Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7878 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 09/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12211/2014 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA FONTE STRACCA DI C.R. & C SNC, in

persona del suo legale rappresentante sig. C.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERMANNO CONSORTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MARTINI SPA, in persona del legale rappresentante Dott.

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso

lo studio dell’avvocato SAURO MUCCIOLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ERNESTO MOCCI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1775/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito l’Avvocato ERMANNO CONSORTI;

udito l’Avvocato ERNESTO MOCCI in sostituzione dell’avvocato

MUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienza Agricola Fonte Sciacca di C.R. & C. s.n.c. conveniva in giudizio la Martini s.p.a. (già Azienza Zootecnica Marchigiana s.r.l.) innanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Forlì, assumendo di essere creditrice, in forza di un contratto di soccida, dell’importo di complessivi Euro 144.099,18 per gli ultimi due cicli produttivi o, in subordine, di un compenso fisso mensile per ogni ciclo. La società convenuta eccepiva in compensazione, in via riconvenzionale, due crediti nascenti rispettivamente – da ammanco di capi di bestiame (imputato a negligente custodia degli stessi da parte della soccidaria) e omessa restituzione di cinque silos in vetroresina. Il tribunale adito, compensando quanto dovuto dalla soccidante in relazione all’ultimo ciclo con quanto alla stessa dovuto a titolo di risarcimento danni, condannava la Martini s.p.a. al pagamento della somma di Euro 165,94 e l’Azienda Agricola Fonte Sciacca s.n.c. al risarcimento dei danni conseguenti agli ammanchi di bestiame nel penultimo ciclo (Euro 26.268,66) e all’omessa restituzione dei silos (Euro 7.436,98), oltre accessori.

La Corte d’appello di Bologna, sezione specializzata agraria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall’Azienda Agricola Fonte Sciacca s.n.c., ha rigettato la domanda relativa alla mancata restituzione dei silos, disponendo la compensazione del credito dell’appellante con il controcredito della Martini s.p.a. anche per il ciclo cessato il (OMISSIS), così condannando quest’ultima al pagamento a saldo dell’importo di Euro 8.121,61.

Contro tale decisione ricorre per la cassazione l’Azienda Agricola Fonte Sciacca s.n.c., allegando tre censure. Resiste con controricorso la Martini s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto va rilevato che con tutti i motivi, la ricorrente deduce non solo la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui si dirà appresso, ma anche la contraddittorietà e l’omessa o insufficiente motivazione, nonchè l’errata interpretazione dei fatti di causa.

Tali censure sono manifestamente inammissibili, poichè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non prevede più il vizio di motivazione fra i motivi di ricorso per cassazione, a decorrere dalle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.

3. Restringendo l’esame alle sole censure di violazione di legge, col primo motivo si chiede che alla scrittura del (OMISSIS) sia attribuita efficacia novativa del rapporto di soccida semplice, che per l’effetto sarebbe stato innovato in un rapporto atipico di locazione d’immobile con prestazione di servizi di manodopera da parte del locatore. Di conseguenza, sarebbe venuto meno l’obbligo di custodia del bestiame da parte della ricorrente, che dunque non poteva essere condannata al risarcimento dei danni per gli animali mancanti.

Il fondamento della diversa qualificazione giuridica del rapporto innovato nel (OMISSIS), prospettata dalla società ricorrente, è costituito dal fatto che con quella scrittura le parti hanno previsto in favore della soccidaria un compenso fisso anno di Euro 120.000,00 in luogo della partecipazione agli accrescimenti, così facendo venir meno la causa tipica del contratto di soccida semplice.

La censura è inammissibile.

La corte d’appello ha ritenuto che, quale che fosse la natura giuridica del rapporto modificato con la scrittura privata del (OMISSIS), l’obbligo di custodia del bestiame da parte della società odierna ricorrente non fosse stato escluso, in quanto espressamente previsto dalle clausole Bp e Bq dell’art. 5 del contratto, rimaste invariate. Ho dunque escluso che la scrittura già più volte menzionata avesse efficacia novativa dell’intero rapporto, piuttosto che modificativo delle sole clausole relativa alla determinazione del corrispettivo, coerentemente con il principio secondo cui l’intento novativo deve risultare espressamente dall’atto.

La società ricorrente, invece, sostiene esattamente il contrario, ossia che la scrittura privata, pur tacendo in ordine alla custodia del bestiame, dimostrerebbe che “le parti hanno voluto porre in essere una novazione oggettiva dell’originario contratto di soccida semplice, mutando l’ordinario contratto tipico in uno atipico di locazione di immobile con prestazioni di servizio”.

Tale censura è inammissibile, in quanto l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, dopo la novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, solamente per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oppure per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551).

Nella specie non ricorre alcuna delle due ipotesi, non essendo stata denunciata la violazione di alcuna delle regole che presiedono all’interpretazione del contratto.

4. Con il secondo motivo si deduce che la prova che la mancanza dei capi di bestiame fosse dovuta alla morte degli stessi doveva essere posta a carico della Martini s.p.a..

Anche tale censura è inammissibile, in quanto trattasi di questione approfonditamente esaminata dalla corte territoriale (pag. 12), sia con riferimento alle circostanze fattuali (tenuta irregolare dei registri di carico e scarico; difetto di vidimazione; inverosimiglianza della tesi della fisiologica mortalità; difetto di prova del decesso dei capi di bestiame; irrilevanza della percentuale di moria tollerata nei cicli precedenti), sia in tema di interpretazione del contratto sul punto del riparto dell’onere della prova circa la sorte dei capi mancanti.

La doglianza si risolve, pertanto, in una inammissibile sollecitazione a rivedere in sede di legittimità l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito (tale dovendosi considerare anche l’interpretazione del contratto, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente).

5. Analoghe conclusioni valgono, infine, per il terzo motivo di ricorso. Infatti, sebbene formalmente si deduca la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (oltre che l’inammissibile vizio di motivazione; v. par. 2), la doglianza si sostanzia in contestazioni solo in punto di fatto relative alla quota “accettabile” di mortalità del bestiame. Il ricorso è, inoltre, carente del requisito dell’autosufficienza, in quanto contiene il riferimento a documenti di cui non si riferisce quale sia l’effettivo contenuto.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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