Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7881 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE ALPINA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso,
dagli Avvocati PALMIERI Luigi e Simonetta De Sanctis Mangelli,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubio n. 4, presso lo studio
della seconda;
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato LEGNANI Stefano per
procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Oslavia n. 30, presso lo studio dell’Avvocato Marco
Antonucci;
– controricorrente –
e
DIAMANTE s.a.s., persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1302/06,
depositata in data 25 maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, il quale nulla ha osservato in ordine alla
relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’immobiliare Alpina s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 20 giugno 2006, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la aveva condannata a pagare alla Regione Lombardia, in solido con la Diamante s.a.s., la somma di Euro 18.641,73, confermando per il resto la gravata sentenza;
che il ricorso è stato notificato alla sola Regione Lombardia, la quale ha resistito con controricorso;
che, con ordinanza in data 23 giugno 2008, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Diamante s.a.s. di Andrea Biamonti & C.;
che la società ricorrente, con istanza depositata il 14 novembre 2008, ha dedotto di aver provveduto all’incombente richiedendo la notifica alla indicata società, che, peraltro, medio tempore aveva mutato ragione sociale in Diamante s.a.s. di Aldo Graziano & C., nel domicilio eletto presso il difensore e domiciliatario Avv. Antonio Monti di Como (notifica andata a buon fine); nella sede sociale della medesima società, in (OMISSIS) (non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario); ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., al socio accomandatario della società, sig. G.A., nel luogo della sua ultima residenza in (OMISSIS) (notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario);
che, tanto premesso, la ricorrente, ritenuto che la notifica effettuata presso il domiciliatario sia nulla e non inesistente, ha chiesto che venga ordinata la rinnovazione della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della Diamante s.a.s. di Aldo Graziano & C., mediante individuazione delle modalità ex art. 151 cod. proc. civ., salva la prescrizione di rinotifica al socio accomandatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 143 cod. proc. civ.;
che, al fine di decidere su detta istanza, è stata attivata la procedura di cui all’art. 375 cod. proc. civ., n. 2.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la ricorrente ha eseguito, nel termine concesso con l’ordinanza di questa Corte, la notificazione al difensore della società intimata nel giudizio di primo grado; ha poi tentato la notificazione presso la sede della medesima società ed ha effettuato le ricerche anagrafiche al fine di poter procedere alla notificazione del ricorso al legale rappresentante della medesima società, senza peraltro riuscire nel proprio intento, essendo il destinatario persona fisica della notificazione risultato irreperibile;
che la notificazione eseguita al difensore nel giudizio di primo grado è nulla e non anche inesistente (Cass., S.U., n. 10817 del 2008);
che la richiesta della società ricorrente di indicazione delle modalità per eseguire la notificazione, può essere interpretata quale richiesta di nuovo termine per procedere a nuova notificazione del ricorso;
che tale termine può essere concesso, atteso che la ricorrente, nel termine già concesso, ha eseguito una notificazione nulla, suscettibile in quanto tale di rinnovazione, e ha effettuato le ricerche anagrafiche al fine di poter eseguire la notificazione del ricorso al legale rappresentante della società destinataria della notificazione stessa;
che non vi è peraltro luogo a disporre modalità particolari di notifica ai sensi dell’art. 151 cod. proc. civ., essendosi in presenza di una ipotesi di irreperibilità del destinatario della notificazione.
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso al legale rappresentante della società Diamante s.a.s., di Aldo Graziano & C, da eseguirsi nelle forme di cui all’art. 143 cod. proc. civ., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010