Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7878 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

P.A., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante del Consorzio Agricoltori Pugliesi, elettivamente

domiciliato in Roma, Circonvallazione Ostiense n. 114, presso lo

studio dell’Avvocato Patrizia Staffiere, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SALERNO Giuseppe per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ISPETTORATO CENTRALE

REPRESSIONE FRODI – UFFICIO DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Trinitapoli n. 272/05,

depositata in data 24 ottobre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto disporsi la

trattazione del ricorso in pubblica udienza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.A. ha impugnato per cassazione la sentenza del Giudice di pace di Trinitapoli n. 272/05, depositata in data 24 ottobre 2005, con la quale è stata rigettata l’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 311 del 2005 emessa dal Direttore dell’Ufficio di Bari dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;

che il ricorso è stato notificato al Ministero delle politiche agricole e forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi, presso l’Ufficio di Bari;

che l’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che non ricorrono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza presso la Struttura.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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