Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7878 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7878 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO
SENTENZA
sul ricorso 4195-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
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contro
CALCESTRUZZI TOR SAN LORENZO SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio
dell’avvocato GRENGA LILIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIERLUIGI CIOTTI giusta delega a
Data pubblicazione: 20/04/2016
margine;
–
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REGYSEZ.DIST.
n.
dt
controricorrente
514/2006
LATINA,
–
della
depositata
1’11/12/2006;
udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. AURELIO
CAPPABIANCA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
R.G. 4.195108
Svolgimento del processo
Calcestruzzi Tor San Lorenzo s.r.l. (già s.p.a. già
s.a.s.) propose ricorso avverso avviso di accertamento,
con il quale l’Agenzia, sulla scorta di p.v.c. dla
G.d.F., aveva, ai fini delle imposte dirette relative
complessive 1. 1.944.469.000, ritenuti indeducibili,
così rideterminando, in 1. 2.016.474.000, il reddito
imponibile, dichiarato in 1. 72.005.000.
L’adita commissione provinciale accolse il ricorso,
con decisione confermata, in esito all’appello
dell’Agenzia, dalla commissione regionale.
Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle
Entrate ha proposto ricorso per cassazione, in due
motivi.
La
società
contribuente
resistito
ha
con
controricorso.
Motivi della decisione
Procedendo ad analitico esame dei costi recuperati,
i giudici di appello hanno, in definitiva, sostenuto:
a) che i costi di complessive 1. 21.271.286, inerenti
materiali di consumo per manutenzione riparazione
autoveicoli,
quelli
relativi
a trasporti per
complessive 1. 1.433.200.000, attestati da fatture
emesse dalla s.r.l. “Autotrasporti Pennacchi” nell’anno
1
all’annualità 1987, recuperato a tassazione costi, per
RG. 4.195/08
1998 per prestazioni eseguite nel 1997, nonché quelli,
per complessive 1. 89.418.737, conteggiati sul conto
“Noleggio beni di terzi”,
devono ritenersi deducibili,
ancorché attestati da fatture non rispondenti ai
requisiti di cui all’art. 21 d.p.r. 633/1972, poiché
pregiudizio all’Erario, configuranolpformalità meramente
formali e prive di effetti; b) che i costi per
prestazioni di servizi, per l’importo di 1.
383.501.333, devono ritenersi descritti in fattura in
termini d’idonea specificità mediante la qualificazione
“prestazioni tecniche” e che pure le spese di
ristorazione per complessive 1. 2.653.200, sono
attestata da fatture sufficientemente specifiche; e)
che le spese di pubblicità, di complessive 1.
2.000.0000, sono deducibili ai sensi dell’art. 74,
coma 2, t.u.i.r, quali spese per pubblicità e
propaganda.
Tale essendo il tenore della decisione impugnata,
con il
primo
motivo di ricorso,
l’Agenzia
deducendo violazione di legge in relazione agli artt.
75 d.p.r. 917/1986 e 2697 c.c. – censura la decisione
impugnata, quanto ai profili di cui allk precedentX
lett. a) e b), per non aver considerato che – in
presenza di fatture che contengono una descrizione
2
l’inosservanza di detti requisiti g non arrecab44 alcun
R.G. 4A95/08
generica della prestazione ed inidonea a dare contezza
del requisito dell’inerenza (non riportando i dati
identificativi dei beni su cui è stata effettuata la
prestazione; non consentendo di rilevare la natura, la
qualità e quantità della prestazione, né il luogo ed
il periodo della esecuzione della prestazione;
contenendo una indicazione generica della prestazione
di trasporto eseguita, da cui non si evincono gli
estremi del documento di trasporto riconducibili ai
trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferisce
la prestazione; non consentendo l’individuazione
soggetto persona
fisica cui
del
la prestazione di
ristorazione è stata erogata) – grava sul
contribuente l’onere di provare i requisiti di legge al
fine di ammettere in deduzione i costi stessi.
Con il secondo
mezzo, l’Agenzia
decisione impugnata, quanto ad alcuni suoi
censura la
profili,
sul piano del vizio motivazionale.
Entrambe doglianze sono fondate.
Quanto alla prima censura occorre, invero, rilevare
che questa Corte ha già affermato (cfr., tra le altre,
21446/14), che, diversamente da quanto supposto dal
giudice a
quo,
l’irregolarità della fattura, non
redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto
prescritti dall’art. 21 del d.p.r. 633/1972, non è
3
fr
R.G. 4.195/08
priva di effetti, giacché, facendo venir meno la
presunzione
di
veridicità
di
quanto
in
essa
rappresentato, la rende inidonea a costituire titolo
per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione
del costo relativo, consentendo all’Amministrazione
operazioni ad essa sottese e di ritenere indeducibili i
costi nella stessa indicati.
Quanto alla seconda censura, occorre, invece,
rilevare: a) che la motivazione posta a fondamento
Mnlla deducibilità dei Qti per complessivé 1.
B9.413.7 7 f conteguimti zUl conto
“Noleggio
beni g01
terzi” (oltre ad essere errata in punto di diritto per
l’erroneità dell’assunta irrilevanza della violazione
delle prescrizioni di cui all’art. 21 d.p.r. 633/1972)
è del tutto incoerente con le ragioni poste a base
della ripresa (in parte, mancanza di documentazione del
costo; in parte
divergenza tra il costo portato in
deduzione e il
dato contabile risultante dalle
scritture contabili, ossia il libro giornale); b) che,
peraltro, la motivazione della decisione è carente,
laddove conforta l’inerenza dei costi per spese di
ristorazione di L. 2.653.200 senza fornire indici
fattuali atti a consentire la ricostruzione dell’iter
logico dell’assunto, e addirittura apodittica, laddove
4
finanziaria di contestare l’effettività delle
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELD.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
afferma quella della
“spesa agonistica”
a.G.
4.195/08
per 1.
2.000.000.
Alla stregua delle considerazioni che precedono,
s’impone raccoglimento del ricorso. La sentenza
impugnata va, dunque, cessata, con rinvio della causa,
giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria
regionale del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per la
regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione tributaria regionale del
Lazio, in diversa composizione.
Roma, 27 gennaio 2016.
Il con igliere est.
anche per la regolamentazione delle spese del presente