Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7888 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. I, 19/03/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 19/03/2021), n.7888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 2570/2016 proposto da:

Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in carica, e

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, in persona

del Prefetto, entrambi rappresentati e difesi ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio sono

domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12.

– ricorrenti –

contro

C.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Giampietro Beghin,

giusta procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 1163/2015, pubblicata

il 29 ottobre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Prato, in accoglimento dell’appello proposto da C.S. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Prato emessa in data 8 agosto 2014, ha annullato quattro verbali di accertamento del 6 dicembre 2012, con i quali la Polizia Stradale di Firenze gli aveva contestato 14 infrazioni alla19 della L. n. 727 del 1978, art. 19, perchè, ad un controllo del mezzo pesante, quale dipendente della Autotrasproti F.lli F. non aveva esibito i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a 14 giorni di circolazione.

2. Il Tribunale di Prato ha affermato che il principio statuito dalla

Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17073/2007, riguardava l’obbligo di conservazione dei dischi gravante sull’impresa di trasporto e non l’esibizione da parte del conducente dei fogli di registrazione, per il quale la condotta prevista dalla norma imponeva l’esibizione dei fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai 28 giorni antecedenti, con la conseguenza che la condotta era sanzionabile una sola volta indipendentemente dal numero di dischi non esibiti dal conducente.

3. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Firenze hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Prato con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo di censura.

4. C.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il Ministero e la Prefettura ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, art. 15, comma 7, lett. a) e b) del reg. CE 3821/86, come modificati dall’art. 23 del Reg. 561/06, nonchè della L. n. 727 del 1978, artt. 15 e 18, avendo errato il Tribunale nel far dipendere la sussistenza di una o più condotte dalla modalità di accertamento ed essendo in contrasto con il dato normativo unificare in una sola condotta lo stesso comportamento omissivo del conducente, riferito a più giornate ed ad altrettanti fogli di registrazione, soltanto perchè il controllo ad essi relativo era stato compiuto in un unico giorno; le infrazioni erano, quindi, molteplici, in quanto riferite e riferibili a vari fogli, relativi alle varie giornate della cui omissione si trattava.

Viene, in breve, dedotta l’erroneità della decisione gravata, la quale in tema di violazione alla citata normativa in materia di fogli di registrazione del cronotachigrafo installato su veicolo – aveva ritenuto che l’omessa esibizione di detti fogli poteva esser sanzionata solo nel limite di quanto richiesto dalla normativa (“fogli di registrazione della settimana in corso e di quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti”, art. 15, Reg. cit.) con una unica sanzione per una unica infrazione e non anche – come avvenuto nella fattispecie – con multiple sanzioni, relative ai singoli più brevi periodi rientranti dell’intero arco temporale considerato dalla normativa.

2. Tanto premesso, con ordinanze interlocutorie nn. 29469 e 29555 del 14 novembre 2019, questa Corte ha disposto trasmettersi gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 15, comma 7, del Reg. CEE 3281/1985, come modificato dall’art. 23 del reg. CE n. 561/2006, sospendendo la trattazione dei relativi ricorsi.

3. In particolare, la questione posta, che rileva anche nel caso in esame, è se l’art. 15, comma 7, citato, possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell’automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione, ovvero può dar luogo, con l’applicazione del cumulo materiale, a tante violazione e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell’ambito del previsto lasso temporale (“giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”).

4. Ne consegue il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dispone che, all’esito, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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