Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7884 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

IMCONF S.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata

e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv. FIANNACA Giovanni e Nicola Todaro, per legge domiciliata presso

la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina depositata il 2

febbraio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Nicola Todaro;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha

concluso per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al

giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace, conclusioni alle quali

si è riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto Procuratore

Generale dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso depositato in data 9 febbraio 2005, la s.r.l. IMCONF, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore A. S., proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 4 gennaio 2005, e notificata il successivo 10 gennaio, con cui il Prefetto di Messina aveva ad essa irrogato la sanzione pecuniaria complessiva di Euro 13.600,00 per la violazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386, contestualmente disponendo la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di anni due dalla data di notifica del provvedimento, dell’interdizione dell’esercizio di attività professionale o imprenditoriale e dell’esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno;

che, nella resistenza della Prefettura, il Giudice di pace di Messina, con sentenza depositata il 2 febbraio 2006, rigettava il ricorso;

che il primo giudice ha rilevato che, data l’indipendenza di ciascuna obbligazione solidale, la mancanza di contestazione nei confronti di uno dei coobbligati non determina l’estinzione dell’obbligazione nei confronti di altri: sicchè, “ai fini della validità dell’ordinanza- ingiunzione emanata nei confronti dell’autore della violazione, non rileva la circostanza che l’obbligazione solidale sussidiaria della società sia estinta per omessa notificazione nei termini … o che, comunque, nei confronti di quest’ultima, non sia stata emanata l’ordinanza”;

che il Giudice di pace ha altresì escluso l’applicabilità del termine di cui alla L. n. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione;

che, infine, il primo giudice ha rilevato che l’ordinanza-ingiunzione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a sostegno della adottata determinazione; che è irrilevante la mancata giustificazione da parte dell’autorità ingiungente della misura della pena in concreto inflitta; che, data la gravità dell’illecito commesso e la pluralità delle violazioni (n. 3 assegni emessi il 30 settembre 2003 per l’importo complessivo di Euro 83.812,01; n. 2 assegni emessi in data 30 novembre 2003 per l’importo di Euro 28.316,03), le sanzioni, anche accessorie, irrogate erano corrette;

che per la cassazione della sentenza impugnata la società IMCONF ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi;

che ha resistito, con controricorso, l’intimata Prefettura.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) la ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia riconosciuto l’estinzione dell’obbligazione solidale in capo alla società, nonostante ad essa non fosse stata precedentemente notificata la contestazione della violazione;

che il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 2, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) chiede a questa Corte di affermare il principio secondo cui l’ordinanza-ingiunzione deve essere emessa entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della contestazione della violazione ovvero, nel caso in cui siano stati proposti scritti difensivi, entro trenta giorni dalla loro proposizione;

che con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1931, artt. 3 e 11, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) si sostiene che l’indicazione nell’ordinanza- ingiunzione di più norme violate, allorchè ne era stata violata una sola, e la mancata esplicitazione degli effetti della continuazione delle sanzioni e del calcolo effettuato con l’effettuazione del cumulo giuridico delle sanzioni, raffrontato con quello effettuato con l’applicazione del cumulo materiale, integra il vizio di nullità dell’atto per mancanza di motivazione;

che, preliminarmente, occorre rilevare che, nonostante sia stata depositata la rituale richiesta ex art. 369 cod. proc. civ., non è pervenuto alla Cancelleria di questa Corte il fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di pace;

che si appalesa opportuno l’acquisizione di detto fascicolo ai fini dell’esame della doglianza articolata con il primo motivo;

che, nel frattempo, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia, la causa a nuovo ruolo, disponendo a cura della Cancelleria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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