Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7887 del 03/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7887 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5521-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILGARGANO SCRL;

– intimata avverso la sentenza n. 4/26/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA del 12.11.2010,
depositata il 10/01/2011;

Data pubblicazione: 03/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 05521 sez. MT – ud. 20-02-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Bari ha accolto l’appello della “Edilgargano soc. coop. a r.l.” -appello
proposto contro la sentenza n.179/03/2006 della CTP di Foggia che aveva respinto il
ricorso della anzidetta società contro avviso di diniego di rimborso per imposte di
registro, ipotecarie e catastali versate all’atto della registrazione di cinque distinti
contratti aventi ad oggetto suoli a destinazione edificatoria ed in relazione ai quali la
società istante sosteneva di avere diritto all’agevolazione esonerativa
dall’imposizione ex art.35 co.2 della legge n.865/1971, per il fatto di essere detti
terreni destinati ad edilizia economica e popolare in ossequio ai vigenti piani
urbanisti locali.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto qui ancora rileva) ritenendo
che dagli atti di trasferimento e dai documenti ad essi allegati o da essi richiamati
risultava che oggetto dell’acquisto era stata la quota di proprietà indivisa del 40% dei
terreni e la relativa volumetria destinata (secondo il PRG) alla edilizia economica e
popolare, sicché la localizzazione dei terreni medesimi poteva ritenersi definita nello
strumento urbanistico e tanto poteva bastare per il riconoscimento del beneficio

Osserva:

richiesto.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La parte intimata non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (improntato alla violazione dell’art.32 comma 2 del
DPR n.601/1973, in combinato disposto con l’art.35 co.2 della legge n.865/1971) la
parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto requisito

3

A

sufficiente ai fini dell’agevolazione la sola destinazione ad edilizia residenziale
pubblica del 40% della volumetria edificabile dei terreni in questione, nel mentre
l’art.32 dianzi menzionato prevede espressamente che l’esenzione delle imposte
afferisce ad atti di trasferimento delle aree previste dal titolo terzo della legge
n.865/1971, il quale ultimo prescrive che le aree in questione “devono essere

convenzioni di lottizzazione”, in modo tale che si possano ben circoscrivere e
delimitare le zone all’interno delle quali è concesso il diritto di edificare costruzioni a
vocazione popolare ed economica.
Il motivo è fondato e da accogliersi.
Ed invero è giurisprudenza ormai consolidata di codesta Corte quella secondo la
quale :”Le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura
fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall’art. 32,
secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si applicano solo agli atti e
contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo
IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi, cooperative
edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi
altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione”.
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10950 del 24/05/2005, nei medesimi termini anche Sez.
1, Sentenza n. 1341 del 18/02/1999; Sez. 1, Sentenza n. 238 del 12/01/1999 ; Sez.
1, Sentenza n. 5023 del 05/06/1997; Sez. 1, Sentenza n. 7062 del 28/07/1994).
Non vi è dubbio perciò che il giudice di appello non avrebbe potuto riconoscere il
beneficio richiesto dalla parte contribuente senza accertare la sussistenza di tutti i
requisiti di cui si dice nel principio dianzi richiamato.
Così non essendo stato fatto, non resta alla Corte che cassare la pronuncia impugnata
e restituire la causa al giudice del merito onde regoli la controversia con
l’applicazione del corretto principio di diritto.
In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.

4

puntualmente individuate in base ai piani urbanistici particolareggiati ed alle

Roma, 10 ottobre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P. Q. M .

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014
I l Ndsidente

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA