Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7880 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25865/2019 proposto da:

K.N., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO LANZILAO, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, V.le

ANGELICO 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 14889/2019 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicato il

25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.N. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato nel villaggio di (OMISSIS), nella provincia di (OMISSIS); e che il padre era morto per mano di ribelli.

Con decreto n. 14889/2019, depositato in data 25.6.2019, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione K.N. sulla base di sei motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “Nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito in L. n. 46 del 2017, D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,19, 19 bis, D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 158 c.p.c. e art. 25 Cost., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, poichè il Giudice delegato dal Collegio subdelegava al Giudice Onorario di Pace sia l’attività istruttoria, sia l’elaborazione di una bozza di provvedimento da trasmettere al Giudice relatore.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito in L. n. 46 del 2017, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: il decreto impugnato sarebbe nullo per aver proceduto all’audizione del richiedente il Giudice Onorario di Pace subdelegato e non già il Giudice relatore.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura ex “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Errato/omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente”.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del Paese d’origine. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14; Motivazione solo apparente; Omessa consultazione delle fonti informative; Mancata attualizzazione delle fonti informative”. La censura riguarda l’omessa valutazione da parte del Tribunale della possibilità di minacce gravi alla vita o all’incolumità di una persona a causa dell’impossibilità dello Stato di fornire adeguata protezione.

1.5. – Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti”, poichè la assenza di istruttoria sulle condizioni del Paese d’origine determina una motivazione solo apparente della decisione impugnata.

1.6. – Con il sesto motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – (che) Il Tribunale ha errato nel valutare l’applicabilità al ricorrente della protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017, che ha introdotto il reato di tortura, e ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. e all’art. 3 CEDU. Omesso esame art. 10 Cost.”.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Il ricorso è inammissibile per la mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3, essendo stata omessa l’esposizione dei fatti di causa. Questa Corte ha da tempo chiarito che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, nonchè lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni; il principio impone cioè che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo (cfr. per tutte Cass. n. 1926 del 2015, Cass. n. 13312 del 2018; Cass. n.. 15429 del 2020).

Cosicchè il requisito non è adempiuto là dove i motivi di censura si articolino (come nella specie) in un’inestricabile commistione di elementi senza possibilità di riferirli a una ben delineata fattispecie processuale.

2.2. – Nel ricorso per cassazione è essenziale la sussistenza del requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico; con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, giacchè la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018; conf. Cass., sez. un., n. 11308 del 2014; ex plurimis Cass. n. 21452 del 2020; Cass. n. 4029 del 2020).

Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso tale parte espositiva (di meno di cinque righe, v. ricorso pag. 3 e pag. 7) pur necessaria, che risulta assai carente anche nella incerta formulazione dei motivi stessi; circostanza, questa, che non ne consente la completa e necessaria comprensione e la verifica della loro ammissibilità.

L’esposizione sommaria dei fatti risponde, infatti, non già ad una esigenza di mero formalismo, bensì a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., sez. un., n. 22860 del 2014; Cass., sez. un., n. 1772 del 2013). Pertanto, detto requisito è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, allorquando il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto della impugnazione (Cass. n. 16103 del 2016), senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. n. 21137 del 2013).

2.3. – Laddove poi (rilevato che l’esigenza sottesa alla esposizione sommaria è appunto quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa), va posto in rilievo il contenuto, del tutto frammentatrio e disordinato, con cui sono state trattate le situazioni prese, di volta in volta, in considerazione.

3. – Ma, nei termini in cui formulati, i motivi difettano anche di specificità.

Costituisce principio largamente consolidato che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, peraltro, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014) anche (e sorattutto) in riferimento alla necessaria individuabilità delle singole rationes decidendi della spiegata controversia.

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). Così, dunque, i motivi di impugnazione che prospettino (come nella specie) un vizio di legittimità (non solo senza la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche senza idonee argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie) sono altrettanto inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016).

3.1. – Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (peraltro in termini generali) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Essendo, viceversa, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una adeguata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020).

3.2. – Le proposte censure, così come rapsodicamente articolate, appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo;

in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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