Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7880 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7880 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

SENTENZA
sul ricorso 8290-2009 proposto da:
VINI SUD SRL in persona del Liquidatore unico pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SS.
APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
FERMANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE MUSCI giusta delega in calce;
– ricorrente –

2016
286

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRANI, AGENZIA
GENERALE DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimati avverso la sentenza n. 106/2007 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 20/04/2016

letd PALt
depositata il 15/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. AURELIO
CAPPABIANCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

R.G. 8.290/09

Svolgimento del processo
La società contribuente propose ricorsi avverso
avvisi di accertamento irpeg ed ilor per gli anni
d’imposta 1995 e 1996, in gran parte fondati sulla
deduzione di costi basati su fatture per operazioni

rispettivamente, maggior reddito d’impresa in 1.
1.929.801.000 (con conseguente rettifica della perdita
dichiarata, di 1. 104.648.000, in reddito accertato, di
1. 1.835.153.000) e minor perdita in 1. 172.088.000
(con conseguente rettifica della perdita denunciata da
1. 389.154.000 a 1. 217.066.000).
L’adita

commissione

provinciale

accolse

il

ricorso, con decisione che, in esito all’appello
dell’Agenzia, fu in gran parte riformata dalla
commissione regionale, che, quanto all’annualità 1995,
ridefinì il reddito accertato in 1. 1.835.153.000

(e

946.586,62), e, quanto al 1996, ridefini la perdita

(e 162.147,33).

accertata in 1. 313.690.000

Avverso la decisione di appello, la società
contribuente ha proposto ricorso per cassazione in tre
motivi.
L’Agenzia non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la società

I

inesistenti, con i quali aveva accertato,

R.G. 8.290/09

contribuente denuncia vizio assoluto di motivazione per
motivazione apparente, in violazione dell’art. 36,
comma 2 nn. 2, 3 e 4 d.lgs. 546/1992 in relazione agli
artt. 112 e 156, comma 2 c.p.c. e dell’art. l del
citato d.lgs..

Il motivo è infondato, posto che l’analisi della
sentenza impugnata rivela una diffusa argomentazione
motivazionale, che, lungi dal risolversi sul piano
della mera apparenza, affronta in concreto ed
articolatamente il thema decidenum.
Con il secondo motivo di ricorso, la società
contribuente denuncia vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione.
Il motivo è inammissibile, poiché non risponde ai
requisiti di cui alla previsione dell’art. 366 bis
c.p.c., che secondo consolidata giurisprudenza di
questa Corte, in ipotesi di deduzione di vizio
motivazionale, è violata quando il fatto controverso
coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma
omessa, contraddittoria od insufficiente la
motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione
medesima sia reputata inidonea a sorreggere la
decisione,

s’identifichino

solo in esito alla

completa lettura del motivo e non in base alla
specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine

2

fr-

RG. 8.290/09
dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366
bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07).
Con il terzo motivo di ricorso, la società
contribuente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c.,
sostenendo che la decisione impugnata ha pronunziato

senza tener conto del giudicato interno, formatosi in
relazione ai profili dell’accertamento caducati dalla
sentenza di primo grado e non fatti valere in appello
dall’Agenzia.
Anche tale mezzo è infondato.
Come argomentatamente motivato dal giudice

a quo e

come, del resto, emerge chiaramente dalla stessa
narrativa della decisione di appello, l’Agenzia,
nell’atto di appello, ha contestato integralmente la
decisione di primo grado ed ha rivendicato, per intero,
la legittimità degli accertamenti

sub ludice.

D’altro

canto, la società ricorrente, non prestando osservanza
all’onere di specificità dell’impugnazione, non ha
fornito alcuna precisa indicazione dei punti
decisionali asseritamente non contestatati né alcuna
descrizione dei passi degli atti processuali sui quali
l’assunto troverebbe fondamento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono,
s’impone il rigetto del ricorso.
Stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia

3

h

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENST DEL D.P.R. 26/4/1986R.G.
N.131 TA.E. ALL. B – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

8.290/09

intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P . Q . M.

la Corte: rigetta il ricorso.
Roma, 27 gennaio 2016.

Il cons’gliere est.
AP…/.1

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