Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7879 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7879
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
E.P.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato
ZAMPELLA Arcangelo per procura speciale in calce al ricorso,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI CARDITO, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Afragola n. 1941/05,
depositata in data 10 novembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LECCISI Giampaolo, il quale ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Giampaolo Leccisi, che si è riportato alle conclusioni scritte.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che E.P.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza del Giudice di pace di Afragola, depositata in data 10 novembre 2005, con la quale è stata rigettata l’opposizione da essa proposta all’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Cardito per violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 11, comma 4;
che in particolare, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 23, denunciando la nullità della sentenza perchè il Giudice di pace non ha dato lettura in pubblica udienza del dispositivo della sentenza, cosi come prescritto dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7;
che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che appare necessario acquisire il fascicolo d’ufficio, che, pur essendone stata fatta richiesta dalla ricorrente, non è stato trasmesso dalla Cancelleria del Giudice di pace di Afragola;
che la causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di sollecitare l’Ufficio del Giudice di pace di Afragola a trasmettere il fascicolo del procedimento iscritto al R.G. 30/C/2005.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010