Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7888 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7888 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso 12973-2009 proposto da:
FOSCO ROBERTO, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato NUNZIANTE
BARLOTTI giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SALERNO;

avverso

la

sentenza

n.

intimato

131/2008

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
15/04/2008;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

f

4

Svolgimento del processo
Roberto Fusco, medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, ricorre con tre
motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Campania (131/4/08 dep.
15.4.2008), che, in relazione ad impugnazione della cartella di pagamento per Irap
anno 2001, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate negando il diritto al
rimborso per sussistenza dei presupposti impositivi.

Il ricorrente ha prodotto successiva memoria, invocando l’applicazione d’ufficio del
giudicato esterno (ex art. 2909 c.c.), costituito dal rimborso dell’Irap per gli anni
2000, acconto 2001, acconto 2003 e 2004, di cui alla sentenza della CTR Campania
104/04/09 dep. 3.3.2009, passata in giudicato il 9.6.2009, che produce.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente esaminata la richiesta di applicazione d’ufficio del giudicato
esterno, costituito dal rimborso dell’Irap per gli anni 2000, acconto 2001, acconto
2003 e 2004, di cui alla sentenza della CTR Campania 104/04/09 dep. 3.3.2009,
passata in giudicato il 9.6.2009.
2.

La richiesta è fondata e va accolta.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’esistenza di un giudicato esterno
è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, pure nell’ipotesi in cui il giudicato si
sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Ciò in quanto il
giudicato è un elemento che non può essere incluso nel fatto e,

pur non

identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo
destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando quindi della natura dei
comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il
suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma,
mirando a evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio
del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione
primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni
giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, collegata all’attuazione dei principi
costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata, i quali escludono la
legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non

3

12973/09 Fusco C/ Agenzia entrate

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

giustificati da effettive e concrete garanzie difensive (SS.UU. n. 13916 del 2006;
n.14011/2007; n. 26041/2010; n. 6102/2014). Ciò sempre che, qualora esso si sia
formato, come in questo caso, dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi
documenti giustificativi siano stati prodotti dalla parte regolarmente costituita entro
la data dell’udienza di discussione e prima dell’inizio della relazione (Cass. n. 11365
del 2015).

del giudicato esterno, costituito dall’accoglimento del ricorso sul rimborso
dell’acconto della medesima imposta per lo stesso anno (2001), come da sentenza
passata in giudicato allegata alla memoria, che ha diretto rilievo per la decisione della
causa ed è stata tempestivamente prodotta, nel termine stabilito dall’art. 378 c. p. c..
3.

Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi, con i quali si deduce:
omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, costituito dal mancato esame
dell’eccezione sull’esclusione dall’Irap per i medici di base convenzionati con il SSN in
considerazione della natura para subordinata del lavoro svolto (primo motivo);
violazione di legge (art. 2 e art. 3 d.gs. 446/97; accordo collettivo nazionale sui
rapporti con i medici di medicina generale; art. 8 d.lgs. 502/99 e art. 48 I. 833/78),
trattandosi di lavoratore parasubordinato, non soggetto ad kap (secondo motivo);
violazione dei principi costituzionali (artt. 3 e 53 cost.) di eguaglianza e capacità
contributiva (terzo motivo).

4.

In conclusione, rilevato d’ufficio il giudicato esterno, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere
deciso nel merito (ex art. 384, comma 2, c.p.c.) con l’accoglimento del ricorso
introduttivo del contribuente.

5.

Le spese sono compensate, in quanto il ricorso è stato deciso in base a giudicato
esterno sopravvenuto.
P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo del contribuente. Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2016
4

Nel caso di specie sussistono tutte le indicate le condizioni per l’applicabilità d’ufficio

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