Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7882 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7882
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di pace
di Salò nel giudizio tra:
M.O., non costituitosi in questa sede;
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, non
costituitosi in questa sede;
in relazione all’ordinanza in data 23 gennaio 2009, nel giudizio
iscritto al R.G. n. 462/C/08.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, il quale nulla ha osservato in ordine alla
relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..
Fatto
RITENUTO IN FATTO
il Giudice di pace di Salò, con ordinanza depositata in data 23 gennaio 2009, ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso la sentenza n. 648/08, con la quale il Giudice di pace di Cassano d’Adda, chiamato a decidere sul ricorso di M. O., in opposizione avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia stradale di Milano ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., aveva ritenuto che la controversia rientrasse nella competenza del giudice di pace del luogo di residenza dell’opponente;
che si è ritenuto necessario fissare la trattazione del ricorso con relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., essendosi rilevato che dal fascicolo d’ufficio, trasmesso a questa Corte dalla Cancelleria dell’ufficio del Giudice di pace di Salò, non risulta che l’ordinanza con la quale è stato proposto il regolamento sia stata comunicata ad entrambe le parti del giudizio di merito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che appare necessario rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria della Corte di sollecitare la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Salò a trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di sollecitare presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Salò di trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010