Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7881 del 28/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14079-2014 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONE SPA, in persona del procuratore alle liti Dott.

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO

27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO ANGELILLIS

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.M., G.V., S.S., ST.AN.,

UNIPOL SAI SPA;

– intimati –

nonchè da

G.V., G.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE

ARCANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO GRACIS

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CARIGE ASSICURAZIONE SPA, in persona del procuratore alle liti Dott.

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO

27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO ANGELILLIS

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

S.S., ST.AN., UNIPOL SAI SPA, G.F.,

CARIGE ASSICURAZIONE SPA;

– intimati –

Nonchè da:

U.A. SPA, in persona del suo procuratore speciale

Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

CAROLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPAOLO MIOTTO giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CARIGE ASSICURAZIONE SPA, in persona del procuratore alle liti Dott.

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO

27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO ANGELILLIS

giusta procura in calce al controricorso;

G.V., G.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE

ARCANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO GRACIS

giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

G.F., ST.AN., S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 987/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo del

ricorso incidentale relativamente alle tabelle; rigetto nel resto

del ricorso incidentale e rigetto del ricorso principale; udito

l’Avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO MIOTTO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 1998, a seguito di uno scontro tra la vettura di proprietà e condotta da G.F. e un autocarro, di proprietà di St.An., condotto da S.S. e assicurato per la r.c.a. con la Levante Assicurazioni s.p.a., perdeva la vita G. Mario, padre dell’odierno ricorrente, trasportato di cortesia nella vettura di quest’ultimo e non recante, al momento del fatto, la cintura di sicurezza allacciata.

Promuovevano due autonome cause risarcitorie da un lato il G.F., dall’altro le sorelle di questi, G.M. e G.V., nonchè la moglie della vittima, R.A., le quali adducevano la colpa concorrente del conducente dell’autocarro, che aveva tagliato la strada alla vettura che marciava su strada con diritto di precedenza, e dello stesso G., che non si era assicurato che il padre allacciasse la cintura di sicurezza prima di mettersi in marcia.

I convenuti venivano condannati al risarcimento del danno in favore delle congiunte del defunto G.M. nella misura dell’80%, e in favore dell’attore nella misura del 70% dedotto l’apporto concausale del defunto nella misura del 20% e del conducente nella misura del 10%, per non essersi assicurato che il passeggero avesse allacciato la cintura.

Il G. e le congiunte proponevano separati appelli solo sul quantum, che venivano riuniti e le domande accolte, con liquidazione di una somma più cospicua in loro favore a titolo di danno non patrimoniale.

L’appello incidentale di Unipol, sul concorso di colpa del proprio assicurato G.F., veniva rigettato.

Propongono separati ricorsi per cassazione da una parte il G.F. e dell’altro G.M. e G.V. (la prima anche quale erede testamentaria della madre), il primo articolato in tre motivi, il secondo in sei motivi. Resiste con distinti controricorsi la Carige Ass.ni s.p.a., già Levante Ass.ni s.p.a.

Unipol Ass.ni s.p.a. ha depositato controricorso contenente anche due motivi di ricorso incidentale.

Le G. hanno depositato controricorso in risposta al ricorso incidentale Unipol.: Anche la Carige ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale di Unipol. Gli altri intimati, S.S. e St.An., non hanno svolto attività difensiva. Vi è memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. sia di Carige, ora Amissima Ass.ni s.p.a., sia di Unipolsai, sia dei G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di G.F..

Le censure proposte dal G., pur diversamente argomentate, sono simili a quelle proposte dalle sorelle.

Con il primo motivo denuncia trattarsi di motivazione meramente apparente, perchè la corte d’appello, pur riformando la sentenza di primo grado per quantificazione inadeguata del danno, e richiamando la necessità di applicare le tabelle di Milano vigenti al momento della decisione, e pur ponendo in rilievo la significatività del legame affettivo tra il ricorrente e il padre, effettua poi una quantificazione pari alla metà del minimo di quanto previsto nella predetta tabella, senza indicare la forbice e senza alcun elemento atto a far comprendere come e perchè sia pervenuta a tale risultato.

Con il secondo motivo, il G. denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.: evidenzia le medesime lacune della sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge nel compiere la valutazione equitativa del danno.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che la corte non abbia differenziato la posizione dei figli tra loro e in particolare che non abbia maggiormente valorizzato la sua, in quanto più provato perchè ebbe ad assistere direttamente all’incidente in cui perse la vita il padre, più giovane delle sorelle ed abitante in una casa adiacente a quella familiare.

2. Il ricorso delle sorelle G..

Con il primo motivo di ricorso, le sorelle G. lamentano la presenza di una motivazione del tutto apparente, inidonea a sorreggere il percorso logico giuridico che ha portato la corte veneziana alla quantificazione del danno non patrimoniale, pur in accoglimento dell’appello dalle stesse proposto.

Osservano che dalla lettura della sentenza non è dato evincere a quali, delle tabelle del Tribunale di Milano, la corte d’appello abbia inteso far riferimento, atteso che, ove fossero state adottate le tabelle vigenti al momento della decisione, ovvero quelle del 2011, in conformità ai principi di diritto richiamati dalla stessa corte d’appello, le quantificazioni non sarebbero coerenti rispetto ad esse, atteso che alle due sorelle è stato liquidato un importo pari alla metà del minimo, e alla madre un importo di poco superiore al minimo, pur partendo da una motivazione che riconosceva il suo significativo legame col defunto marito, protrattosi per ben 45 anni. Evidenziano anche che non è stata indicata il range di riferimento, rendendo così oltremodo complessa anche la confutazione dei conteggi.

Con il secondo motivo, le sorelle G. deducono l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, consistenti nella necessità da parte del giudice di esplicitare a quale delle tabelle milanesi intendesse far riferimento e quali fossero i criteri di personalizzazione concretamente presi in considerazione.

Con il terzo motivo, le ricorrenti sorelle G. deducono la violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. in tema di risarcimento integrale del danno non patrimoniale subito dalle figlie per l’interruzione del rapporto parentale con il padre, benchè non più convivente, a causa della morte di questi.

La tabella di Milano costituisce non solo regola di equità nel caso concreto, ma anche strumento di eguaglianza, ed essa è stata disapplicata, liquidando un risarcimento danni inferiore ai minimi.

Il quarto motivo, con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate in riferimento al primo motivo, rappresenta la posizione della madre, in relazione alla quale, ancor più che in riferimento alle figlie, ormai adulte e non coabitanti, la corte d’appello aveva posto in rilievo la significatività del legame coniugale durato oltre 45 anni, per poi operare una liquidazione di poco superiore al minimo.

Con il quinto motivo si censura il mancato ricorso alle presunzioni semplici per ritenere l’entità dei danni non patrimoniali prossima ai massimi per la vedova e a valori per lo meno standard per le figlie.

Con il sesto motivo si sindaca la violazione del diritto delle ricorrenti alla integrale liquidazione del pregiudizio subito.

3 e 4. I controricorsi Carige.

L’assicurazione dell’autocarro investitore rileva che è presente nella sentenza impugnata una motivazione sulla omologazione della posizione dei figli e che la motivazione della sentenza, non adeguatamente contestata riportandone i passi criticabili, è corretta. Sostiene che, anche se il giudice adotta come criterio di riferimento le tabelle milanesi, non è vincolato ai minimi e ai massimi tabellarmente previsti.

5. Il controricorso UNIPOLSAI e il ricorso incidentale.

La Unipol, assicuratrice del veicolo condotto dal G. al momento dell’incidente, deduce l’inammissibilità dei ricorsi principali, perchè volti a criticare non l’inesistenza ma l’insufficienza della motivazione, non più censurabile.

Sostiene inoltre che in primo grado i G. avevano fatto riferimento alle tabelle del triveneto e non alle tabelle di Milano, e che esse in appello fossero state solo incidentalmente richiamate e mai depositate, e che quindi l’appello fosse stato proposto chiedendo una integrale considerazione del danno effettivamente subito sulla base delle tabelle del triveneto e non di quelle milanesi. Sulla base di ciò, sostiene che la corte d’appello abbia correttamente quantificato il danno: rispetto alle tabelle venete del 1999, la liquidazione effettuata dalla corte d’appello rientrava nei parametri con un valore medio.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la Unipol invoca la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver pronunciato la sentenza sulla base di una causa peteiidi diversa rispetto a quella introdotta dalle ricorrenti.

La Unipol, assicuratrice del veicolo condotto da G.F., era stata evocata in giudizio solo in relazione ad una eventuale responsabilità concausale del G. nella provocazione dell’incidente, e in riferimento a tale apporto concausale è stata ritenuta responsabile nella misura del 10%. Sostiene però che la corte d’appello avrebbe preso in considerazione una causa petendi diversa da quella dedotta dalle ricorrenti sorelle G., avendo fatto riferimento in sentenza non ad una responsabilità del conducente nel provocare l’incidente ma ad una sua responsabilità connessa all’omessa vigilanza sull’uso delle cinture di sicurezza.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la Unipol impugna la sentenza di appello per un motivo diametralmente opposto a quello dei ricorrenti.

Il ricorso incidentale assume che i danneggiati chiesero l’integrale risarcimento del danno, che il tribunale di primo grado lo ha liquidato applicando le tabelle del triveneto; che tutti i G., in appello, hanno contestato la quantificazione perchè ritenuta troppo esigua, ma non perchè avesse violato le tabelle milanesi, nè hanno chiesto in appello l’applicazione delle tabelle milanesi e tanto meno le hanno prodotte in appello, e quindi che la questione della liquidazione secondo le tabelle milanesi non fosse stata introdotta in appello. Sostiene quindi la ricorrente incidentale che la corte d’appello, nell’aumentare il risarcimento sulla base delle tabelle milanesi, sia andata ultrapetita, adottando a parametro di decisione un documento che le parti non avevano provveduto a depositare in giudizio. Di conseguenza, ritiene che esse non possano censurare la decisione per aver liquidato in misura inferiore al minimo delle suddette tabelle.

6. Il controricorso Carige contro il ricorso incidentale Unipol.

La Carige, assicuratrice del veicolo investitore, puntualizza preliminarmente che l’accertamento relativo alla ripartizione delle percentuali di responsabilità (di cui solo il 70% in capo al suo assicurato) non è stato impugnato ed è ormai passato in giudicato, per cui dalla sua posizione poco rilevano le contestazioni di Unipol volta a contestare il 10% gravante sul suo cliente (atteso che da Carige non potrà essere preteso, in ogni caso, altro che il 70% del danno che deve essere risarcito). Comunque, osserva che i ricorrenti avevano fornito al giudice di merito tutti i fatti di causa, all’interno dei quali esso ha ricostruito le responsabilità di ciascuno.

7. Il controricorso delle sorelle G. avverso il ricorso incidentale Unipol.

Le sorelle G. ricostruiscono in diritto quale sarebbe l’eventuale problema segnalato dalla ricorrente incidentale, per poi argomentare l’infondatezza del ricorso incidentale avversario: riepilogano che esse in atto di citazione hanno allegato i fatti ed hanno evocato in giudizio i soggetti che ritenevano coinvolti, adducendo per ciascuno una ipotesi di responsabilità, ovvero non limitandosi a ricostruire i fatti e a citare in giudizio i responsabili, ma individuando una causa petendi: nei confronti del fratello, deducevano che questi non fosse riuscito ad evitare l’impatto con il veicolo avversario.

Così ricostruita la loro posizione, assumono che non possa ritenersi precluso al giudice del merito, a fronte di una completa allegazione dei fatti, ricostruire la responsabilità di uno dei convenuti attribuendogli un apporto causale diverso rispetto a quello indicato dagli attori, e che non possa ritenersi che in questi casi si incorra in extrapetizione.

Si è proceduto preliminarmente a ricostruire i contenuti rilevanti degli atti di parte, perchè l’esame del ricorso incidentale della Unipol è preliminare all’esame dei ricorsi principali. Se esso fosse fondato, infatti, non si potrebbero prendere in considerazione le doglianze contenute nei due ricorsi G..

8. Sul ricorso incidentale.

I due motivi di ricorso incidentale sono tuttavia infondati.

Quanto al primo, per le ragioni che seguono.

La corte, sulla base dei fatti allegati dagli attori, ha ricostruito e graduato le rispettive responsabilità nel provocare l’evento – incidente dal quale è derivata la morte di G. padre. Il fatto dedotto era, in estrema sintesi: vi è stato un incidente stradale mortale in cui la vittima, ovvero il trasportato G. padre viaggiava senza avere le cinture allacciate. La corte ha poi ricostruito la dinamica dell’incidente, ha ripartito le responsabilità ed ha ritenuto che la mancata adozione di tale precauzione possa aver avuto una incidenza causale nel verificarsi della morte del G., a seguito dell’incidente, e l’ha collegata causalmente alla violazione di un obbligo di sorveglianza in capo al figlio, oltre che ad una negligenza concausale in capo al padre.

A fronte di un medesimo fatto storico, allegato in giudizio dagli attori, rientrava nelle competenze del giudice di merito ricostruirlo ed attribuire ed anche ripartire le rispettive responsabilità. Fa parte del potere della corte d’appello l’accertamento dei fatti e, laddove sia stata dedotta in causa la responsabilità del conducente del veicolo danneggiato, verificare se essa sussistesse effettivamente, e se fosse riconducibile causalmente alla condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo o anche all’omissione di un dovere di cautela e di sorveglianza imposto dalla legge. Come già affermato da questa Corte, il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa -alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass. n. 16809 del 2008).

Del resto, come riferisce la stessa ricorrente incidentale (a pag. 16 del ricorso incidentale), le ricorrenti nell’atto di citazione si erano limitate a riferire le circostanze di fatto in cui si era verificato l’incidente, chiedendo di essere risarcite dai vari soggetti coinvolti, non avevano proposto una domanda nei confronti del fratello esclusivamente quale corresponsabile materiale dello scontro.

Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.

La questione che i G. hanno devoluto ai giudici di appello è l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale operata dal giudice di primo grado. I G. segnalarono in appello l’iniquità della liquidazione del danno, non interamente satisfattiva in ragione del legame di ciascuno di essi con la vittima, e quindi l’inadeguata personalizzazione del danno, anche a fronte di altre realtà territoriali ove essa sarebbe stata senza dubbio maggiormente valorizzata, introducendo il riferimento alle tabelle milanesi come parametro di quantificazione.

Il richiamo all’assolvimento dell’onere di produzione in giudizio delle tabelle, ai fini della esaminabilità della questione in quanto già introdotta nel giudizio di merito concerne i casi in cui è la parte danneggiata che lamenta che il giudice abbia deciso equitativamente senza far uso delle tabelle milanesi, e non il caso, come quello in esame, in cui il giudice di appello, prendendo in considerazione il rilievo di insufficienza della liquidazione ed iniquità della stessa (anche a fronte dei parametri più aggiornati e completi adottati in altri distretti), autonomamente decide di uniformarsi a quel paramento indicato dalla parte come parametro di riferimento più corretto da utilizzare per la valutazione equitativa. In questo caso, non è necessaria la produzione di parte, nè l’aver introdotto un esplicito motivo di appello sul punto, è sufficiente che la parte abbia dedotto come motivo d’appello la questione della insufficienza della liquidazione.

Peraltro, questa Corte ha già da qualche tempo indicato l’opportunità di ancorarsi, come parametro di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, alle tabelle predisposte dal tribunale di Milano (Cass. n. 12408 del 2011) ed ha anche chiarito che, per una esaustiva e corretta liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice debba prendere a riferimento le tabelle via via aggiornate in riferimento al momento della decisione (Cass. n. 7272 del 2012).

9. Sui ricorsi principali.

Rigettato il ricorso incidentale della Unipol, occorre tornare a prendere in considerazione quanto dedotto dai ricorrenti principali.

Il primo motivo del ricorso principale di G.F., ed il primo e secondo motivo del ricorso principale delle sorelle G., che deducono la sussistenza di un vizio della motivazione sul punto della quantificazione del danno liquidato, che inficia il percorso logico seguito fino a rendere la motivazione del tutto apparente, sono fondati e vanno accolti.

Ciò comporta l’assorbimento dei residui motivi, perchè a seguito della cassazione della sentenza impugnata sarà devoluta al giudice di merito la rinnovazione del giudizio sulla quantificazione del danno subito dai G. (nel rispetto delle percentuali di responsabilità ormai definitivamente accertate).

La motivazione della sentenza impugnata, infatti, non è soltanto contraddittoria, ma non rende ricostruibile il percorso che ha portato alla statuizione, perchè le premesse sono contrastanti con il risultato e i criteri di quantificazione non sono esplicitati, così da lasciare aperte tutte le ipotesi incluso un errore nel reperimento della tabella sulla base della quale è stata operata la quantificazione.

La sentenza infatti dapprima riproduce i motivi di appello delle parti, fondati per il G. sulla irrisoria quantificazione del danno morale, che non avrebbe preso in adeguata considerazione la disperazione e l’angoscia del figlio, presente al sinistro, la situazione di sostanziale convivenza con il padre, abitante nello stesso stabile del figlio, la rilevanza della rottura del vincolo familiare. Quanto alla posizione della madre e delle figlie del defunto, aggiunge che esse lamentano non si fosse tenuto conto della durata del matrimonio (45 anni) e della lunga convivenza, nonchè della intensità del rapporto con le figlie.

Reputa poi che non sussistano circostanze di fatto idonee a differenziare, quanto al danno non patrimoniale subito, la posizione del figlio maschio da quella delle figlie; afferma la sussistenza di un legame particolarmente forte tra i due coniugi, attesa la durata del matrimonio, della ininterrotta convivenza, del reciproco aiuto all’interno della vita familiare.

Assume che, pur avendo il tribunale tenuto conto di tutte queste circostanze, lo stesso non abbia operato una quantificazione adeguata del danno, avendo fatto riferimento a tabelle risalenti a vari anni prima della decisione. Ritiene quindi necessario procedere ad una nuova e più adeguata liquidazione del danno, che tenga conto dei parametri vigenti al momento della decisione e in particolare delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, nel frattempo indicate da questa Corte come le maggiormente idonee ad una satisfattiva liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 12408 del 2011) e delle peculiarità del caso di specie.

Si sono riportati sinteticamente i passi significativi della motivazione per evidenziare che in sè essa non contiene violazioni di legge, ed anzi correttamente la corte recepisce ed afferma di adeguarsi al criterio di liquidazione equitativa individuato da questa Corte come più idoneo, e la necessità di far riferimento al parametro più aggiornato, esistente al momento della decisione.

A questo punto, però, vi è nella sentenza un totale vuoto logico tra la premessa e i risultati: con brevissimo quanto apodittico passaggio, essa si limita ad indicare l’importo aggiuntivo quantificato in favore della madre e dei figli (70.000,00 per la madre, 30.000,00 per ciascuno dei figli, poi decurtati in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo a ciascuno) senza indicare in primo luogo a quale delle tabelle milanesi, continuamente aggiornate, abbia inteso far riferimento, senza indicare la “forbice” di riferimento, senza indicare con precisione gli elementi di personalizzazione del danno che ha ritenuto di tener in conto e come, applicando i criteri sopra enunciati al caso concreto, si sia giunti ad una tale quantificazione.

Il risultato quantitativo al quale perviene è del tutto ingiustificato ed in aperto contrasto con le premesse sopra enunciate.

Se essa avesse fatto riferimento, come sembrerebbe dalle premesse (in cui la corte d’appello richiama anche Cass. n. 7272 del 2012, contenente il richiamo alla applicazione dei parametri vigenti al momento della decisione) alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano in un tempo che si collochi in prossimità alla decisione (le tabelle 2011), cui le premesse avrebbero dovuto logicamente condurre, la liquidazione per i figli si colloca infatti ben al di sotto dei minimi, senza che alcuna giustificazione in tal senso sia ricavabile dalla premessa, la liquidazione in favore della vedova, in riferimento alla quale si era valorizzata in motivazione l’esistenza di un danno particolarmente grave, legato alla durata del matrimonio e alla lunga consuetudine di vita e di solidarietà familiare con il marito, si colloca poco al disopra dei minimi.

Una decisione complessivamente priva di logica mancando ogni raccordo tra le premesse e le conclusioni, che oltre ad essere contrastanti con le premesse sono del tutto arbitrarie perchè scisse dalla indicazione precisa di un parametro di riferimento e dei criteri di personalizzazione in concreto adottati.

Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, infatti, il giudice deve indicare il parametro di quantificazione che intende adottare per operare la quantificazione, che deve di preferenza essere individuato nelle tabelle del tribunale di Milano vigenti al momento della decisione (a meno che il giudice non precisi per quale motivo, in riferimento ad un determinato caso specifico, ritenga maggiormente idoneo ad una liquidazione integralmente satisfattiva del danno l’indicazione di un diverso parametro di riferimento), deve indicare la forbice entro la quale la sua valutazione si colloca ed esplicitare le circostanze del caso concreto che ritiene rilevanti per collocare la quantificazione in un punto o in un altro di tale forbice, o le circostanze eccezionali del caso concreto di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, che gli consentano di scendere motivatamente al di sotto dei minimi o di elevare la quantificazione al di sopra dei massimi (v. da ultimo Cass. 3505 del 2016).

Il ricorso incidentale va quindi rigettato, entrambi i ricorsi principali vanno accolti secondo quanto esposto in motivazione, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

Rigetta i due motivi di ricorso incidentale Unipol; Accoglie il primo motivo di ricorso principale di G.F. e i primi due motivi del ricorso principale di G.M. e V., assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA