Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7882 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di pace

di Salò nel giudizio tra:

M.O., non costituitosi in questa sede;

e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, non

costituitosi in questa sede;

in relazione all’ordinanza in data 23 gennaio 2009, nel giudizio

iscritto al R.G. n. 462/C/08.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

il Giudice di pace di Salò, con ordinanza depositata in data 23 gennaio 2009, ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso la sentenza n. 648/08, con la quale il Giudice di pace di Cassano d’Adda, chiamato a decidere sul ricorso di M. O., in opposizione avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia stradale di Milano ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., aveva ritenuto che la controversia rientrasse nella competenza del giudice di pace del luogo di residenza dell’opponente;

che si è ritenuto necessario fissare la trattazione del ricorso con relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., essendosi rilevato che dal fascicolo d’ufficio, trasmesso a questa Corte dalla Cancelleria dell’ufficio del Giudice di pace di Salò, non risulta che l’ordinanza con la quale è stato proposto il regolamento sia stata comunicata ad entrambe le parti del giudizio di merito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che appare necessario rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria della Corte di sollecitare la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Salò a trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di sollecitare presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Salò di trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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