Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7887 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24010-2014 proposto da:

M.F., G.C., G.G., C.I.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 237, presso lo

studio dell’avvocato MICHELA TONELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIA DADEA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSIMOCO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., in

persona di un procuratore all’uopo autorizzato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA SCOFONE giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 488/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 15/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità delle

censure ex art. 360, n. 5 e manifesta infondatezza delle altre

censure; condanna aggravata alle spese e statuizione sul contributo

unificato;

udito l’Avvocato MICHELA TONELLI per delega;

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza resa pubblica il 15 gennaio 2014, il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo Tribunale per la somma di Euro 361.519,84, oltre accessori, in favore della Assimoco Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo S.p.A. (quale somma che la Assimoco, in forza di polizza stipulata dalla Cainfato s.r.l., aveva già pagato all’ente garantito Regione Marche ed in relazione a cui agiva in via di regresso verso contraente e coobbligati), dai coobbligati G.C., C.I., G.G. e M.F., altresì condannando S.L. e S.G., chiamati in causa dai predetti opponenti, a manlevare quest’ultimi da ogni somma al cui pagamento erano tenuti in forza della sentenza.

1.1. – Il Tribunale, anzitutto, respinse l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, osservando che la competenza del foro milanese si fondava in base al luogo in cui aveva sede la direzione della Assimoco, richiamato dall’art. 9 della polizza fideiussoria “per i rapporti tra società garante e contraente, cui vanno assimilati i rapporti con i coobbligati”, e, in ogni caso, “non essendo stati esclusi i criteri ordinari, sulla base del combinato disposto dell’art. 1182 c.c. e art. 20 c.p.c.”.

1.2. – Il giudice dell’opposizione rilevò, poi, che, avendo l’Assimoco proceduto al pagamento della somma anzidetta in favore della Regione Marche, a seguito di escussione della garanzia, il medesimo garante aveva diritto ad agire in via di regresso nei confronti del contraente Canfaito s.r.l. e degli altri coobbligati (tra cui gli opponenti), là dove sia l’obbligo fideiussorio della Assimoco, “che il diritto di rivalsa”, erano “stati previsti a prima richiesta e senza eccezioni”.

1.3. – Il medesimo giudice osservò, ancora, che l’Assimoco era tenuta al pagamento in favore della Regione Marche in quanto, dalle clausole nn. 1, 3 e 4 della polizza, si evinceva che quest’ultima “era efficace sino allo svincolo del beneficiario e che i premi dovevano essere pagati con cadenza semestrale”, là dove, non essendo avvenuto lo svincolo, la corresponsione della garanzia era da reputarsi “legittima”, nè comunque avendo i coobbligati (“in un contesto di autonomia della garanzia”), proposto “alcuna exceptio doli” e non essendo conferente il richiamo alle vessatorietà delle clausole relativamente “alla tematica della proroga tacita”, prevedendo le stesse “ab origine un termine espresso, fissato nello svincolo”.

1.4. – Infine, il Tribunale evidenziò che il rapporto di coobbligazione era sussistente al momento dell’ingiunzione, non potendo “gli accordi tra soggetti terzi rispetto alla Assimoco (gli opponenti e gli S.)… pregiudicare la posizione della compagnia assicurativa”, nè sussistendo alcun “atto scritto che abbia posto termine al rapporto di coobbligazione”.

2. – Avverso tale decisione interponevano gravame G.C., C.I., G.G. e M.F., che la Corte di appello di Milano, con ordinanza ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.depositata e comunicata il 16 giugno 2014, dichiarava inammissibile per non avere alcuna ragionevole probabilità di accoglimento.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano ricorrono G.C., C.I., G.G. e M.F., affidando le sorti dell’impugnazione a quatto motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Assimoco Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo S.p.A.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede S.L. e S.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo si deduce: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, violazione delle norme sulla competenza (artt. 18, 20 c.p..c. e art. 1182 c.c.); ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1341 e 1342 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c..

Il Tribunale avrebbe errato – e comunque mancato di adottare una motivazione riconoscibile come tale – in ordine alla ritenuta infondatezza dell’eccezione di nullità/inefficacia dell’art. 9 della polizza nei confronti dei coobbligati, estranei alla relativa previsione (ossia quella sul foro della sede della direzione della società o dell’agenzia che ha emesso la polizza) e, comunque, mai approvata per iscritto in quanto vessatoria. Invero, la polizza era stata stipulata dalla Agenzia Assimoco di (OMISSIS) e ivi era stata emessa e firmata la dichiarazione di coobbligazione, per cui l’ingiunzione avrebbe dovuto essere chiesta, ex art. 18 c.p.c., al giudice del luogo di residenza dei convenuti (Tribunale di Camerino per i G. e il C., Tribunale di Pesaro per il M.) oppure, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., al giudice del luogo di insorgenza dell’obbligazione (ossia il Tribunale di Ancona).

1.1. – Il motivo è infondato.

Risulta dagli atti (cui questa Corte ha accesso, come giudice del fatto processuale, in ragione della natura del vizio denunciato: Cass. 8 giugno 2007, n. 13514) che la dichiarazione di coobbligazione non reca una precisa indicazione su un determinato foro competente (e nè al riguardo una ulteriore sottoscrizione degli stessi coobbligati) e che la sede della Assimoco è in (OMISSIS).

Sicchè, opera in ogni caso il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, di cui all’art. 20 c.p.c., in riferimento al luogo in cui l’obbligazione deve eseguirsi, che ai sensi dell’art. 1182 c.c. va individuato nel domicilio del creditore, come del resto statuito correttamente dal Tribunale ove, con motivazione del tutto intelligibile, al detto foro si è, in alternativa, richiamato.

Trova difatti applicazione il principio (Cass., 2 maggio 1997, n. 3778; Cass., 9 novembre 2012, n. 19473) per cui, in tema di competenza per territorio, ai fini della individuazione del luogo nel quale l’obbligazione deve essere adempiuta, il domicilio del creditore cui fa riferimento l’art. 1282 c.c., comma 3 si identifica nei riguardi di una società con la sua sede principale (nella specie, (OMISSIS)) anche nel caso in cui vi sia una filiale (e a maggior ragione una agenzia, come nel caso di specie), giacchè quest’ultima non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell’imprenditore, senza che abbia rilievo in contrario la circostanza che lo specifico affare dal quale è sorto il rapporto controverso sia stato esclusivamente gestito dalla filiale.

2. – Con il secondo mezzo si deduce: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c. per totale carenza di motivazione sulla eccezione preliminare di inammissibilità/invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo in assenza delle relative condizioni di ammissibilità; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1341, 1342 e 1362 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errores in iudicando per decisione difforme da precedente di legittimità.

Il Tribunale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi “in sede di dispositivo”, nè comunque avrebbe fornito motivazione sulla eccezione di inammissibilità/invalidità/inefficacia del decreto ingiuntivo in carenza delle relative condizioni di ammissibilità, avuto riguardo alla inefficacia delle garanzie dei coobbligati per scadenza della durata contrattuale della polizza e per la nullità della dichiarazione di coobbligazione per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c..

In ogni caso, la decisione assunta sarebbe in contrasto con il precedente, in termini, costituito da Cass. n. 6510/2001, che ha ritenuto vessatoria, in quanto di proroga tacita della durata del contratto, la clausola per cui la garanzia aveva piena efficacia fino a quando la società garante non sarebbe stata completamente liberata.

2. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Il Tribunale, con motivazione chiaramente intelligibile (e con dispositivo di rigetto dell’opposizione, del tutto coerente alla parte motiva, e senza necessità, quindi, che lo stesso recasse una esplicita statuizione di reiezione delle eccezioni avanzate dagli opponenti), ha ritenuto che, in base alle clausole (nn. 1, 3 e 4) della polizza fideiussoria, quest’ultima fosse efficace “sino allo svincolo del beneficiario e che i premi di polizza dovevano essere pagati con scadenza semestrale”, là dove poi detto svincolo non era avvenuto e, comunque, di esso non era stata data alcuna dimostrazione, soggiungendo, infine, che si palesava inconferente il tema della vessatorietà delle clausole di proroga tacita, poichè “le dette clausole contrattuali prevedono ab origine un termine espresso, fissato nello svincolo”.

Invero, i ricorrenti neppure aggrediscono specificamente tale ratio decidendi, omettendo qualsiasi puntuale riferimento alla effettiva portata delle clausole contrattuali indicate dal primo giudice a fondamento della decisione e, quindi, mancando di contestare la correttezza del raggiunto esito interpretativo in base ad una rituale deduzione di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Le censure, difatti, (oltre a postulare, come detto, una insussistente carenza di motivazione) si incentrano, essenzialmente, nell’assunto per cui la decisione del Tribunale sarebbe in, immotivato, contrasto con il precedente di questa Corte costituito da Cass., 10 maggio 2001, n. 6510, il quale, tuttavia, non è pertinente rispetto alla presente fattispecie, avendo riguardo ad ipotesi di proroga tacita presente nella appendice di polizza fideiussoria dei coobbligati, siccome correlata non soltanto alla durata originaria della presupposta assicurazione fideiussoria tra contraente, garante e garantito, ma anche, e soprattutto, alle eventuali espresse pattuizioni di proroga intercorse tra queste ultime parti e, dunque, di volta in volta rimesse (anche) alla volontà del garante.

Il che dà la dimensione della diversità, nella fattispecie in esame, del regolamento negoziale, in cui – come si evince dalla stessa motivazione resa dal giudice del merito – soltanto la polizza intercorsa tra debitore principale, garantito e garante prevedeva una predeterminata fissazione della relativa durata “sino allo svincolo del beneficiario”, con correlato pagamento dei premi a cadenza semestrale e a siffatta durata, contrattualmente predeterminata nella polizza base (senza, quindi, che vi fosse necessità ulteriori accordi di proroga tra le parti anzidette), si rapportava, quindi, la dichiarazione di coobbligazione in base alla quale sono stati escussi gli opponenti.

3. – Con il terzo mezzo si deduce: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c. per “carente, insufficiente e non adeguata motivazione in merito alla domanda formulata in via principale nel merito di dichiarare infondato, e per l’effetto, revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto”; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1362 c.c. e ss..

Il Tribunale non avrebbe motivato adeguatamente l’espresso convincimento sull’esistenza di un contratto di garanzia autonoma, pretermettendo ogni interpretazione del regolamento contrattuale, dal quale, invero, risultava (artt. 5 e 6 delle C.G.A.) che le dizioni “a semplice richiesta” e “con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezioni” non si riferivano al rapporto tra garante e beneficiario, rinvenendosi solo nella clausola di rivalsa-surrogazione (art. 6 C.G.A.), attinente però al rapporto tra Cainfato s.r.l. e Assimoco, del tutto distinto da quello tra garante e beneficiario.

Peraltro, anche in caso di rapporto autonomo di garanzia sarebbero state comunque opponibili al garante le eccezioni formali attinenti ai presupposti di operatività della polizza e, quindi, la Assimoco non avrebbe dovuto procedere al pagamento in base alla polizza medesima, in quanto la pretesa di rimborso era eccedente il termine (annuale) di durata della garanzia e tale eccezione ben poteva essere sollevata da essi coobbligati.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, censura una ratio decidendi espressa in via ulteriore ed inessenziale rispetto alla decisione, incentrata, invece, sulla debenza del pagamento da parte dei coobbligati in forza della piena efficacia della garanzia prestata sino allo svincolo consentito dal beneficiario, quale ragione giustificativa della decisione su cui si è ormai formato il giudicato a seguito dello scrutinio (sfavorevole) del secondo motivo di ricorso.

4. – Con il quarto mezzo è dedotta: a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione dell’art. 132 c.p.c., “per difetto di pronuncia in dispositivo e assenza di motivazione sulla domanda svolta nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e successivamente riformulata nel foglio di precisazione delle conclusioni da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del 27 giugno 2013, di “condannare i terzi chiamati in causa a pagare direttamente alla convenuta in opposizione quanto eventualmente dovesse essere riconosciuto alla stessa in forza di sentenza”; b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; c) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

Il Tribunale, limitandosi a riconoscere sussistente il diritto di manleva di essi coobbligati nei confronti di Luciano e Gabriele S., avrebbe, però, omesso di pronunciarsi, in dispositivo e in motivazione, sulla domanda di condanna diretta di questi ultimi a pagare alla Assimoco quanto alla stessa riconosciuto in sentenza.

Peraltro, sarebbe erronea la motivazione assunta dalla Corte di appello, nel “colmare una lacuna motivazionale” della sentenza di primo grado, giacchè l’atto, in data 15 febbraio 2008, di cessione delle quote societarie degli stessi opponenti ai predetti S. (nel quale si prevedeva che vi sarebbe stata una variazione della polizza fideiussoria con la sostituzione del nominativo dei coobbligato con quello della Riobono s.r.l. e di S.L.) era effettivamente opponibile alla Assimoco, in quanto sottoscritto da Gabriele S. nella sua qualità di esattore della agenzia di Ancona e di ciò era pienamente a conoscenza l’Assimoco, nell’assoluta buona fede di essi coobbligati.

4.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

4.1.1. – E’ infondato là dove con esso ci si duole dell’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di condanna diretta di L. e S.G. al pagamento in favore della Assimoco di quanto dovuto dai coobbligati in forza del rapporto originario di coobbligazione, giacchè l’accoglimento della domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti degli stessi S. presuppone – implicitamente, ma in modo evidente – il rigetto, per incompatibilità tra le due pretese azionate, della anzidetta domanda di condanna diretta.

4.1.2. – E’ altresì infondato là dove, sempre in riferimento alla reiezione della domanda di condanna diretta, assume una carenza motivazionale del giudice di primo grado, che, invero, si palesa insussistente, posto che il Tribunale – con argomentazione coerente e plausibile – ha messo in risalto come gli accordi intercorsi tra gli S. ed i coobbligati opponenti non erano opponibili alla Assimoco, soggetto terzo (non potendone, quindi, “pregiudicare la posizione”), e che non era intervenuto alcun “atto scritto che abbia posto termine al rapporto di coobbligazione”; ciò che è ammesso dagli stessi attuali ricorrenti, che insistono sulla loro buona fede nel ritenere “del tutto legittimamente che la variazione dei loro nominativi vi fosse”.

4.1.3. – E’ inammissibile là dove, nel suo sviluppo argomentativo, rivolge critiche di merito alla ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e art. 348-ter c.p.c., non impugnabile in questa sede se non per vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914).

5. – Il ricorso va, pertanto rigettato e, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri del D.M. n. 55 del 2014.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Non ricorrono i presupposti di legge per la condanna aggravata alle spese richiesta dal pubblico ministero.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 10.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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