Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7878 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. II, 06/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 06/04/2011), n.7878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18220/2005 proposto da:

GRUPPO FACCHINI NUOVA AURORA P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SIMON BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI

Fabio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BLESIO

Giovanni Battista;

– ricorrente –

contro

TNT GLOBAL EXPRESS SPA P.IVA (OMISSIS) (già TNT TRAGO SPA), in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio

dell’avvocato BROCCHIERI Guido, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CAMILLI CLAUDIO, DI GARBO GIANFRANCO,

BARTOLI CORRADO, PICCHETTI SILVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 831/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Fabio GIULIANI, difensore del ricorrente che si

riporta, agli atti;

udito l’avvocato Silvia PICCHETTI, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18 settembre 1991 l’associazione non riconosciuta Gruppo Facchini Nuova Aurora citò davanti al Tribunale di Torino la s.p.a. TNT Traco, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento, limitatamente alla parte non eseguita, del contratto di appalto tra loro concluso il 1 giugno 1990, avente per oggetto il servizio di facchinaggio presso il terminal di Bologna della convenuta, con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni nella misura di L. 1.8000.000.000, alla riconsegna di alcuni beni e al pagamento di un’indennità per il loro uso. La s.p.a. TNT Traco si costituì in giudizio contestando la fondatezza di tali domande e chiedendo, in subordine, la limitazione del risarcimento al danno in ipotesi effettivamente subito dall’altra parte.

All’esito dell’istruzione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni l’attrice ribadì quelle formulate nell’atto introduttivo del giudizio e in via subordinata chiese la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 1671 c.c..

Con sentenza del 23 marzo 2002 il Tribunale rigettò la domanda principale, nel presupposto che il contratto si fosse risolto in forza della clausola risolutiva espressa che vi era contenuta;

dichiarò inammissibile la subordinata, in quanto proposta tardivamente.

Impugnata dall’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora, la decisione è stata confermata con sentenza del 24 maggio 2004 dalla Corre d’appello di Torino con diversa motivazione, essendosi ritenuto che il contratto si fosse risolto per recesso della committente.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora, in base a tre motivi. La s.p.a. TNT Global Express (già s.p.a. TNT Trace) si è costituita con controricorso. La ricorrente ha presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora deduce che la Corte d’appello è incorsa in contraddizione, per aver riconosciuto che il contratto in questione si era risolto per recesso della committente, negando però all’appaltatrice l’indennizzo che le competeva a norma dell’art. 1671 c.c.: sostiene che la relativa domanda, proposta in via subordinata in sede di precisazione delle conclusioni, è stata erroneamente ritenuta, inammissibile, mentre in realtà non aveva comportato alcuna mutatio libelli, in quanto costituiva un minus rispetto a quella principale di risarcimento, dovendo a liquidazione avvenire in applicazione degli stessi principi, sicchè il tema di indagine non era stato ampliato, nè erano state menomate le possibilità di difesa dell’altra parte.

La censura non è fondata.

I due istituti in considerazione – risoluzione per inadempimento e recesso – si distinguono sia per i presupposti, sia per gli effetti, sicchè le relative azioni a loro volta hanno causae petendi e patita diversi: sono apprestate per la tutela di diritti derivanti da fatti costitutivi eterogenei, rappresentati rispettivamente dalla commissione di un illecito extraaquiliano e dall’esercizio di una facoltà consentita dalla legge; divergono per le conseguenze, consistenti nell’uri caso nell’integrale risarcimento del danno, nell’altro nella corresponsione di un indennizzo, che può eventualmente non esaurire il pregiudizio subito dall’appaltatore.

Non è pertanto decisivo l’argomento desunto dalla ricorrente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la determinazione di quanto è dovuto dal committente va compiuta, nei due casi, utilizzando i medesimi criteri, con possibilità quindi di liquidazione equitativa e di attribuzione anche di ufficio della rivalutazione monetaria (v. Cass. 29 aprile 1991 n. 4750 e 17 novembre 2003 n. 17340). Ciò non implica che le domande di cui si tratta si trovino nella relazione di continenza che in sostanza la ricorrente prospetta, poichè invece danno luogo ad ambiti decisori che non coincidono perchè consistono: nella prima ipotesi, nella verifica del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dal committente e nella quantificazione del danno che ne è conseguito; nella seconda, nell’accertamento dell’avvenuto recesso dal contratto e nella determinazione dell’indennizzo che spetta all’altra parte (sia pure commisurato eventualmente a quel danno medesime). Neppure si può dunque condividere l’assunto della ricorrente, relativo all’identità delle difese che devono essere approntate dalle parti che siano destinatarie di domande di risarcimento da inadempimento o di indennizzo da recesso.

In coerenza con tutto ciò, questa Corte si è orientata nel senso incompatibile con la tesi della ricorrente – che il rapporto tra le due domande è configurabile in termini, non di equipollenza o di inclusione, ma di alternatività: rapporto che consente bensì la loro proposizione in via gradata nello stesso giudizio, ma comporta la netta loro distinzione, sicchè nella formulazione dell’una non può ritenersi compresa anche quella dell’altra: cfr. Cass. 14 luglio 2004 n. 13079.

Nè consentono di pervenire a una conclusione diversa i precedenti richiamati nel ricorso, come in particolare Cass. 3 febbraio 1995 n. 1323, che ritiene implicita la domanda di indennizzo ex art. 2045 c.c., in quella di risarcimento, ma attiene a pretese che hanno il loro titolo in un medesimo illecito extracontrattuale.

Anche con il secondo motivo di ricorso l’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora si duole, sotto un diverso profilo, della dichiarazione di inammissibilità della sua domanda di indennizzo: afferma che su di essa la s.p.a. TNT Traco aveva accettato il contraddittorio.

Neppure questa censura può essere accolta.

Risulta dalla sentenza impugnata che in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado la convenuta non solo non aveva accettato il contraddittorio sulla domanda in questione, ma anzi io aveva espressamente rifiutato, mediante una specifica eccezione di tardività. E’ quindi ininfluente che nei successivi scritti difensivi ne avesse anche contestato la fondatezza, secondo quanto osserva la ricorrente, essendo ciò avvenuto soltanto “per completezza di difesa”, come ha rilevato la Corte d’appello.

Con il terzo motivo di ricorso l’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora deduce che la motivazione della sentenza impugnata contrasta con il dispositivo, poichè si è deciso che il contratto si era risolto per recesso della committente, anzichè per effetto della clausola risolutiva espressa, come aveva ritenuto il Tribunale, ma è stata mantenuta ferma la pronuncia di primo grado e l’appellante, pur essendo stata accolta la sua tesi, è stata condannata al rimborso anche delle spese del giudizio di gravame.

Anche questa doglianza va disattesa.

La diversa ratio decidendi, posta a base della pronuncia di secondo grado, non comportava la riforma, di quella precedente, poichè dava luogo anch’essa al rigetto della domanda proposta dall’originaria attrice e quindi alla conferma della sentenza appellata: la statuizione di rigetto dell’appello non è quindi in contraddizione con la motivazione. D’altra parte l’esito della causa, comunque sfavorevole all’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora, rimasta in definitiva soccombente, giustificava la sua condanna alle spese anche del giudizio di secondo grado.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 10.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 10.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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