Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7885 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 16/04/2020), n.7885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso RG n. 3680/2019 proposto da:

M.H., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Fraternale, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 20 dicembre

2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Ancona del 20 dicembre 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, M.H., potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non sono svolte difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 276 c.p.c., e quindi un vizio di costituzione del giudice, dal momento che la pronuncia di rigetto della propria domanda di protezione internazionale è stata “emessa da Collegio che non aveva come tale partecipato all’udienza di comparizione parti e discussione”. Viene dedotto che, anche in contrasto con le previsioni contenute nel D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 la discussione della causa aveva avuto luogo avanti a un giudice onorario di tribunale estraneo alla sezione specializzata in materia di immigrazione.

2. – Il motivo è, nel complesso, infondato.

Questa Corte ha avuto già modo di affermare che, in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3356).

Nell’occasione è stato ribadito il principio per cui “quando un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dal R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis in quanto la decisione assunta dal g. o. t. in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, nè alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità” (così, infatti, Cass. 3 ottobre 2016, n. 19660); e si è richiamato, inoltre, l’arresto di Cass. 14 gennaio 2016, n. 466, secondo cui “il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell’espletamento dell’attività propria del giudice istruttore, senza che da ciò discenda la nullità degli atti dallo stesso compiuti, tenuto conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata, e che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari, quali fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge”: il principio per cui le circolari con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari di tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge è, del resto, stato affermato anche in altre occasioni da questa S.C. (cfr. in tema: Cass. 14 gennaio 2013, n. 727; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1376).

Oltretutto, come ancora evidenziato da Cass. 5 febbraio 2019, n. 3356, lo svolgimento di specifiche attività processuali da parte del giudice onorario trova giustificazione nell’applicazione del modello del c.d. “affiancamento” dello stesso al magistrato professionale: tale modello si fonda sull’indicazione, al g.o.t., di compiti e le attività, anche di natura istruttoria, che gli sono delegati (sulla base di una indicazione centralizzata valida per tutta la sezione) e sulla vigilanza sull’espletamento di tali incombenti da parte del magistrato professionale che mantiene la responsabilità del procedimento.

La scelta a favore del modello di affiancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata indicata anche dalla Delib. C.S.M. 1 giugno 2017, sul tema “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017”. Come ricorda la sentenza citata, è ivi disposto che successivamente all’operatività delle Sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Delega n. 57 del 2016, art. 2 per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, “i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti”, essendo possibile “prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata”; in tal modo, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, il giudice onorario può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, e, “al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti”.

La destinazione dei giudici onorari nell’ufficio per il processo è stata del resto disciplinata dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10 sulla riforma organica della magistratura onoraria, il quale al comma 11 ha previsto che “il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purchè non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni”.

Per quel che concerne, poi, la lamentata violazione dell’art. 276 c.p.c., in tema di immutabilità della composizione dell’organo giudicante, occorre rilevare che nei procedimenti camerali esso opera avendo riguardo al momento in cui la causa è assunta in decisione (Cass. 24 gennaio 1981, n. 545); in conseguenza, il principio dell’immutabilità del collegio giudicante non è violato, nel procedimento camerale, dal fatto che il collegio, chiamato a decidere in Camera di consiglio, sia diversamente composto da quello di precedenti fasi processuali (Cass. 21 marzo 1990, n. 2350): si è così ritenuto che un atto istruttorio (quale l’interrogatorio non formale delle parti) possa essere assunto anche da un giudice singolo e che il collegio decidente possa essere integrato da un componente che non ha partecipato alle fasi precedenti (Cass. 20 settembre 2002, n. 13767).

Ciò detto, non coglie nel segno la deduzione del ricorrente per cui la causa sarebbe stata discussa e assunta in decisione dal giudice onorario.

L’affermazione è anzitutto del tutto carente di autosufficienza, dal momento che l’istante non riproduce il contenuto del verbale dell’udienza tenutasi avanti al giudice onorario: come è noto, la prospettazione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181).

Peraltro, è lo stesso istante a sostenere che la causa fu “rimessa, per la decisione, avanti al giudice titolare”: e tale allegazione sconfessa, come è evidente, l’asserzione per cui lo stesso giudice onorario si sarebbe “riservato la decisione”.

Il ricorrente non può comunque basare il proprio assunto circa il non consentito mutamento dell’organo giudicante sul rilievo per cui avanti al giudice onorario si sarebbe tenuta la discussione della causa. Il giudice onorario attende infatti all’espletamento di incombenti processuali che gli sono delegati, come si è visto, e gli atti da lui compiuti hanno natura preparatoria rispetto alla fase decisoria che è riservata al collegio. Ne discende che l’esposizione di argomenti difensivi che si accompagni allo svolgimento delle attività di cui è incaricato quel giudice non possa essere assimilata alla discussione di cui è parola all’art. 276 c.p.c. (incombente, questo, che, del resto, non è nemmeno contemplato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis). Una tale ipotetica rappresentazione delle ragioni dei contendenti costituirà, piuttosto, comune espressione del diritto di difesa che si attua all’interno del segmento processuale che precede la fase decisoria e che è affidato alla conduzione del magistrato onorario. Ma ciò non basta a postulare che il collegio cui la causa viene rimessa per la decisione coincida con l’organo avanti al quale è stata svolta quell’attività: come si è detto, infatti, nei procedimenti in Camera di consiglio il principio di immutabilità del giudice non impone l’identità tra chi decide in Camera di consiglio e chi ha presieduto al compimento di altri incombenti, inerenti a fasi diverse.

Si comprende, così, come risulti non conferente il richiamo, operato dal ricorrente, a Cass. 4 maggio 2016, n. 11581: pronuncia che riguardava la ben diversa ipotesi della decisione emessa dal collegio che non aveva partecipato all’udienza ex art. 281 sexies c.p.c. (udienza espressamente deputata, come è noto, allo svolgimento di quella discussione orale avanti al giudice, che deve, immediatamente dopo, pronunciare la sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione). Nell’ipotesi presa in esame dalla citata sentenza, difatti, veniva in rilievo l’estraneità del collegio decidente a un’attività, inerente proprio alla fase decisoria, che doveva necessariamente svolgersi, nella sua integrità, avanti ad esso.

In conclusione, deve da un lato ribadirsi che in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali ed abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione e precisarsi, dall’altro, che l’estraneità del detto giudice al collegio in questione non assume rilevanza a norma dell’art. 276 c.p.c., giacchè, avendo particolarmente riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Nulla è da statuire in punto di spese processuali, avendo riguardo alla mancata resistenza del Ministero.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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