Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7879 del 20/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7879 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

SENTENZA

sul ricorso 5243-2008 proposto da:
ARTURO CASSINA DI DOTTI DOROTEA SAS in fallimento in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –

2016
284

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore’, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 20/04/2016

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 99/2005 della COMM.TRIB.REG. hAk 414
PLatka

RA~MO, depositata il 31/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. AURELIO

udito per il resistente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del 1 0 motivo per quanto di ragione
del ricorso, assorbiti gli altri.

CAPPABIANCA;

R.G. 5.243/08

Svolgimento del processo
La s.a.s. Arturo Cassina di Dotti Dorotea (in
proprio, nell’inerzia degli organi fallimentari) ha
proposto ricorso per cassazione, in due motivi,
avverso decisione della Commissione regionale della

appello avverso decisione di primo grado in merito a
controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento
ilor per le annualità 1988, 1989 e 1990.
L’Agenzia si è costituita al solo fine della
partecipazione all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
Vertendosi in tema di controversia avente ad
oggetto l’accertamento ilor a carico di società di
persone –

incidente, “per trasparenza”, ex artt. 40,

comma 2, d.p.r. 600/1973 e 5 d.p.r. 917/1986,

sul

reddito irpef “di partecipazione” dei relativi soci ad avviso del collegio occorre riscontrare, in
applicazione del principio affermato da Cass., ss.uu.,
14815/08, la nullità dell’intero giudizio, per
violazione di litisconsorzio necessario ed originario,
con conseguente necessità di regresso dello stesso in
primo grado.
Infatti, a mente della richiamata decisione delle
Sezioni unite: “In materia tributaria, l’unitarietà

Sicilia che aveva solo parzialmente accolto il suo

R.G. 5.243/08
dell’accertamento, che è alla base della rettifica
delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917
del 1986, art. 5 e dei

soci delle stesse, e la

conseguente automatica imputazione dei redditi a
socio,

proporzionalmente

alla

quota

di

partecipazione agli utili

ed indipendentemente dalla

percezione degli stessi,

comporta che il ricorso

ciascun

tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo
il caso in cui questi prospettino questioni personali),
sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello
stesso procedimento e la controversia, non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ciò in
quanto siffatta controversia non ha ad oggetto una
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso
di litisconsorzio necessario originario, con la
conseguenza che il ricorso proposto anche da uno
soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione
del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs.
546/1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai

2

r

ESENTE DA REGLSTRAZIONE
Al SENS.–‘. DEL D.P.a. 26/4/1986
N.131 TA. ALL. B – N. 5 R.G. 5.243/08
MATERIA TRIBUTARIA
sensi del successivo art, 29) e che il giudizio
celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta,
rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del
procedimento”.

accoglimento

del

motivo di ricorso proposto

dall’Agenzia, va rilevata, la nullità

ab imis

del

rapporto processuale, per violazione di litisconsorzio
originale necessario; conseguentemente la decisione
impugnata va cassata, con rinvio della causa alla
Commissione tributaria provinciale di Firenze, che si
atterrà alle indicazioni della richiamata decisione
delle Sezioni unite.
Si ravvisano le condizioni per disporre la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso; cassa la decisione
impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria
provinciale di Palermo; compensa le spese dell’intero
giudizio.
Roma, 27 gennaio 2016.
Il con igliere est.
/214-1-1

presidente

e)

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA