Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7883 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7883 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 12779-2010 proposto da:
LA GONA ALESSANDRO domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VILLANI
con studio in LECCE V.LE CAVOUR 56, (avviso postale
ex art. 135), giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 20/04/2016

- resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 25/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

!
!

LOCATELLI;

N.R.G.12779/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate di Milano emetteva nei confronti di La Gona
Alessandro un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2002, con cui
sottoponeva a tassazione separata il corrispettivo di euro 111.664
conseguito dal contribuente per il trasferimento a terzi della licenza di
esercizio di taxi effettuata nell’anno 2002 , corrispettivo che l’Ufficio

norma dell’art.6 comma 2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, determinando
la maggiore Irpef dovuta , oltre sanzioni ed interessi.
Contro l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso
deducendo l’infondatezza della pretesa erariale. La Commissione
tributaria provinciale di Milano lo accoglieva con sentenza del 15.6.2007,
osservando che il corrispettivo ricevuto per la cessione della licenza di
taxi non poteva essere qualificato come indennità per mancati futuri
guadagni.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale di Milano che con sentenza del
25.3.2009 lo accoglieva, confermando l’atto impositivo sul rilievo che il
corrispettivo lucrato dal contribuente per il trasferimento della licenza di
taxi rientrava nella fattispecie prevista dall’art.6 comma 2 d.P.R. 22
dicembre 1986 n.917; l’entità del corrispettivo era state\ fondatamente
desuntc\ dal prezzo pagato nel 1996 per l’acquisto della licenza , dalle
informazioni assunte presso il Comune di Milano in ordine alle
compravendite delle licenze di taxi, dal valore di analoga licenza
determinato nel corso di una causa civile svolta davanti al Tribunale di
Milano.
Contro la sentenza di appello La Gona Alessandro propone ricorso
per i seguenti motivi: 1)nullità della sentenza impugnata per violazione
dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 comma 1 n,.4
cod.proc.civ. con riguardo alla eccezione di nullità dell’avviso di
accertamento per difetto di motivazione contenuto nelle controdeduzioni
del contribuente all’atto di appello della Agenzia delle Entrate; 2)
violazione e falsa applicazione degli artt.6 e 51 del d.P.R. 22 dicembre
1986 n.917, ai sensi dell’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., in relazione

qualificava quale indennità risarcitoria dei mancati futuri guadagni a

alla qualificazione

del corrispettivo come indennità per mancati futuri

guadagni. Deposita memoria
L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al fine di presenziare
all’udienza
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata non viola il
principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato stabilito

risultante dai motivi di appello della Agenzia delle Entrate, esponendo le
ragioni per cui è stato ritenuto logico e fondato il procedimento adottato
dall’Ufficio per I’ accertamento della onerosità della cessione della licenza
e la determinazione dell’ammontare del corrispettivo.
Il motivo formulato dal ricorrente configura, in via astratta, un vizio
di motivazione denunciabile a norma dell’art.360 comma 1 n.5
cod.proc.civ. e non un errore procedimentale sussumibile nell’ipotesi
prevista dall’art.36C> comma 1 n.4 cod.proc.civ. Il quesito di diritto
formulato a norma dell’art.366 bis cod.proc.civ. ha contenuto tautologico
risolvendosi in un interrogativo che già contiene la risposta, poiché si
chiede al giudice di legittimità di affermare se l’art.112 cod.proc.civ.
obbliga il giudicante a pronunciarsi su tutti i capi autonomi della
domanda) (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 28536 del 02/12/2008,
Rv.605848). Lo stesso ricorrente afferma che l’eccezione di nullità per
difetto di motivazione è stata introdottq soltanto con le controdeduzioni
all’appello proposto dall’Ufficio, con la conseguenza che, trattandosi di
eccezione nuova non contenuta nel ricorso introduttivo, essa era
inammissibile e non suscettibile di esame da parte del giudice di appello a
norma dell’art. 57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
2. Il secondo motivo è fondato. E’ errata la qualificazione del
corrispettivo percepito per la cessione a terzi della licenza di taxi quale
“indennità risarcitoria per mancati futuri guadagni”, tassabile a norma
dell’art.6 comma 2 d.P,R. 22 dicembre 1986 n.917 alla stregua del
reddito perduto ( nella specie reddito da lavoro svolto alle dipendenze di
una società cooperativa). La somma percepita dal contribuente, avente
causa nella volturazione ad un terzo della licenza di taxi, costituisce fatto
pacificamente privo di collegamento con il rapporto di lavoro instaurato

sse,

2

dall’art.112 cod.proc.civ. poiché si è pronunciata sulla intera domanda

con la società cooperativa; pertanto tale somma di denaro non può
essere qualificata quale emolumento sostitutivo della retribuzione
percepita dalla società cooperativa, estranea alla vendita della licenza
ed alla determinazione del corrispettivo. Secondo talune pronunce di
questa Corte, la cessione di licenza di taxi può invece realizzare la
diversa fattispecie di cessione di azienda, eventualmente produttiva di
plusvalenza tassabile ai sensi dell’art.86 comma 2 e 56 dpr917 (in tal

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa
decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del
contribuente ed annullamento dell’avviso di accertamento impugnato. Si
compensano le spese in ragione della incertezze sussistenti circa la
qualificazione giuridica del provento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso
introduttivo del contribuente ed annulla l’avviso di accertamento
impugnato. Compensa le spese.
Così deciso il 29.1.2016

senso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9032 del 15/04/2013, Rv. 626304).

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