Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7878 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7878
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
P.A., in proprio e nella qualità di legale
rappresentante del Consorzio Agricoltori Pugliesi, elettivamente
domiciliato in Roma, Circonvallazione Ostiense n. 114, presso lo
studio dell’Avvocato Patrizia Staffiere, rappresentato e difeso
dall’Avvocato SALERNO Giuseppe per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI – UFFICIO DI BARI;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Trinitapoli n. 272/05,
depositata in data 24 ottobre 2005.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto disporsi la
trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che P.A. ha impugnato per cassazione la sentenza del Giudice di pace di Trinitapoli n. 272/05, depositata in data 24 ottobre 2005, con la quale è stata rigettata l’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 311 del 2005 emessa dal Direttore dell’Ufficio di Bari dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;
che il ricorso è stato notificato al Ministero delle politiche agricole e forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi, presso l’Ufficio di Bari;
che l’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che non ricorrono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza presso la Struttura.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010