Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7886 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. I, 19/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 19/03/2021), n.7886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 10451/2015 proposto da:

S.G.F.; S.G.; Sp.Gi.;

S.Q.L.; elettivamente domiciliati in Roma, Largo Appio

Claudio n. 395, presso lo studio dell’avvocato Marchianò Vincenzo,

rappresentati e difesi dall’avvocato Chiodo Roberto, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Anas s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 322/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con citazione notificata il 26.5.2000, S.G.F., Q.L., G. e Gi. convennero innanzi al Tribunale di Bari l’Ente Nazionale per le strade (ora ANAS), esponendo che: con decreti prefettizi del 31.5.91 e 25.5.93, fu disposta l’occupazione d’urgenza di terreni di loro proprietà, per la complessiva superficie di mq. 7015, al fine di realizzare lavori di adeguamento della variante esterna agli abitati di (OMISSIS); eseguite tali opere, l’Anas non aveva corrisposto alcuna indennità, nè emesso il decreto d’esproprio; pertanto, chiedevano la condanna dell’Anas al risarcimento dei danni pari al valore di mercato del terreni occupati all’epoca dell’immissione in possesso, e al valore delle addizioni e pertinenze ablate.

Si costituì parte convenuta, eccependo la prescrizione, il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda.

Disposta c.t.u., con sentenza del 25.5.09, il Tribunale accolse la domanda, condannando l’Anas s.p.a. al pagamento della somma di Euro 80.392,83 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 30.5.95 (data indicata quale irreversibile trasformazione del fondo).

Avverso tale sentenza propose appello l’Anas s.p.a., deducendo l’erronea determinazione del valore di terreni occupati e del calcolo di interessi e rivalutazione.

In particolare, l’appellante si doleva del fatto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che i terreni fossero coltivati a vigneto, a fronte della c.t.u. dalla quale invece sarebbe stato desumibile che la coltura in atto al momento dell’occupazione era quella seminativa, con conseguente riduzione del relativo valore, chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, parte attrice fosse condannata a restituire la somma già corrisposta, in esecuzione della sentenza di primo grado, di Euro 175.178,57.

Si costituirono gli appellati, eccependo l’inammissibilità e l’improponibilità del gravame al gravame e proponendo appello incidentale in ordine al mancato accoglimento della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

Con sentenza emessa il 13.3.14, la Corte d’appello accolse il gravame principale e, in parte, quello incidentale.

Circa l’appello principale, la Corte territoriale osservò che: gli appellanti non avevano dimostrato che il suolo di loro proprietà avesse, prima dell’occupazione, la destinazione a vigneto, non avendo alcun valore dirimente nè le indicazioni catastali- di cui all’atto pubblico del 1989- nè le dichiarazioni rese da S.G. in sede di redazione del verbale di consistenza; la destinazione seminativa dei terreni risultava invece comprovata dalla c.t.u.; di conseguenza, era dovuta dall’Anas la minor complessiva somma di Euro 25.190,83 (di cui 17.256,90 pari al valore stimato dei terreni e la differenza a titolo risarcitorio dei danni relativi ai manufatti, addizioni e pertinenze); al riguardo, erroneamente gli interessi legali e la rivalutazione erano stati calcolati dalla data dell’illecito sino al soddisfo, anzichè fino alla data della decisione, considerato che, per effetto della sentenza di primo grado che aveva liquidato il danno, l’originario debito di valore extracontrattuale si era trasformato in debito di valuta, per cui dal giorno del deposito della stessa sentenza non erano dovuti gli interessi compensativi e la rivalutazione, ma solo gli interessi corrispettivi sulla sorta capitale.

Circa l’appello incidentale, la Corte di merito osservò che, sebbene proposta solo nelle difese conclusionali, la domanda relativa all’indennità d’occupazione legittima era fondata essendo la Corte territoriale competente in grado unico, considerato che tale domanda era stata espressamente formulata nell’appello incidentale, e pertanto ha condannato l’Anas al pagamento, a tale titolo, della somma ulteriore di Euro 5752,30 oltre interessi legali.

I sig. S. ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.

ritenuto che:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 15,16 e 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, poichè la Corte d’appello avrebbe interpretato erroneamente le suddette norme circa i criteri della liquidazione dell’indennizzo per l’occupazione, avendo considerato i terreni, ai fini della stima del valore, come seminativi. Al riguardo, i ricorrenti assumono che tali terreni erano inclusi in una più ampia zona destinata esclusivamente alla produzione di uva da tavola, come accertato dalla c.t.u. ed evidenziato da vari elementi, quali: le dichiarazioni rese da S.G. in sede d’immissione in possesso dei beni in ordine a lavori in corso di trasformazione del fondo, sospesi a seguito della notifica del provvedimento; l’omesso rilievo, da parte della Corte territoriale, che nell’agro di (OMISSIS), ove erano situati i terreni per cui è causa, esistevano solo terreni destinati a vigneto. Pertanto, i ricorrenti censuravano la sentenza impugnata in quanto non aveva tenuto conto, come aveva invece fatto il giudice di primo grado, dell’effettivo valore agricolo di mercato come determinato dal c.t.u. attraverso l’esame di atti di compravendita di immobili aventi le medesime caratteristiche.

Non si è costituita l’Anas s.p.a.; la notifica è stata effettuata all’Avvocatura distrettuale di Bari.

ritenuto che:

Il collegio osserva che occorre disporre la rinotifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, essendo stato invece notificato presso l’Avvocatura distrettuale, in conformità dell’orientamento consolidato di questa Corte (Cass., n. 12410/2020; n. 4977/15). Pertanto, la causa va rimessa a nuovo ruolo con termine per la rinotifica del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concesso termine di 60 gg., dalla comunicazione dell’ordinanza, per la notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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