Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7888 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7888 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Moretti Zeno, residente in Oleggio, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso,
dagli Avv.ti Alliata Paolo e Granzotto Guido, elettivamente domiciliato nello studio del
secondo in Roma, Via Anapo, 29; Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
19/25/11 depositata il 28/2/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 03/04/2014

La controversia promossa da Moretti Zeno contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente
contro la sentenza della CTP di Novara n. 48/5/2005 che ne aveva respinto il ricorso
avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 1999-2002
Il ricorso si articola su due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate
. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente lamenta l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dal registro dei beni ammortizzabili,
rilevanti ai fini dell’individuazione dei presupposti oggettivi d’imposta.
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446
del 1997 laddove la CTR ha ritenuto che l’attività di consulente aziendale sarebbe ricompresa nel presupposto d’imposta.
Le censure da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione sono fondate.La giurisprudenza di questo giudice di legittimità, alla quale il collegio intende dare continuità in
assenza di valide ragioni per discostarsene, in tema di IRAP, ha affermato, che l’esercizio
delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma primo,
del medesimo d.P.R. (nella versione vigente dal 1° gennaio 2004) è escluso dall’applicazione
dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito
dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia,
sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo rid quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Questa Corte ha altresì affermato ( Sez. 6 – 5, Sentenza n. 22019 del 25/09/2013
(Rv. 628805) che l’applicazione dell’imposta deve trovare giustificazione in una specifica
capacità contributiva del soggetto colpito, che coinvolge la capacità produttiva dell’obbligato

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 2

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso

se accresciuta e potenziata da una attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente – quale elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, – senza che di per sé l’apporto del lavoro altrui induca ad affermare il requisito di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, spettando tale apprezzamento al giudice di merito è, così da evitare che l’IRAP si risolva, inammissibilmente, in

Non conforme a tali principi è la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione per gli anni 1999 e 2000, nonostante l’assenza di
corresponsione di compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale, nonché per gli anni 2001 e 2002 laddove la prestazione di compensi a terzi risulta di
carattere sporadico.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di
rimborso.
La natura della controversia ed i pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso proposto dal Moretti avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 19992002 compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, 5/3/2014

P esidente
.• • Cicala

una mera tassa sui redditi di lavoro autonomo in quanto tali.

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