Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7886 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7886
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal
Tribunale di Palermo nel procedimento vertente tra:
C.A.;
e
Prefettura di Palermo;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, adito in sede di appello avverso la decisione resa in data 10 gennaio 2007 dal locale Giudice di pace e relativa ad opposizione a sanzione amministrativa proposta da C.A., declinava, con sentenza in data 26 giugno 2007, la propria competenza per territorio, ritenendo competente, con riferimento al foro erariale di cui alla previsione contenuta nell’art. 25 cod. proc. civ., il Tribunale di Palermo;
che con ordinanza in data 11 febbraio 2009 il Tribunale di Palermo ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, affermando l’inapplicabilità nella fattispecie dell’art. 25 cod. proc. civ..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con ordinanza interlocutoria 23 dicembre 2009, n. 27258, questa Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, l’esame della questione – di cui anche qui si controverte – se nell’appello proposto avverso le sentenze pronunciate a seguito di opposizione a sanzioni amministrative sia o meno applicabile il criterio di competenza indicato dall’art. 25 cod. proc. civ.;
che, pertanto, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al N.R.G. 13785 del 2008, oggetto dell’ordinanza interlocutoria 23 dicembre 2009, n. 27258.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010