Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7885 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19376/2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO

25-B, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARIA VALERIO RIGI

LUPERTI, rappresentato e difeso dagli avvocati EZIO GUERINONI,

ROSSELLA VITALI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.M.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MANZI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO CAPODIFERRO, LUCA

CAPODIFERRO, PATRIZIA PRIMI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 927/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato LORENZO PORCACCHIA per delega;

udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto, condanna

alle spese; statuizione sul contributo unificato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.G. ottenne dal Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 1.033.000 nei confronti delle tre sorelle M.G., L. e G.M.A., sulla premessa che quella somma costituiva il corrispettivo del debito ereditario, da dividere in tre quote, gravante sulle medesime per la gestione, da parte del ricorrente, del patrimonio immobiliare della defunta madre T.R., attività da lui svolta dal 1977 fino al 2005.

Ai fini che interessano in questa sede, il decreto fu opposto da M.G.M.A. e nel giudizio l’opposto rimase contumace.

Il Tribunale, in assenza del fascicolo monitorio dell’opposto, accolse l’opposizione e revocò – nei limiti della quota parziaria dell’opponente, e quindi per la somma di Euro 334.616,13 – il decreto ingiuntivo, condannando l’opposto alle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da M.G. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 marzo 2014, ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione in opposizione e dell’intero giudizio di primo grado, ivi compresa la sentenza; quindi, decidendo il merito della causa, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha rigettato tutte le domande di M.G. e l’ha condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2.1. Ha osservato la Corte territoriale, in rito, che l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo proposto da M.G.M.A. era nullo per mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione sulla copia notificata all’opposto; tale nullità, se conduceva alla nullità dell’intero giudizio di primo grado, sentenza compresa, era tuttavia da ritenere sanata tramite la proposizione, da parte del creditore opposto, dell’atto di appello; nè, d’altra parte, trattandosi di nullità dell’atto e non della sua notificazione, poteva giustificarsi la rimessione della causa al primo Giudice, non sussistendo alcuna delle ipotesi tassative per tale decisione, sicchè la causa doveva essere decisa nel merito.

2.2. Passando al merito, la Corte milanese ha osservato che era da ritenere inammissibile l’istanza di verificazione proposta dall’appellante in relazione ai documenti, asseritamente a firma di T.R., dai quali doveva risultare l’esistenza del contestato riconoscimento di debito. Ciò per tre ragioni: 1) perchè l’appellata si era limitata a dichiarare di non conoscere le scritture in questione, riservandosi il formale disconoscimento a seguito della produzione degli originali da parte dell’appellante, produzione che non era mai avvenuta; 2) perchè l’istanza non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni; 3) in ultimo, poi, perchè i documenti in questione, datati del 2005 e prodotti solo in copia nel fascicolo del procedimento per ingiunzione, risultavano redatti a mano da un altro soggetto e recavano in calce una sigla illeggibile, apposta di traverso, che M.G. pretendeva di ricondurre alla defunta madre sulla base di una sottoscrizione, assai diversa, apposta nel 1998. Ha poi aggiunto la Corte milanese che era pacifico in causa che T.R. era affetta da cecità assoluta, sordità ed invalidità al 100 per cento già dal 1996 e che M.G. era stato condannato con sentenza definitiva per il reato di maltrattamenti in danno della madre e delle sorelle.

La Corte d’appello, quindi, ha concluso nel senso che la presunta obbligazione ereditaria invocata dall’appellante non poteva farsi derivare nè dai documenti prodotti in causa, comunque contestati, nè dal riconoscimento, datato 13 dicembre 2011 e sottoscritto anche dall’appellata; in quel documento, infatti, le tre sorelle riconoscevano un debito non determinato, limitandosi solo ad impegnarsi a versare al fratello la somma di Euro 210.000, poi pacificamente versata.

Alla luce di tutto ciò, infine, la Corte ha osservato che il valore dell’asse ereditario, il tipo di attività che l’appellante sosteneva di avere svolto ed il credito fatto valere (anche di natura previdenziale) inducevano ad escludere che tale credito fosse realmente esistente. Di qui la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo col rigetto di tutte le domande del presunto creditore.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso M.G. con atto affidato a cinque motivi.

Resiste M.G.M.A. con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 159, 162, 163, 164, 641 e 647 c.p.c..

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, pur avendo correttamente riconosciuto la nullità della notifica dell’atto di citazione in opposizione e la conseguente nullità dell’intero giudizio di primo grado, non ne ha poi tratto la dovuta conseguenza, e cioè che la nullità suddetta avrebbe determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in mancanza di una valida e tempestiva opposizione al medesimo.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. La tesi avanzata dal ricorrente è riassumibile nei seguenti passaggi: l’atto di citazione in opposizione era nullo per mancata indicazione della data di udienza; la Corte d’appello, una volta individuata correttamente tale nullità, non avrebbe dovuto celebrare il giudizio di appello, bensì avrebbe dovuto limitarsi a constatare l’ormai sopraggiunta irrevocabilità del decreto ingiuntivo per mancata (tempestiva) opposizione nel termine di quaranta giorni fissato dalla legge, posto che la proposizione dell’atto di appello da parte del ricorrente non poteva avere alcun effetto sanante della suindicata nullità, quanto meno in ordine all’irrevocabilità del decreto opposto. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato la sentenza 16 aprile 2003, n. 6017, di questa Corte.

1.2. Ritiene questa Corte che tale tesi, anche se apparentemente suggestiva, non abbia alcun sostegno nelle disposizioni invocate e che il precedente richiamato, come in seguito si vedrà, non giovi al ricorrente.

E’ necessario prendere le mosse da un dato pacifico, e cioè che nel caso in esame l’atto di citazione in opposizione non conteneva l’indicazione della data dell’udienza di comparizione. Tale omissione si traduce, com’è evidente e come la Corte di merito ha riconosciuto, nella nullità dell’atto di citazione. Si tratta, però, di una nullità che, per usare una terminologia ormai abituale, attiene alla vocatio in ius e non alla editio actionis; ciò comporta che, trovando applicazione nel giudizio odierno il testo dell’art. 164 c.p.c., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 9, l’eventuale sanatoria di una simile nullità ha efficacia ex tunc (art. 164, commi 1 e 2) anzichè ex nunc, come avveniva nel regime previgente (in tal senso vi è pacifica giurisprudenza; v., tra le altre, le sentenze 4 febbraio 2009, n. 2683, e 25 novembre 2014, n. 24993).

Occorre, pertanto, stabilire se nel caso in esame si sia realizzata quella sanatoria della nullità che ha, per quanto detto, efficacia retroattiva; e, più in particolare, di stabilire come tale meccanismo operi nella particolare procedura, a contraddittorio differito, che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di Milano, una volta riconosciuta l’esistenza dell’eccepita nullità, ha ritenuto che la stessa fosse da considerare sanata per il fatto che l’appellante (odierno ricorrente) aveva “comunque ricevuto, presso il proprio difensore, diverse comunicazioni relative alla pendenza del giudizio” e, soprattutto, per il fatto che egli si era costituito nel giudizio di appello, avendo modo di svolgere ampiamente le proprie difese. Dopo di che, rilevando che si trattava di nullità dell’atto di citazione e non della sua notifica, ne ha tratto la conclusione che la causa non doveva essere rimessa al giudice di primo grado, ma doveva essere decisa nel merito.

1.3. Osserva la Corte che tale modus procedendi è corretto.

Giova richiamare, al riguardo, l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza 19 aprile 2010, n. 9217, occupandosi del diverso problema della sanatoria delle invalidità derivanti dal difetto della capacità processuale, hanno affermato – in un caso nel quale non trovava ancora applicazione il nuovo testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – che l’art. 164 c.p.c., comma 2, “non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione”. Da tale presupposto il massimo Consesso ha tratto la conclusione che tale sanatoria può avvenire anche tramite la proposizione dell’atto di appello, senza peraltro che ciò escluda la nullità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. L’art. 354 c.p.c., comma 1, infatti, prevede che il giudice d’appello debba rimettere la causa al giudice di primo grado, fra l’altro, quando “dichiari nulla la notificazione il della citazione introduttiva”; e poichè le regole degli artt. 353 e 354 c.p.c., non consentono un’interpretazione estensiva, le Sezioni Unite hanno spiegato spiegato che in simile eventualità il giudice d’appello è tenuto a dichiarare la nullità della sentenza e dell’intero giudizio di primo grado, senza tuttavia disporre che la causa regredisca, anche perchè rispetto al principio “del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l’esigenza della ragionevole durata del processo”. Per cui, in definitiva, il giudice di appello, verificata la nullità dell’atto di citazione, con conseguente nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, “è tenuto a trattare la causa nel merito”.

Questi principi si adattano pienamente al caso in esame, con la sola necessità di specificare che la sanatoria retroattiva della nullità dell’atto di citazione avvenuta, nella specie, tramite la proposizione dell’atto di appello, non viene ad incontrare significative diversità per il fatto che si trattava di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. E’ evidente, infatti, che il carattere retroattivo della sanatoria della suddetta nullità fa sì che non operi la previsione dell’art. 647 c.p.c. e la conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo, come vorrebbe l’odierno ricorrente. Ed è proprio alla luce di questa complessa ricostruzione che emerge l’improprietà del richiamo alla sentenza n. 6017 del 2003 invocata dal ricorrente. In quella sentenza, infatti, solo apparentemente si era giunti alla conclusione che oggi il ricorrente auspica (cioè l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo), perchè dalla lettura della motivazione emerge che si aveva a che fare con un giudizio nel quale, evidentemente, non si applicava il testo dell’art. 164 c.p.c., come novellato dalla L. n. 353 del 1990 (la pronuncia qui in esame afferma, a p. 10, che la costituzione del convenuto spiegava effetti sananti ex nunc, il che è una prova chiara, trattandosi anche lì della mancanza della vocatio in ius, che quel precedente non è invocabile nel giudizio odierno).

1.4. Appare opportuna, infine, un’ultima considerazione.

Il vizio di nullità dell’atto di citazione derivante dalla mancata indicazione della data di udienza non impedisce – come invece avviene in ipotesi di nullità della notifica dell’atto di citazione, nella quale l’art. 354 c.p.c., non a caso impone che il processo regredisca in primo grado – alla parte di avere comunque notizia della pendenza della lite. La Corte milanese, come si è detto, ha osservato che, nel caso in esame, l’odierno ricorrente aveva ricevuto presso il difensore una serie di comunicazioni relative al processo. E’ appena il caso di ricordare che, interpretando la norma dell’art. 294 c.p.c., la sentenza 7 maggio 2013, n. 10580, ha chiarito che il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell’attività di primo grado da parte del giudice di appello (ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 4), intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame, situazione che può verificarsi solo in ipotesi residuali che quella pronuncia ha provato ad indicare. Il che, tra l’altro, induce ad osservare che un comportamento processuale improntato ai principi della correttezza e della buona fede ben avrebbe consentito all’odierno ricorrente di attivarsi per conoscere la situazione di un giudizio della cui esistenza egli era pacificamente informato.

Dal complesso di queste considerazioni discende che il primo motivo di ricorso non è fondato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione o falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c..

Secondo il ricorrente, la sentenza in esame sarebbe errata nella parte in cui, pur in assenza di un formale disconoscimento delle scritture private da parte di M.G.M.A., ha ritenuto che le stesse fossero inutilizzabili. Il disconoscimento, infatti, deve essere pieno e non tollera riserve e può avere ad oggetto anche atti prodotti in copia; ne consegue che la Corte d’appello, mancando il disconoscimento, avrebbe dovuto ritenere i documenti pienamente utilizzabili.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, artt. 162 e 216 c.p.c..

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata ha rilevato la mancata produzione in giudizio degli originali delle scritture private poste a fondamento del decreto ingiuntivo; in tal modo, però, essa non avrebbe considerato che l’appellante, odierno ricorrente, aveva chiesto in appello di essere rimesso in termini per formulare le sue richieste istruttorie. L’affermazione, richiamata in sentenza, secondo cui l’appellante aveva rilevato che la causa era “documentale” non faceva venire meno la richiesta di rimessione in termini, tanto più che la Corte d’appello non ha considerato tardivi i documenti prodotti e li ha, anzi, valutati. Si lamenta che la Corte di merito non abbia concesso un termine per la produzione degli originali.

4. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento.

Occorre innanzitutto osservare che nessuna violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., è prospettabile, posto che dell’art. 214, comma 2, prevede che gli eredi o aventi causa “possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore” (v. le sentenze 24 novembre 1998, n. 11890, e 27 ottobre 2006, n. 23174); il che, in base a quanto riferisce la sentenza, è esattamente quanto è accaduto nel caso in esame. La parte oggi controricorrente ha dichiarato di non conoscere le scritture a lei esibite e si è riservata di disconoscerle formalmente all’atto della produzione degli originali, i quali non sono stati mai prodotti dall’odierno ricorrente.

Il ricorso, inoltre, non contesta la ratio decidendi della sentenza impugnata là dove essa ha affermato che l’istanza di verificazione delle scritture private non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Ciò premesso, questa Corte osserva che – a prescindere dal valore da attribuire all’espressione utilizzata da M.G. in sede di conclusioni (la causa è documentale) e anche volendo trascurare il fatto che non è chiara la ragione per la quale tali originali non siano stati prodotti, nè quale fondamento avesse la richiesta di rimessione in termini – assume peso decisivo la semplice circostanza che la Corte d’appello ha, in sostanza, analizzato il contenuto dei documenti contestati e li ha ritenuti non attendibili. La sentenza, infatti, pur non avendo a disposizione gli originali e non avendo potuto disporre, quindi, alcuna perizia calligrafica, ha ugualmente posto in luce che gli scritti apparentemente riconducibili a T.R. risultavano redatti a mano da un altro soggetto e recavano in calce una sigla illeggibile, apposta di traverso, che M.G. pretendeva di ricondurre alla defunta madre sulla base di una sottoscrizione, assai diversa, apposta nel 1998. Ha poi aggiunto la Corte milanese che era pacifico in causa che T.R. era affetta da cecità assoluta, sordità ed invalidità al 100 per cento già dal 1996; considerazioni di merito, queste, correttamente argomentate e non più discutibili in questa sede, che dimostrano l’infondatezza dei due motivi ora in esame.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 189 c.p.c..

La censura ha ad oggetto l’inammissibilità dell’istanza di verificazione dei documenti, decretata dalla sentenza in esame sulla base dell’affermazione dell’odierno ricorrente per cui la causa è documentale. Tale rilievo non sarebbe esatto, perchè tale affermazione si affiancava alla richiesta di rimessione in termini per la proposizione di tutte le istanze istruttorie.

5.1. Il motivo non è fondato, per le stesse ragioni indicate a proposito dei motivi secondo e terzo, valevoli anche per questa ulteriore censura.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame in merito ai riconoscimenti di debito ed alla qualificazione di debito ereditario operata per relationem in riferimento alla scrittura privata del (OMISSIS).

Osserva il ricorrente che nella scrittura suindicata, sottoscritta da M.G.M.A., quest’ultima non solo avrebbe riconosciuto il proprio debito nei confronti del fratello ma avrebbe anche richiamato precedenti convenzioni contenenti altri riconoscimenti di debito, per l’ammontare complessivo di cui alla somma portata dal decreto ingiuntivo. La Corte d’appello, quindi, avrebbe omesso di esaminare tutti i richiami contenuti nella citata scrittura ai precedenti riconoscimenti di debito.

6.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che non sussiste alcuna omissione, perchè la Corte d’appello ha esaminato la scrittura del (OMISSIS) richiamata dal ricorrente ed è pervenuta alla conclusione che dalla medesima emergeva soltanto che le sorelle M. si erano impegnate a versare al fratello la somma globale di Euro 210.000, poi pacificamente versata. Ne consegue che la doglianza in esame, ove non inammissibile, tende comunque a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

7. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 15.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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