Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7885 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
A.L., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avv. MENNA Antonio e Fausto
Antonucci, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della
Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLI’-CESENA, in persona del
Prefetto pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Cesena depositata il 6
febbraio 2006, n. 176.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha
concluso per il rinnovo della notifica del ricorso, conclusioni alle
quali si è riportato, in camera di consiglio, il Sostituto
Procuratore Generale dott. Giampaolo Leccisi.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che A.F. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza di sospensione della patente di guida emessa a suo carico dal Prefetto di Cesena in data 12 luglio 2005 per violazioni del codice della strada, in quanto non notificata nelle forme e nei termini di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2;
che il Giudice di pace, con sentenza n. 176 emessa a verbale all’udienza del 6 febbraio 2006 ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., ha respinto il ricorso (determinando il periodo di sospensione della patente in quello effettivamente scontato e decorrente dalla data del ritiro a quella della effettiva restituzione a seguito del decreto di sospensione emesso in data 19 agosto 2005) e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 marzo 2007;
che il Ministero dell’interno e la Prefettura di Forlì-Cesena non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che dal testo del ricorso risulta che la Prefettura di Forlì-Cesena si è costituita nel giudizio di primo grado a mezzo del Vice Prefetto Dott. G.;
che il ricorso per cassazione è stato notificato alla Prefettura presso l’Avvocatura generale dello Stato, che non aveva provveduto a rappresentare in giudizio la detta Amministrazione dinanzi al Giudice di pace;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^, 13 dicembre 2000, n. 15747; Sez. 2^, 19 luglio 2006, n. 16573), nel caso in cui la P.A. si sia costituita in giudizio per mezzo di un suo funzionario, è nulla la notifica del ricorso per cassazione eseguita, anzichè nella sede dell’Amministrazione medesima, presso l’Avvocatura dello Stato;
che, pertanto, non avendo la Prefettura svolto attività difensiva in questo giudizio, deve essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, a cura del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte ordina, il rinnovo della notifica del ricorso, a cura del ricorrente, alla Prefettura di Forlì-Cesena nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010