Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7882 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21491-2014 proposto da:

GIMA SPA, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA

TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO PAPARO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI BIONDARO,

FABRIZIO PIETROSANTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTECO SPA, in persona del presidente del consiglio di

amministrazione GRAZIANO LUCI, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA L SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato LORETO

ANTONELLO CHIOLA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GABRIELE CIANCI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato TOMMASO PAPARO;

udito l’Avvocato GABRIELE CIANCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza del ricorso, condanna aggravata alle spese

statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 luglio 2014, la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza n. 1395 del 2011 del Tribunale di Udine, ha accolto l’appello proposto da Gesteco s.p.a. e, rigettata la domanda proposta da Cima s.r.l. avente ad oggetto l’accertamento della insussistenza delle diffide ad adempiere ricevute da Gesteco, dell’inadempimento della predetta alle obbligazioni contrattuali, nonchè del diritto di recesso di Gima dal contratto preliminare di cessione di quote sociali intercorso tra le parti, ha condannato quest’ultima alla restituzione del doppio della caparra versata in esecuzione della sentenza di primo grado.

La Corte di appello, per quanto ancora rileva, ribaltando la decisione del Tribunale, ha accertato l’inadempimento di Gima rispetto alla richiesta di rilascio della garanzia da parte di Gesteco inviata in data 5 settembre 2007 e non adempiuta nei trenta giorni prescritti. Inadempimento inerente un contratto preliminare intercorso tra le parti in data 28 dicembre 2006 con cui Gima si obbligava all’acquisto, al prezzo di Euro 800.000,00 (di cui 200.000,00 versati al momento del preliminare a titolo di caparra confirmatoria) dell’80% delle quote sociali di una nuova società a r.l. alla quale Gesteco, una volta costituita, avrebbe conferito il ramo di azienda avente ad oggetto una discarica sita nel Comune di (OMISSIS). Con accordo modificativo del 2 agosto 2007 veniva poi stabilito che Gima si obbligava a far rilasciare, per conto e nell’interesse di Gesteco, la fideiussione richiesta dall’autorità competente per l’emissione del decreto di gestione, e ciò entro trenta giorni dalla richiesta all’uopo formulata da Gesteco con anticipazione del testo richiesto.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, Gima s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1174 c.c. e art. 1325 c.c., n. 2; artt. 1183, 1362, 1366,1367, 1369 e 1371 c.c., nonchè del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 14, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la società ricorrente lamenta che la Corte di appello, in violazione delle richiamate norme, avrebbe erroneamente interpretato la clausola di cui all’art. 4 dell’accordo aggiuntivo del 2 agosto 2007 intercorso tra le parti rispetto all’originario contratto preliminare, mediante la quale i contraenti intendevano suddividersi i compiti relativi all’ottenimento della garanzia finanziaria che sarebbe stata richiesta dall’autorità amministrativa deputata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, convenendosi di imputare a Gima l’obbligo di acquisire la fideiussione e a Gesteco quello di scandire, in consecuzione alle richieste ricevute dall’amministrazione, il tempo di esecuzione della prestazione e di indicare alla stessa Gima il contenuto della garanzia in quello specificatamente risultante dal testo che sarebbe stato inviato dall’autorità amministrativa medesima, con la conseguenza che dovesse intendersi pattuito, pertanto, che la prestazione della garanzia dovuta da Gima fosse esigibile successivamente all’emanazione del decreto di autorizzazione all’esercizio dell’impianto cui era inscindibilmente correlata. Viceversa, con la decisione impugnata, si era erroneamente sostenuto che la richiesta di rilascio della garanzia “non (fosse) vincolata alla concreta emanazione del decreto di gestione, ma solo alla richiesta di Gesteco di formulazione del testo accettato e richiesto dalla autorità competente” ove la preposizione “per”, evidenziata dalla stessa Corte tra virgolette, fonderebbe il convincimento che le parti si riferissero alla richiesta proveniente dall’autorità competente in un momento precedente al rilascio, attesa la creduta antecedenza necessaria della garanzia al rilascio dell’autorizzazione, ricavabile dalla seguente affermazione “dipendendo anche da essa il rilascio del decreto di autorizzazione di gestione della discarica”. Secondo la società ricorrente detta interpretazione violerebbe le regole di interpretazione letterale del contratto, tenuto conto che la preposizione “per” vorrebbe piuttosto indicare in cosa fosse competente l’autorità legittimata a svolgere la richiesta di garanzia, ovvero quanto al rilascio (“per il”) dell’autorizzazione. Secondo la ricorrente, in particolare, la comune intenzione delle parti andrebbe ricercata nello scopo pratico della clausola, che era quello di regolare il rilascio della particolare garanzia prevista dal D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 14, comma 1, volta “non a consentire il rilascio dell’autorizzazione, ma – presupponendola già data – a consentire l’avvio della gestione, quale condizione di efficacia dell’autorizzazione stessa”. Ciò troverebbe conferma nel testo della fideiussione richiesto dalla Provincia di Udine, secondo cui l’esercizio della discarica “è subordinato alla prestazione di idonea polizza fideiussoria” avente durata “dalla data del provvedimento che autorizza l’esercizio sino alla scadenza dell’autorizzazione stessa” nonchè nel testo della autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione (divenuta frattanto competente) di cui al decreto n. 551 del 2008.

A parere della ricorrente, la Corte di appello avrebbe inoltre violato: il canone della interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1366 c.c., in quanto il significato attribuito alla clausola non sarebbe riconducibile a quello ragionevolmente e plausibilmente voluto dalle parti; la regola di cui all’art. 1369 c.c., che impone di attribuire alla clausola contrattuale il senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto; il criterio posto dall’art. 1367 c.c., privando la clausola di effetto giuridico, nonchè gli artt. 1367 e 1174 c.c., privando la prestazione di causa e dell’attitudine a corrispondere all’interesse patrimoniale del creditore, e, infine, la regola ermeneutica dettata dall’art. 1371 c.c. che esige il contemperamento degli interessi delle parti riguardo al tempo dell’adempimento.

2. Con il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1183 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1) la ricorrente sostiene che, alla retta interpretazione della clausola come specificata nel primo motivo di ricorso, consegua la circostanza secondo cui sino al 28 aprile 2008 (data di emanazione del decreto di autorizzazione dell’esercizio dell’impianto) l’obbligazione di Gima di far prestare la garanzia non fosse esigibile, non assumendo alcun rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, quali richieste di adempimento, le note inviate da Gesteco a Gima nel settembre e ottobre del 2007 e nel gennaio 2008.

3. Con il terzo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1373, 1453, 1454 e 1460 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”) la ricorrente ha dedotto che la Corte di appello avrebbe violato le richiamate norme, ritenendo Gima inadempiente alla luce di due concorrenti rationes decidendi, la prima per non aver fatto conseguire a Gesteco la garanzia nè entro i trenta giorni dal 5 settembre 2007 nè successivamente, la seconda per aver assunto “una condotta del tutto passiva attendendo nella specie che Gesteco predisponesse il testo per la pratica fideiussoria”, nonostante Gesteco avesse nella diffida del 30 giugno 2008 fatto riferimento “a quanto stabilito nel decreto n. 551/2008 con invito a rilasciare la garanzia nei termini stabiliti dal decreto stesso che stabiliva beneficiario, contenuto e termini della garanzia fideiussoria richiesta”. L’erroneità di tali ragioni sarebbe spiegata “nel motivo che precede”, mancando nella vicenda negoziale de qua “qualunque richiesta di adempimento da parte di Gesteco (…)”.

4. Con il quarto motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1385, 1453, 1455 e 1460; nonchè artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”) la ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe violato le regole ermeneutiche di interpretazione del contratto nell’aver escluso l’inadempimento della Gesteco, falsamente applicando il principio di cui all’art. 1460 c.c., e nell’aver ritenuto che la mancata esecuzione da parte di Gesteco della propria obbligazione (rinnovare la garanzia correlata al pagamento della caparra) fosse giustificata dal precedente inadempimento di Gima risalente alla mancata costituzione della garanzia fideiussoria nel termine di trenta giorni dall’invio del testo da parte di Gesteco in data 5 settembre 2007. In particolare, la Corte non avrebbe considerato “altra ulteriore e di ben maggiore importanza” obbligazione di Gesteco relativa al conferimento alla costituenda s.r.l. del ramo di azienda inerente la discarica, conferimento “legato al rilascio della garanzia fiodeiussoria da parte di GIMA, così leggendosi la previsione dell’accordo aggiuntivo secondo cui “la predetta fideiussione dovrà essere ricompresa nel conferimento del ramo di azienda”. Aggiunge la società ricorrente che, nel contratto (premesse, lett. c), le parti avevano espressamente pattuito che la costituenda s.r.l., della cui quota di maggioranza Gima prometteva l’acquisto, sarebbe stata patrim. onializzata da Gesteco con il conferimento “di ramo di azienda costituito dalle seguenti attività”: compendio immobiliare (…impianti e attrezzature ramo costituito anche (art. 3a) dalle “autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività” e, a seguito dell’integrazione disposta dall’art. 4 dell’accordo aggiuntivo, infine dalla “predetta fideiussione (..)”. Pertanto, secondo la società ricorrente, “era quindi convenuto (art. 5) che la partecipazione “pari all’80% del capitale sociale della s.r.l.” sarebbe stata trasferita tra le parti “entro 15 giorni dalla data di collaudo delle opere necessarie per l’utilizzo del terzo lotto della discarica”, opere che a loro volta (art. 4.1) “dovranno essere realizzate e collaudate entro il 30 giugno 2007, salvo comprovate cause di fora maggiore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007″”. Entro il 15 gennaio 2008 al più tardi (15 giorni dopo il termine del 31 dicembre 2007), secondo quanto previsto dal contratto e dall’accordo aggiuntivo, l’operazione doveva essere completata e, necessariamente, prima di tale data Gesteco avrebbe dovuto costituire la nuova società e conferirvi il ramo di azienda. Da ciò discenderebbe l’inadempimento di Gesteco anche all’obbligazione di costituzione e patrimonializzazione della menzionata società a far tempo dal 15 gennaio 2008, con conseguente necessità di un giudizio di comparazione dei reciproci inadempimenti secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato (Cass. sez. 3, 9 giugno 2010, n. 13840).

5. Con il quinto motivo (“Viola:zione e fusa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”) la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia condannato Gima alla restituzione di quanto versato da Gesteco in esecuzione della sentenza di primo grado (Euro 428.040,68, oltre interessi), somma corrispondente a quanto determinato dalla pronuncia di prime cure che, sancendo la legittimità del recesso di Gima, aveva dichiarato il “conseguente obbligo per la convenuta (Gesteco) di restituire all’opposta (Gima) il doppio della caparra ricevuta” pari a Euro 200.000,00, oltre agli interessi maturati dalla domanda. In proposito, la società ricorrente richiama l’orientamento della giurisprudenza legittimità che ritiene non conforme a diritto prevedere che, una volta accertato l’inadempimento di una parte e dichiarata la risoluzione del contratto, con la conseguente cessazione del vincolo contrattuale, la parte ritenuta non inadempiente possa trattenere la somma recepita a titolo di caparra confirmatoria, ancorchè non abbia provato e – secondo la ricorrente nel caso in esame neppure dedotto – il danno, allorchè sia stata la medesima parte adempiente ad avere richiesto la declaratoria di risoluzione (Cass. Sez. 2, 22 febbraio 2011, n. 4278).

6. I cinque motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili sia in relazione ai molteplici profili di vizio di violazione e falsa applicazione di legge lamentati, sia in relazione all’unico profilo denunciato di nullità della sentenza e del procedimento.

6.1. I plurimi profili di violazione di legge, pur movendo dalla formale denuncia di cinque distinti vizi della sentenza impugnata, si sostanziano nella richiesta di una nuova valutazione dell’attività negoziale delle parti e nella contrapposizione di un’interpretazione della medesima a quella già motivatamente compiuta dalla Corte di Appello.

Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 13399 del 22/06/2005), l’interpretazione del contratto, supponendo la ricerca e l’individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di vizi di motivazione o di un errore c.d. di sussunzione.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha debitamente dato conto, con ampiezza argomentativi e rigore logico, della ragioni per le quali, per un verso, ha interpretato il contratto preliminare e l’accordo aggiuntivo intercorsi tra le parti nel senso che la richiesta di rilascio della garanzia fideiussoria non fosse vincolata alla concreta emanazione del decreto di gestione, ma solo alla richiesta di Gesteco di formulazione del testo accettato e richiesto dalla autorità competente per il rilascio del decreto di gestione; e, per l’altro, ha accertato il totale inadempimento di Gima, pur diffidata da Gesteco reiteratamente nei mesi successivi all’invio della bozza di testo per la garanzia fideiussoria (in data 5 settembre 2007). Quanto al ritenuto inadempimento di Gima, la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine sia alla violazione dei principi di correttezza e buona fede che disciplinano i rapporti contrattuali, nel rilevare che “non essendo concepibile che in un’operazione di rilevante valore economico come quella de qua, il soggetto già inadempiente possa assumere una condotta del tutto passiva attendendo nella specie che Gesteco predisponesse il testo per la pratica fideiussoria” a seguito del passaggio delle competenze – nelle more avvenuto e dovuto ad una precisa scelta legislativa – dalla Provincia alla Regione; sia, sotto altro profilo, nel ritenere di “nessuna rilevanza” la circostanza che Gesteco avesse ottenuto “medio tempore da Axa Assicurazioni s.p.a. in data 29 agosto 2008 garanzia fideiussoria, in quanto a tale data Gima era già ampiamente inadempiente e Gesteco si era attivata facendo il possibile per evitare la decadenza del decreto di autorizzazione n. 551 del 2008 e salvaguardare la gestione dell’impianto”.

Parimenti, la motivazione della Corte di merito si sottrae alle doglianze di parte ricorrente anche per ciò che riguarda la pretesa carenza, nella vicenda negoziale de qua, di “qualunque rituale richiesta di adempimento da parte di Gesteco”, avendo viceversa la Corte esaminato e correttamente valutato le richieste di spiegazioni formulate da Gesteco a Gima sul mancato rilascio della fideiussione (note dell’11 e del 30 ottobre 2007), nonchè le diffide inviate successivamente (28 marzo e 30 giugno 2008).

Del tutto inammissibili, per le identiche ragioni già sopra meglio indicate, sono le ulteriori doglianze concernenti la pretesa violazione delle norme interpretative contrattuali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. in merito al preteso inadempimento di Gesteco. La Corte di appello, in proposito, con apprezzamento puntuale e scevro da vizi logico-giuridici, ha rilevato che Gesteco non fosse inadempiente atteso che la fideiussione bancaria prestata dalla stessa tramite Unicredit era venuta a scadenza il 31 dicembre 2007 e non era stata rinnovata proprio in ragione del fatto che a quella data Gima fosse già ampiamente inadempiente per un importo ben maggiore (pari a Euro 3.524.470,00), avente sicura incidenza sull’equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale. Inoltre, la Corte ha adeguatamente interpretato il contratto nel ritenere che “il mancato conferimento ad una s.r.l. appositamente costituita del ramo di azienda costituito dalla discarica in località (OMISSIS) era legato al rilascio della garanzia fideiussoria da parte di Gima s.p.a. come risulta dall’art. 6, lett. b) a seguito dell’accordo modificativo del 2007”.

In altri termini, la società ricorrente, sebbene formalmente lamenti la violazione delle regole di interpretazione contrattuale in riferimento all’art. 1174 c.c., art. 1325 c.c., n. 2, art. 1183 c.c. e D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 14, comma 1, nonchè agli artt. 1185, 1218, 1453, 1454, 1458 e 1460 c.c., tuttavia reintroduce una serie di questioni di fatto concernenti la materia della risoluzione per inadempimento, tendenti esclusivamente alla rivalutazione delle prove emerse nel corso della causa, onde conseguire non altro che una diversa valutazione del merito della controversia.

Sulla base delle suesposte considerazioni, inoltre, del tutto inammissibile deve ritenersi, poichè manifestamente infondata, la doglianza inerente la statuizione concernente la caparra confirmatoria; contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il precedente giurisprudenziale di legittimità invocato non rileva nel caso in esame, avendo la Corte di appello integralmente riformato la pronuncia di primo grado e rigettato tutte le domande proposte dalla ricorrente Gima nei confronti di Gesteco, così correttamente condannando la prima alla restituzione di quanto versato alla seconda in esecuzione della sentenza del Tribunale.

6.2. Inammissibile, infine, deve ritenersi la censura relativa al vizio di nullità della sentenza e del procedimento formulato con riferimento all’art. 115 c.p.c. in quanto, con essa, la società ricorrente, ancora un volta, denuncia un profilo meramente interpretativo, lamentando una deroga al principio dispositivo. La Corte di appello, nel motivato esercizio del proprio (esclusivo) potere di interpretazione delle risultanze processuali, ha fatto legittimamente ricorso ad un ragionamento deduttivo, ritenendo dall’esame della diffida datata 30 giugno 2008 – nella quale c’era un chiaro e specifico richiamo a quanto stabilito nel decreto n. 551 del 2008 (riguardo al beneficiario, al contenuto e ai termini della garanzia fideiussoria richiesta) – che il decreto de quo fosse facilmente e comodamente accessibile da chiunque sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia con un minimo di diligenza.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che si liquidano in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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