Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7886 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7886 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

WINTENZA
sui ricorso 12873-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

BONI EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PISISTRATO 11, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RENATO SALTA giusta delega in calce;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 64/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 24/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’avvocato ROMOLI che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rinvio a nuovo ruolo per acquisizione fase.
d’ufficio e in subordine il rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si

N.R.G.12873/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate di Milano emetteva nei confronti di Boni
Eugenio un avviso di accertamento con il quale contestava una
plusvalenza non dichiarata di lire 180.000.000, costituita dal corrispettivo
ricevuto per la cessione di azienda ( ristorante) effettuata dal
contribuente con atto di compravendita del 10.10.2000.

Commissione tributaria provinciale di Milano che con sentenza n.104 del
2008 lo dichiarava inammissibile perché tardivo.
Avverso la sentenza il contribuente proponeva appello. La
Commissione tributaria regionale, con sentenza del 24.3.2009, rilevata
l’ammissibilità del ricorso proposto nei termini di legge, lo accoglieva
parzialmente, osservando che l’importo di lire 180 milioni doveva essere
assoggettato ad imposta ma con applicazione del regime di tassazione
separata, ricorrendo la fattispecie prevista dall’art.17 comma 1 lett.g)
d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (cessione a titolo oneroso di azienda
posseduta da più di 5 anni).
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i
seguenti motivi:1) violazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione
all’art.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ. per avere omesso di pronunciarsi
sulla questione preliminare relativa alla inammissibilità del ricorso
proposto tardivamente; 2) omessa motivazione ai sensi dell’art.360 n.5
cod.proc.civ. con riguardo al medesimo punto relativo alla inammissibilità
del ricorso; 3) contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art.360
comma 1 n.5 cod.proc.civ. ,con riguardo al medesimo punto relativo alla
inammissibilità del ricorso nella parte in cui ha affermato che l’Ufficio ha
riconosciuto che il ricorso era stato proposto nei termini; 4) violazione
dell’art.17 comma 2 e comma 1 lett.g) d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917
nella parte in cui ha affermato che la plusvalenza accertata doveva
essere sottoposta al regime di tassazione separata in favore di persona
fisica che aveva omesso di indicare la plusvalenza nella dichiarazione dei
redditi.
Il contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Contro l’avviso di accertamento Boni Eugenio proponeva ricorso alla

1.1 primi tre motivi di ricorso sono infondati. La Commissione
tributaria regionale si è pronunciata sulla questione preliminare della
ammissibilità del ricorso, proposto tempestivamente in ragione della
intervenuta presentazione da parte del contribuente della istanza di
accertamento con adesione (comportante la sospensione dei termini per
impugnare), affermando che lo stesso Ufficio aveva riconosciuto che il
ricorso era stato proposto nei termini di legge. La circostanza relativa al

documentalmente provata: nell’atto di costituzione nel giudizio di appello
l’Agenzia delle Entrate afferma che il contribuente ha prodotto la
documentazione relativa alla avvenuta presentazione dell’istanza di
accertamento con adesione con conseguente sospensione dei termini di
impugnazione e pertanto “il ricorso presentato il 26.2.2007 risulta nei
termini”; all’atto di appello del contribuente risulta allegata la
documentazione relativa alla presentazione dell’istanza di accertamento
con adesione e relativo verbale di contraddittorio.
2.11 quarto motivo è inammissibile per novità della censura. Parte
ricorrente non dimostra di avere opposto al giudice di appello
l’inapplicabilità del regime di tassazione separata per insussistenza del
presupposto previsto dall’art.17 comma 2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917
(indicazione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi e contestuale
richiesta di applicazione del regime di tassazione separata). Dal testo
della sentenza impugnata e dalle controdeduzioni svolte dall’ente
impositore nei giudizi di merito e trascritte nel presente ricorso, risulta
che l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’applicabilità del regime di
tassazione separata unicamente sotto il profilo (ritenuto infondato dal
giudice di merito) della mancanza del requisito del possesso della
azienda ceduta per più di cinque anni, di cui all’art.17 comma 1 lett.g)
d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.
L’Agenzia delle Entrate deve essere condannata al pagamento delle
spese che si liquidano in euro diecimila, valutato anche che le riproposte
questioni relative alla tardività del ricorso, per mancata presentazione
della istanza di accertamento con adesione, risultano infondate
tabulas.

P.Q.M.

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2

per

riconoscimento, da parte dell’Ufficio, della non tardività del ricorso, è

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso
delle spese liquidate in euro diecimila.

Così deciso il 29.1.2016.

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