Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7884 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7884 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 12836-2010 proposto da:
LO MAURO MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentato
e difeso dall’avvocato SALVATORE SAMMARTINO con
procura speciale del Dr. Not. MARIA MADDALENA BRUCATO
in GANGI (PA)rep. n. 43508 del 23/04/2010;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 20/04/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrentl

avverso la sentenza n. 44/2009 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 18/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CINQUEMANI per
delega dell’Avv. SAMMARTINO che si riporta
integralmente al ricorso e alla memoria depositati e
chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’avvocato PALATIELLO
che si riporta al controricorso e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N.R.G.12836/2010
RITENUTO IN FATTO
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza, l’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese emetteva nei
confronti di Lo Mauro Mariano, esercente l’attività di commercio
all’ingrosso e al dettaglio di materiale da costruzione, un avviso di
accertamento relativo all’anno di imposta 1996 con il quale rettificava il

accertati, liquidando le maggiori imposte Irpef, Ilor, contributo servizio
sanitario e contributo straordinario per l’Europa.
Contro l’avviso di accertamento Lo Mauro Mariano proponeva ricorso
alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che con sentenza
n,204 del 2005 lo accoglieva annullando l’atto impugnato.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, accolto parzialmente dalla
Commissione tributaria regionale di Palermo con sentenza del 18.3.2009
che riduceva a lire 98 milioni i ricavi non contabilizzati, costituiti dalle
somme in contanti immesse nella cassa dell’azienda prelevandole da un
conto di mastro denominato “anticipazioni infruttifere del titolare”.
Avverso la sentenza Lo Mauro Mariano propone ricorso per i seguenti
motivi:1) motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un
punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360 comma 1 n.5
cod.proc.civ. , con riguardo al versamento in contanti nella cassa della
azienda della somma di lire 98.000.000; 2) violazione e falsa applicazione
degli artt.39 comma 1 lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 2729
cod.civ. in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ. per violazione del
criterio normativo di utilizzazione delle presunzioni semplici avendo
impiegato un’unica presunzione, relativa alle anticipazioni infruttifere per
un importo di lire 98 milioni, priva, in quanto unica, del requisito della
concordanza; 3)violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod.civ., insussistenza di maggiori ricavi per lire 98.000.000 e di minori costi per lire
5.201.393 sulla base dei medesimi fatti la cui inesistenza era stata
accertata dalla Commissione tributaria regionale di Palermo con
sentenza n.114 del 2007, passata in giudicato con riguardo all’avviso di
accertamento relativo all’Iva. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate di resiste con controricorso

reddito di impresa da lire 4.981.000 dichiarati a lire 252.080.000

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile per mancanza del momento di
sintesi o quesito di fatto richiesto dall’art.366 bis cod.proc.civ.
2.11 secondo motivo è infondato, in diritto e in fatto. E’ infondato in
diritto perché l’art.2727 cod.civ. stabilisce che la prova presuntiva è
integrata dalle conseguenze, deducibili in via induttiva (presunzioni),
che il giudice trae da “un fatto noto” al fine di risalire al fatto ignoto da

anche ad un singolo fatto noto la potenziale valenza di prova indiretta o
presuntiva sufficiente per l’affermazione del fatto ignoto oggetto di
accertamento; il carattere plurale è invece riferito alle conseguenze
desumibili da uno o eventualmente più fatti noti, le quali devono tutte
convergere nella indicazione univoca della sussistenza del fatto da
provare. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui gli elementi assunti a fonte di presunzione, ai sensi dell’art.
2729 cod. civ., non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo
il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso -, e dovendosi il requisito della ‘concordanza’
ritenere menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma
non necessario, concorso di più elementi presuntivi. (Sez. 1, Sentenza n.
4472 del 26/03/2003, Rv. 561451). Il motivo di ricorso è infondato anche
nelle premesse fattuali, perché i fatti noti considerati dal giudice di
merito sono plurimi ( pluralità dei versamenti in contanti nella cassa;
esistenza di conti correnti bancari intestati alla ditta che rendono illogico
il comportamento del contribuente che versa tali somme su un conto
mastro di comodo per poi immetterle nella cassa della azienda anziché
depositarle sui conti bancari; mancata plausibile giustificazione della
origine di tali somme fornita nelle risposte date alla Guardia di Finanza).
3. Il terzo motivo è inammissibile. In violazione degli adempimenti
prescritti a pena di inammissibilità dall’art.366 n.6 cod.proc.civ., il
ricorrente non ha depositato copia della sentenza menzionata nel motivo
di ricorso; in tal modo non documenta che essa sia effettivamente
passata in giudicato e che sia passata in giudicato dopo la pronuncia della
decisione di merito, condizione necessaria per poter formulare per la
prima volta l’eccezione nel giudizio di cassazione. In tal senso si è

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provare. Il tenore letterale della norma attribuisce inequivocabilmente

espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudicato
cosiddetto esterno utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità
espansiva, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede
di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio
di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione. (Sez. 5, Sentenza
n. 11112 del 07/05/2008, Rv. 603135). Il motivo di ricorso è anche
infondato, dovendosi escludere l’efficacia espansiva del giudicato esterno

asseritamente formatosi in relazione all’Iva che il ricorrente intende far
valere nel giudizio relativo alle imposte dirette). In senso conforme Sez.
5, Sentenza n. 235 del 09/01/2014, Rv. 629378, secondo cui nel
processo tributaria l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre
quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, Iva ed
Irpeg -l’or), stante la diversità strutturale delle suddette imposte,
oggettivamente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui
medesimi presupposti di fatto.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al rimborso , in
favore della Agenzia delle Entrate, delle spese liquidate in euro settemila
oltre eventuali spese prenotate a debito.
P.Q. M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese
liquidate in euro settemila oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 29.1.2016.

quando si tratta di imposte diverse ( nella specie giudicato esterno

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