Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7880 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7880 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 8136-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
RICCIARDELLI VINCENZO;

– intimato –

Data pubblicazione: 03/04/2014

avverso la sentenza n. 1751/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI dell’1/3/2010, depositata 1’1/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ESTER SCIPLINO (per delega avv.

1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del
Tribunale della stessa città con la quale era stato riconosciuto il diritto
di Vincenzo Ricciardelli all’adeguamento secondo indici Istat del
sussidio per lavori socialmente utili per l’anno 2000 sulla base
dell’importo già accertato per l’anno 1999 con un precedente decreto
ingiuntivo passato in giudicato per mancata opposizione da parte
dell’Istituto assicuratore.
Avverso tale decisione l’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione
fondato su un unico motivo.
L’intimato non si è costituito.
La decisione della Corte territoriale si discosta dai principi che
sono stati recentemente affermati da questa Corte in fattispecie del
tutto analoghe a quella in esame – cfr. Cass. n. 23918/2010, Cass. n.
26293/2011 – secondo cui quando, come nel caso di specie, il giudicato
sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo – la cui
motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è
emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all’opposizione
dell’ingiunto), è necessariamente succinta – manca un supporto
argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola
fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di
diritto. Di conseguenza, il giudicato derivato dai decreti emessi a
Ric. 2011 n. 08136 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

ANTONIETTA CORETTI) che si riporta agli scritti.

favore dell’attuale resistente può concernere soltanto l’obbligo
dell’Istituto assicuratore di corrispondere per l’anno 1999 quella
determinata differenza indicata nei decreti stessi, comprensiva sia della
maggiorazione mensile (da L. 800.000 a L. 850.000) introdotta dall’art.
45, nono comma, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia della

dicembre 1997, n. 468. In mancanza di una esplicita motivazione, e
addirittura di una qualsiasi espressa indicazione in tal senso, il giudicato
non può estendersi, perciò, all’esistenza di un diritto dell’interessato a
percepire (non solo occasionalmente per l’anno 1999, ma
sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le voci
sopra indicate, quali aggiunte stabili dell’assegno per lavori
socialmente utili.
Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. e
dichiarato manifestamente fondato”.
2 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti con l’ormai consolidata giurisprudenza
di legittimità in materia (si vedano anche, tra le più recenti, le decisioni
del 6 maggio 2013 nn. 10645, 10464, 10463 e 10462).
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – In sintesi il ricorso deve essere accolto e la sentenza in esame va
cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
controversia può quindi essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384
cod. proc. civ,,

SS

.

ejmil___ .

con l’accoglimento

dell’opposizione proposta dall’I.N.P.S. avverso il decreto ingiuntivo in
Ric. 2011 n. 08136 sez. ML – ud. 18-02-2014
-3-

rivalutazione Istat prevista dall’art. 8, ottavo comma, della legge 1°

oggetto (e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo medesimo) e il
rigetto della domanda azionata da Vincenzo Ricciardelli.
3 – Infine, la natura delle questioni trattate, la difformità delle
soluzioni adottate dai Giudici dei due gradi di merito e l’epoca recente
cui risale il consolidamento della giurisprudenza di legittimità che ha

delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda azionata da Vincenzo
Ricciardelli; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2014.

esaminato le questioni stesse, giustificano la compensazione tra le parti

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