Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 788 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 16/01/2020), n.788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22464-2015 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO ABBATE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAN PAOLO OLIVETTI RASON;

– ricorrente –

contro

RESTART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso

lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIAN LUCA CONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 274/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.R. ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Firenze la srl Restart. chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della somma capitale di Euro 40.135,00 a titolo di provvigione per aver mediato l’acquisto da parte della società evocata di un terreno sito nel Comune di (OMISSIS). Si costituì la srl Restart, contestando la domanda ed, all’esito della fase di trattazione istruttoria, il Tribunale di Firenze accolse la domanda svolta dall’ A..

Avverso la sentenza resa dal primo Giudice propose appello la srl Restart. e la Corte d’Appello di Firenze ebbe ad accogliere l’impugnazione, rigettando di conseguenza la pretesa mossa dal mediatore, poichè una più attenta e puntuale disamina di tutti gli elementi probatori – in specie testimoniali -, acquisiti in causa,portava a concludere che la domanda attorea non era adeguatamente suffragata.

L’ A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo,anche illustrato con nota difensiva.

Ha resistito con controricorso la srl Restart, pure illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da A.R. s’appalesa infondato sicchè va rigettato. Con l’unico mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione degl’artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo.

Parte impugnante rileva come il Collegio toscano ebbe a rigettare la sua domanda per assenza di adeguata prova circa il contributo causale posto in essere da parte sua quale mediatore alla conclusione dell’affare, così dimostrando di aver omesso di valutare il contenuto dei documenti versati in atti.

In particolare il Giudice d’appello avrebbe malamente utilizzato il principio della non contestazione e non apprezzata cospicua parte delle prove documentali versate in atti, che lumeggiavano come l’affare s’era concluso grazie al suo fattivo intervento quale mediatore.

Inoltre il Collegio gigliato, ad opinione dell’impugnante, avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo, ossia che il soggetto venditore del terreno ebbe a corrispondere la provvigione richiesta, fatto per giunta non contestato da contro parte.

La censura articolata sotto il profilo della violazione di legge non concorre posto che l’ A. in effetti propone una contestazione circa il merito della valutazione del tessuto probatorio, siccome operato dalla Corte territoriale.

Difatti il ricorrente deduce violazione del disposto ex art. 115 c.p.c. sotto il profilo dell’errata apprezzamento della non contestazione dell’affermazione afferente l’intervenuto pagamento della mediazione da parte del venditore il terreno acquistato dalla srl Restart,per altro documentato in causa.

Non concorre la violazione della norma evocata posto che il principio della non contestazione opera esclusivamente con relazione ai fatti noti alle parti poichè afferenti direttamente all’azione svolta in causa – Cass. sez. L n 87/2019, Cass. sez. L n 21460/19 -, mentre nella specie il fatto afferisce a rapporto tra parti diverse ancorchè interessate – in tesi – alla medesima attività mediatoria – Cass. sez. 2 n 30730/18 -.

Difatti il ricorrente non ha dedotto e provato che la srl Restart era a conoscenza della circostanza – oggetto di deduzione – che il soggetto venditore aveva pagata la mediazione per l’affare di causa e,di certo, il rapporto azionato in causa afferiva alla sola posizione del compratore.

L’omesso valutazione di detto fatto,poi, il ricorrente la porta a sostegno del denunziato vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; tuttavia detto vizio appare configurabile – Cass. sez. 2 n 24434/16 – quando sia mancata la valutazione di elemento probatorio decisivo ossia che avrebbe imposto,quando apprezzato, diversa soluzione della lite.

Nella specie, per quanto s’apprezza dal ricorso, in cui parte ricorrente ha ritrascritto i documenti a suo dire trascurati ma decisivi,si nota come detti documenti afferiscono a condotte proprie dell’ A. – progetto di fattura per il compenso di mediazione, documentazione del pagamento della tassa di pubblica affissione di cartelloni pubblicizzanti “la vendita di capannoni” – ovvero alla trattativa con la società venditrice che portò “pro bono pacis” al riconoscimento di somma all’ A. con riferimento alla vendita dei terreni – od infine a documentazione che tra venditore ed acquirente vi fu trattativa diretta tesa alla conclusione dell’affare.

All’evidenza detti documenti risultano anodini circa la prova che l’affare fu concluso poichè l’ A. ebbe a svolgere un ruolo mediatorio tra le parti.

I cartelloni afferivano alla vendita dei capannoni, mentre nella specie oggetto dell’affare erano i terreni, mentre il venditore riconobbe una somma di gran lunga inferiore alla richiesta solo in ragione dei pregressi buoni rapporti d’affari e personali con l’ A..

Quanto poi alla richiesta di pagamento di provvigione ovviamente questa non prova la fondatezza della pretesa avanzata dalla parte interessata.

Dunque non concorre l’elemento decisività della prova documentale denunziata siccome omessa, bensì si contesta l’uso, da parte del Giudice del merito, della sua facoltà di liberamente apprezzare le prove dedotte in atti dalle parti – Cass. sez. 3 n 11892/16 – ed utilizzare quelle ritenute rilevanti ai fini della decisone della causa, siccome fatto nella specie.

Difatti la Corte territoriale ha segnalato siccome assolutamente rilevante l’esito della prova testimoniale poichè è risultato escluso l’intervento dell’ A. nell’affare relativo ai terreni, mentre ebbe effettivamente ad interessarsi alla vendita dei capannoni – come per altro pubblicizzato nei cartelloni -.

Quanto infine alla violazione di legge sotto il profilo dell’art. 116 c.p.c. è insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez. 3 n 23960/17 – che il malo apprezzamento del compendio probatorio non possa esser denunziato siccome violazione di legge bensì nei limiti – sopra già ricordati – dell’omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Difatti la lettera dell’art. 116 c.p.c. si limita a porre il principio base del libero apprezzamento delle prove da parte del Giudice con il limiti prescritti dalla legge ovvero non può apprezzare liberamente le prove legali ovvero ritenere prove legali quelle non previste dalla legge.

Nella specie non si deduce che la Corte gigliata abbia violato detti canoni, bensì si lamenta nel merito l’apprezzamento operato circa i dati probatori in atti, ritenuti effettivamente rilevanti al fine della decisione da parte della Corte di merito. L’ A., poi, riconosce che le prove devono esser apprezzate dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ma poi non indica, nello specifico della presente causa, quale prova legale sia stata apprezzata liberamente dalla Corte gigliata ovvero quale prova soggetta a libero apprezzamento sia stata trattata quale prova legale.

Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna dell’ A. alla rifusione delle spese di questa lite di legittimità in favore della società resistente tassate in Euro 6.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo all’ A. le condizioni per il pagamento ulteriore del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna A.R. alla rifusione verso parte resistente delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza della camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA