Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7885 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. II, 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21609/2005 proposto da:

MILLE SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

M.M., MINACCIOLO SRL IN PERSONA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE M.M., CVM CRISTALLERIE

VENETE SRL ara CRISTALLERIE RIUNITE SpA PERSONA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE B.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGEN ENTRATE IN PERSONA DEL DIRETTORE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1425/2004 del GIUDICE DI PACE di TREVISO,

depositata il 29/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Minacciolo srl, la CVM Cristallerie Venete srl, ora Cristallerie Riunite spa e la soc. Mille spa, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva ricorso avanti al G. di P. di Treviso avverso altrettante ordinanze ingiunzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate di Treviso, che comminava a ciascuna delle predette società una sanzione pecuniaria per la violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 9, per avere le stesse attribuito incarichi statuari al dr. Ba.Gi., dipendente dall’amministrazione finanziaria.

Sostenevano le opponenti l’illegittimità delle ordinanze opposte sotto vari profili, deducendo in specie l’inapplicabilità delle sanzioni contestate per assenza di dolo o di colpa, in quanto le società non erano state in grado di conoscere se il Ba.

fosse stato un pubblico dipendente; che la contesta prestazione di quest’ultimo, si riferiva ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della norma predetta; che le società non avevano alcun obbligo di comunicazione alla PA o di autorizzazione da parte della medesima. Riunite le cause, nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate, l’adito G.d.P. rigettavano l’opposizione.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le società opponenti sulla base di 2 mezzi; resiste l’intimata Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981. Deducono di essere esenti da qualsiasi addebito, non sussistendo a loro carico alcun profilo di dolo o di colpa. Sostengono infatti che la violazione contestata è frutto di semplice errore, dovuto ad ignoranza incolpevole circa la qualifica di dipendente pubblico del Ba., componente del collegio sindacale. La doglianza non è fondata. Secondo la sentenza invece le società erano pienamente a conoscenza de rapporto di pubblico impiego relativo alla persona alla quale era stato conferito l’incarico nell’ambito della compagine societaria. Si rileva altresì che una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Ha precisato in proposito questa S.C. che… “in tema di sanzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine a fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.

Ne deriva che l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”. (Cass. n. 13610 del 11/06/2007). Con il 2 motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 79 del 1997, e del D.Lgs. n. 29 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene l’infondatezza della pretesa sanzionatoria in quanto basata su norme di legge entrate in vigore in epoca successiva alla prestazione professionale de qua. L’obbligo di comunicazione alla P.A. è stato infatti previsto solo da D.Lgs. n. 80 del 1998, che dunque non può avere effetto retroattivo essendo entrato in vigore in epoca successiva alla prestazione professionale intercorsa tra il Barcella e le odierne società ricorrenti.

La doglianza non può essere accolta e presenta dei profili di novità. Infatti la sentenza non si è pronunciata sulle predette questioni ed andava in ipotesi denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.. L’esame della censura in ogni caso presuppone un accertamento di fatto sull’epoca della prestazione dell’attività svolta dal dipendente pubblico in favore delle società ricorrenti, che non risulta indicata nè nella sentenza, nè nel ricorso. Secondo l’amministrazione controricorrente, l’incarico in parola era iniziato nel 1997 e cessato nell’ottobre del 1998, In realtà tale obbligo era già previsto nel testo originario dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 6, secondo cui: “Ai fini della compiuta attuazione dell’anagrafe delle prestazioni, disciplinata dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 24, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza”. L’obbligo di informare il datore di lavoro pubblico dell’attività extraprofessionale del dipendente pubblico esisteva dunque fin dal 1993, mentre quello di richiedere l’autorizzazione dell’amministrazione di conferire l’incarico risale al marzo del 1997 (D.L. 28 marzo 1997 n. 79).

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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