Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7887 del 29/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2018, (ud. 30/01/2018, dep.29/03/2018),  n. 7887

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.N. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, Sezione distaccata di Acri, il Comune di Bisignano chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza di una caduta, asseritamente dovuta alla presenza di una buca esistente sul manto stradale, durante la partecipazione ad una festa paesana.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il Comune al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di Euro 6.614,84, con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dal Comune di Bisignano e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 28 ottobre 2015, in riforma della decisione del Tribunale ha rigettato la domanda della P., condannandola alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorrono Fr., F. e F.B., nella qualità di eredi della defunta P.N., con unico atto affidato a due motivi.

Resiste il Comune di Bisignano con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., nonchè degli artt. 2043 e 2051 c.c.; con il secondo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

Osservano i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere preclusa la possibilità di inquadrare i fatti nell’ipotesi normativa dell’art. 2051 c.c.. Non si sarebbe formato, infatti, alcun giudicato, tanto più che l’originaria attrice non aveva qualificato la propria domanda come risarcitoria, sicchè l’art. 2051 cit. doveva essere applicato e l’appello rigettato, poichè tale norma pone a carico del custode l’obbligo di provare l’esistenza del fortuito.

2. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono, quando non inammissibili, comunque infondati.

La sentenza impugnata, infatti, ha premesso, con un’affermazione che non è superata dai ricorrenti se non con generiche affermazioni, che la domanda era stata inquadrata dal giudice di primo grado come azione risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c.; dopo di che, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha affermato che non era stata raggiunta la prova nè del fatto che la buca fosse realmente un’insidia nè della sussistenza del nesso di causalità tra la buca e l’evento lesivo. Ed ha aggiunto che si trattava di una buca poco profonda, di modeste dimensioni, tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione nel camminare.

Tale ricostruzione in fatto è sufficiente a condurre al rigetto del ricorso e rende irrilevante stabilire se la domanda sia stata posta effettivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c. ovvero dell’art. 2051 c.c.. Ed infatti, ferma restando la diversità tra le due norme soprattutto in ordine al riparto dell’onere della prova ed al tipo di prova liberatoria che il custode è chiamato a fornire (v., tra le altre, la sentenza 5 agosto 2013, n. 18609), l’accertata mancanza della prova positiva dell’esistenza del nesso di causalità tra la caduta e la buca condurrebbe al rigetto del ricorso anche nell’ipotesi in cui l’art. 2051 c.c. fosse stato invocato a sostegno della domanda fin dal giudizio di primo grado, posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l’onere della prova dell’esistenza di tale nesso è a carico del danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526).

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA