Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7879 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7879 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 28778-2011 proposto da:
GAETANI VINCENZO GTNVCN58A04M187F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIULIO DE PETRA 16, presso lo studio
dell’avvocato MADULI DOMENICO, rappresentato e difeso
dall’avvocato COLUCCIA LUIGI, giusta procura speciale a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL
05541630728;

– intimata avverso la sentenza n. 2710/2010 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 25.10.2010, depositata il 04/11/2010;

Data pubblicazione: 03/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Ric. 2011 n. 28778 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2014,
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art.
380 bis c.p.c.:
“esaminati gli atti depositati;

i.- Con sentenza depositata in data 4.11.2010 la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande svolte da
Vincenzo Gaetani nei confronti della propria datrice di lavoro Ferrovie del Sud Est
e Servizi Automobilistici srl (succeduta ex lege alla Gestione commissariale
governativa per le Ferrovie del Sud Est) per ottenere il pagamento dal febbraio
1999 dell’indennità di trasferta, non più erogata alle condizioni precedenti a seguito
del mutamento peggiorativo della nozione di residenza di servizio.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso affidato a quattro
motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
2.- I motivi attengono a: a) la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg.
nell’interpretazione dell’art. 20/A del c.c.n.l. autoferrotranvieri 23 luglio 1976,
dell’art. 1, all. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, dell’art. 2697 c.c., nonché vizio di
motivazione; b) violazione dell’art. 20/A del c.c.n.l. autoferrotranvieri 23 luglio
1976, dell’art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione; c) violazione dell’art. 1, al. A)
al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché vizio di motivazione; d) violazione dell’art.
1362 e segg. c.c. nell’interpretazione dell’art. 20/A del c.c.n.l. autoferrotranvieri 23
luglio 1976, degli artt. 1340 e 1374 c.c., nonché vizio di motivazione.
3.- Il ricorso va qualificato come manifestamente infondato alla stregua dei principi
già affermati da questa Corte, in fattispecie identiche a quella in esame (cfr. ex
plurimis Cass. n. 6098/2012), secondo cui, premesso il carattere meramente
esemplificativo della elencazione contenuta nell’art. 20/A del c.c.n.1 delle residenze
di servizio e la possibilità che la stessa possa consistere anche in un vasto ambito
geografico, quale la “tratta” o il “tronco” o la “zona”, purché questo non sia
talmente vasto da annullare sostanzialmente o ridurre drasticamente le possibilità

osserva quanto segue:

per il personale di percepire l’indennità di trasferta, deve ritenersi che la variazione
(anche in senso peggiorativo) della nozione di residenza di lavoro nell’ambito di una
riorganizzazione del servizio possa trovare la sua causa anche nella previsione di
imminenti mutamenti delle condizioni tecniche di impianto o comunque per
mantenere le migliori condizioni di esercizio, dovendo, peraltro, ribadirsi che

dipendenti (salvo i diritti quesiti, nella specie ritenuti salvaguardati), da accordi
sindacali successivi, posto che, secondo l’orientamento consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte, l’uso aziendale costituisce fonte di un obbligo
unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la
stessa efficacia di un contratto collettivo e ben può essere pertanto modificato da
un accordo collettivo successivo (cfr. ex plurimis Cass. n. 8342/2010, Cass. n.
5882/2010, Cass. n. 18263/2009, Cass. n. 17481/2009).
4.- Nel caso di specie, il giudice di merito si è correttamente uniformato ai suddetti
principi e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare
l’orientamento espresso nei precedenti sopra citati.
5.- Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può quindi essere
trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e
dichiarato manifestamente infondato.”
Il Collegio condivide, dunque, il contenuto e le conclusioni della riportata relazione
e, pertanto, rigetta il ricorso.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo la società
Ferrovie del Su Est e Servizi Automobilistici s.r.l. rimasta intimata..

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014
esidente

eventuali usi aziendali possono essere modificati, anche in senso peggiorativo per i

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