Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7879 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 20/03/2019), n.7879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15637-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato ORTENSIO STANZIONE;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SANTORIELLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO MUROLO, MARIA CITRO;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 134/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’opposizione proposta da S.B. avverso ingiunzione di pagamento, accertando l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato da cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, ritenendo estinto il credito per maturazione della prescrizione quinquennale intercorsa tra la notifica della cartella e quella dell’ingiunzione.

2. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso affidato a unico articolato motivo;

3. S.B. resisteva con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. A fondamento del ricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, nonchè degli artt. 2946 e 2953 c.c. Sostiene che con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della Riscossione, si determinerebbe un effetto novativo delle obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, che resterebbero assoggettate al regime ordinario di prescrizione entro il quale l’agente della riscossione ha diritto di azionare il credito. Argomenta che la rinnovata natura dell’obbligazione a carico del debitore, a seguito dell’ingresso nel rapporto dell’agente per la riscossione e della formazione del ruolo, risulterebbe da diversi indici normativi e sarebbe confermata dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39,nel quale l’agente della riscossione è riguardato come autonomo soggetto legittimato passivo dell’impugnazione proposta dal debitore e comunque responsabile in proprio in caso di mancata chiamata in causa dell’ente creditore. Ulteriormente richiama il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, che al comma 6, successivamente al discarico dall’agente della riscossione per l’accertata inesigibilità del credito iscritto a ruolo, prevede che qualora l’ente creditore individui l’esistenza di significativi elementi reddituali patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può riaffidare in riscossione le somme all’esecuzione, alla “condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”.

2. Va premessa l’ammissibilità del motivo, in considerazione del rilievo che le questioni di diritto che esso pone sono esaminabili per la prima volta nel giudizio di legittimità: avendo la parte tempestivamente eccepito la prescrizione al giudice è rimessa l’identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest’ultima (v. Cass. n. 3126 del 03/03/2003 e successive conformi).

3. Il motivo è infondato (si veda Cass. n. 31352 del 04/12/2018 alla quale si rinvia). Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, infatti, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016.

4. Conseguentemente, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, in luogo della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c.,

5. Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20 comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili.

6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese in favore della parte costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000, 00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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