Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7880 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

ANNUNZIATA FRANCESCO UNIPERSONALE s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati

MANCUSO Umberto e Antonio Giudice per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Via Palestro n. 41,

presso lo studio del primo;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI AVELLINO, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Castel Baronia n. 241/05,

depositata in data 12 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LO VOI Francesco, il quale ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giampaolo Leccisi, che si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata in data 12 dicembre 2005, il Giudice di pace di Castel Baronia ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla s.r.l. Annunciata Francesco avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Avellino, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 4.341,66;

che, per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. Annunziata Francesco sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’amministrazione intimata;

che, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione dell’art. 309 cod. proc. civ., rilevando che il Giudice di pace, dopo aver sciolto una riserva assunta all’udienza del 17 gennaio 2005, aveva rinviato la causa all’udienza del 3 ottobre 2005, nella quale nessuno era comparse-che, rileva la ricorrente, in detta udienza il Giudice, anzichè rinviare la causa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di opposizione della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, aveva proceduto alla decisione come da dispositivo letto in udienza, incorrendo quindi nella violazione denunciata;

che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 74 C.d.S., comma 6, non risultando dalla sentenza impugnata alla mancanza di quale targhetta si riferisse la contestazione ed avendo comunque lo stesso giudice riconosciuto la non riconducibilità della riscontrata mancanza alle ipotesi descritte dalla citata disposizione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che appare necessario acquisire il fascicolo d’ufficio, che, pur essendone stata fatta richiesta dalla ricorrente, non è stato trasmesso dalla Cancelleria del Giudice di pace di Castel Baronia;

che la causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di sollecitare l’Ufficio del Giudice di pace di Castel Baronia a trasmettere il fascicolo del procedimento iscritto al R.G. n. 371/2004.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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