.E., E. e C., non rivestendo tale qualifica. Nello stesso tempo tali soggetti non avrebbero potuto rientrare nell’ambito dell’eccezione, rappresentata dall’impresa familiare prevista dall’art. 230 bis codice di rito, per le ragioni chiarite dalla Corte territoriale e non oggetto di doglianza; neppure l’attività avrebbe potuto essere espletata dalla società commerciale costituita tra le parti nella cui compagine solo uno dei soci rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo ( P.E.).

7. Come rilevato dal Procuratore Generale in udienza, la Corte d’Appello ha ben evidenziato che, come emergeva dal collegamento negoziale tra i tre atti in oggetto, ed in particolare dal contenuto del cd atto privato del (OMISSIS), i tre soci intendevano svolgere l’attività agrituristica in forma societaria, sin dall’inizio, cioè prima del trasferimento alla società Chervè dei cespiti, beneficiando dei vantaggi previsti dall’ordinamento provinciale e statale che richiedevano, però, dei requisiti vincolanti, sulla base di una chiara scelta politica del legislatore della Provincia autonoma. L’inserimento nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici e le conseguenti sovvenzioni finanziarie richiedevano dei specifici titoli legittimanti che, nel caso di specie, non sussistevano.

8. Sulla base di tali elementi è evidente che la legge provinciale costituisce norma imperativa e tale profilo rappresenta uno dei presupposti del contratto in frode alla legge quale negozio, tipico o atipico, che, apparentemente rispettoso della lettera della legge, in realtà è posto in essere per eludere una norma imperativa.

9. La norma imperativa, infatti, è quella disposizione proibitiva che, sulla base dell’esigenza di protezione di valori morali e sociali e di quelli fondamentali della comunità giuridica, nega efficacia giuridica alla programmazione negoziale ad essa contraria, ma tende più radicalmente a proibire l’azione programmata.

10. La disposizione riguarda i requisisti soggetti del soggetto legittimato a svolgere l’attività che costituisce la causa comune ai negozi collegati presi in esame dalla Corte territoriale. Pertanto, analogamente a quanto ritenuto da costante giurisprudenza con riferimento alle ipotesi in cui la legge preveda determinati presupposti soggettivi (si pensi all’attività di mediazione che può essere svolta solo in presenza dei requisiti prescritti dalla predetta legge) la disposizione contenuta nella legge provinciale ha certamente natura imperativa.

11. Infine, va puntualizzato che la Corte d’Appello ha ricondotto l’effetto della invalidità alla fattispecie del negozio in frode alla legge e non all’ipotesi del contratto concluso in violazione di norme imperative. Tale questione è oggetto del terzo motivo che riguarda la sussistenza dei presupposti della fattispecie prevista dall’art. 1344 c.c..

12. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della citata legge provinciale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che tale disciplina avrebbe dovuto essere coordinata con le norme che hanno modificato la nozione di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile ammettendo la possibilità di considerare imprenditori agricoli professionali anche le società e, da ultimo, con la L.P. n. 7 del 2008, che ammette l’esercizio in forma societaria della attività agrituristica.

13. Se la Corte territoriale avesse tenuto conto della natura non imperativa della disciplina asseritamente elusa e dell’evolversi del contesto normativo non avrebbe applicato la sanzione più grave della nullità all’atto giuridico oggetto di causa.

14. La doglianza è manifestamente infondata e rende irrilevante l’indagine sulla disciplina normativa successiva al fine di verificare, come richiede il ricorrente, se i limiti relativi a requisiti soggettivi risultano modificati o se permangono i divieti alla gestione di attività agrituristica da parte di soggetti, anche soci, privi della qualità di imprenditore agricolo, che pacificamente riguardava la sola posizione di P.E..

15. Infatti, va ricordato che in materia di nullità contrattuale, l’illiceità del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e, pertanto, il negozio giuridico nullo all’epoca della sua perfezione, perchè contrario a norma imperativa, non può divenire valido e acquisire efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni.

16. Perchè questo effetto si determini è, infatti, necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore. Ipotesi questa non sussistente nel caso di specie.

17. Questa Corte ha anche recentemente ribadito che l’avvenuta abrogazione nella norma imperativa non incide sulla valutazione di eventuale nullità dei contratti precedentemente conclusi: i negozi conclusi in violazione di una disposizione autonomamente rilevante o quale elemento della fattispecie prevista dall’art. 1344 c.c., deve essere considerato viziato da nullità insanabile per contrasto con norma imperativa di legge (Cass. Sez. 2, n. 3926 del 29/02/2016, Rv. 638874, conformi N. 7739 del 1993 Rv. 483135, N. 1877 del 1995 Rv. 490569, N. 9236 del 2007 Rv. 597530). In ogni caso, come rilevato dal Procuratore Generale, la società ha cessato di operare nell’anno 2004, quindi prima dell’entrata in vigore della legge sopra richiamata.

18. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 132 codice di rito, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 1362 c.c., in relazione alle ipotesi di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e deducendo che la sussistenza di un collegamento negoziale tra i tre contratti stipulati tra le parti in data (OMISSIS) non avrebbe potuto stravolgere il senso letterale di quei negozi.

19. In particolare, in nessuno di essi le parti avevano previsto l’esercizio in forma societaria dell’attività agrituristica, ma solo il conferimento dei beni quale patrimonio della società, mentre soltanto P.E., quale persona fisica, avrebbe esercitato l’attività e il trasferimento dei beni di E. alla società era subordinato all’autorizzazione al distacco di parti del “maso chiuso”. Pertanto, la reale intenzione delle parti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale era quella di fare gestire soltanto al resistente, P.E., l’azienda agrituristica e ciò sulla base dell’interpretazione complessiva della volontà delle stesse e del comportamento tenuto dai tre fratelli, dal quale sarebbe stato semplice rilevare che due dei tre contratti collegati, quello di società e il cd atto privato, erano stati risolti molto tempo prima della proposizione dell’azione di nullità.

20. Sotto altro profilo la motivazione della decisione risulta perplessa e disancorata dal dato fattuale non fornendo elementi concreti sulla base dei quali la Corte territoriale ha ritenuto che la comune intenzione delle parti fosse quella di gestire l’attività agrituristica in forma societaria.

21. Le censure sono manifestamente infondate. Non sussiste violazione delle norme di ermeneutica. Non vi è sostanziale contestazione in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale individuato dalla Corte territoriale. Infatti, affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra, sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

22. La Corte territoriale ha puntualmente e specificamente descritto il meccanismo attraverso il quale le parti hanno perseguito un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi.

23. Come correttamente evidenziato dal giudice di appello le parti hanno adottato uno schema negoziale astrattamente lecito, per conseguire un risultato vietato dalla legge. Per il resto, come evidenziato dal Procuratore generale, i singoli rilievi riguardano il merito della controversia (il chiaro tenore letterale dell’atto privato del (OMISSIS), il reale soggetto attivo dell’attività economica, diverso da quello che aveva i requisiti ben individuati dalla L.P. n. 57 del 1988, art. 2, la circostanza che l’attività dell’agriturismo fosse già immaginata come societaria) e non possono essere oggetto di valutazione in questa sede.

24. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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