Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7877 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12162/2014 proposto da:

R.G., M.S., M.R., in proprio e

nella qualità di eredi di Ma.Ro., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIULIO DE PETRA N. 16, presso lo studio

dell’avvocato MARIA LOREDANA LICARI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO PEPE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Commissario straordinario T.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO N. 7, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già FONDIARIA-SAI SPA, in persona del

suo rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CARLA

SILVESTRI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale con

firma autenticata dal notaio G.T. di Bologna;

– resistente con procura speciale –

e contro

D.L.F., F.A.T.A. ASSICURAZIONI SPA, C.V.,

MA.RO., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1824/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata in data 07/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato LORENZO SPALLINA per delega;

udito l’Avvocato DOMENICO MARTINO per delega;

udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data (OMISSIS), sulla strada intercomunale n. (OMISSIS) in contrada (OMISSIS) si verificò un sinistro stradale tra il ciclomotore Vespa Piaggio tg. (OMISSIS), su cui si trovavano C.V. e M.G., assicurato con la Fondiaria-Sai S.p.a., e l’auto Volkswagen Golf tg. (OMISSIS) di proprietà di D.L.F., assicurata con la FATA Assicurazioni S.p.a..

In tale sinistro il M. riportò lesioni gravissime che ne determinarono la morte poche ore dopo il ricovero presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di (OMISSIS).

Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con sentenza n. 155/07, assolse il C. dall’imputazione di omicidio colposo ascrittagli perchè, nella qualità di conducente del ciclomotore, avrebbe cagionato la morte del M., invadendo la semicarreggiata opposta sulla quale viaggiava in senso inverso la Golf del D.L. – per insussistenza del fatto.

Pronunciando sulle cause riunite n. 15/2005 e n. 7256/2005, la prima promossa dai coniugi Ma.Ro. e R.G. e dai loro figli M.R. e S. nei confronti di C.V. e Ma.Ro., proprietaria del ciclomotore, nonchè nei confronti della Fondiaria-Sai S.p.a., della FATA S.p.a. e nei confronti di D.L.F. e di C.A., padre di C.V., per ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli attori per la morte del loro congiunto, e la seconda promossa da C.V. e da Ma.Ro. nei confronti della Provincia Regionale di Palermo, per essere da quest’ultima garantiti “nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità degli attori”, il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 29 ottobre 2008, rigettò le domande proposte dai M. e dalla R. per mancanza di prova sulla responsabilità delle parti da loro convenute e la domanda proposta dal C. e dalla Ma. perchè assorbita dal rigetto delle altre domande.

Avverso detta sentenza i M.ni e la R. proposero gravame, cui resistettero la Fondiaria-Sai S.p.a. e la FATA S.p.a. nonchè la Provincia Regionale di Palermo, la quale propose pure appello incidentale.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata in data 7 dicembre 2013, confermò la sentenza impugnata e compensò interamente tra gli appellanti principali e gli appellati costituiti le spese di quel grado di giudizio relative ai loro rapporti processuali e lasciò a carico degli appellanti principali le dette spese relative ai rapporti processuali con gli appellati non costituiti.

Avverso la sentenza della Corte territoriale R.G., M.S. e M.R., in proprio e nella qualità di eredi di Ma.Ro., hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.

La Provincia Regionale di Palermo ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

La UnipoISAI Assicurazioni S.p.a., già Fondiaria-SAI S.p.a., ha depositato procura speciale con firma autenticata dal notaio G.T. di Bologna in favore dell’avv. Carla Silvestri, che ha partecipato alla discussione in udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Travisamento delle prove del giudizio”, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito, con “sbrigativa, incongrua e lacunosa motivazione”, si sarebbe “conformata” alla statuizione di primo grado, senza tenere in debita considerazione i motivi di doglianza proposti dagli appellanti attuali ricorrenti ed evidenziano che la questione sottoposta all’esame della Corte territoriale riguardava preliminarmente l’accertamento di “un punto decisivo della controversia”, ossia se il minore M.G., al momento del sinistro di cui si discute in causa, fosse o non terzo trasportato del ciclomotore Vespa Piaggio già indicato.

Il motivo è inammissibile.

Ed invero il motivo all’esame è volto, in sostanza, al di là dei vizi indicati nella riportata rubrica, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede, ripropone, pure inammissibilmente, questioni di fatto e richiama atti senza neppure specificare quando gli stessi siano stati prodotti nel giudizio di merito e dove essi siano ora reperibili (Cass. 28/09/2016, n. 19048).

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa liquidazione del danno risarcibile”, i ricorrenti sostengono di aver “diritto ad ottenere”, con la cassazione della sentenza impugnata, il risarcimento dei danni per la morte del loro congiunto, come quantificati nell’atto introduttivo del giudizio, avendo, a loro avviso, la Corte di merito “errato nel non riconoscere il danno lamentato da parte attrice, omettendo qualsiasi liquidazione del quantum debeatur”.

3.1. L’esame del secondo motivo resta assorbito dalla ritenuta inammissibilità del primo motivo.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell’attività svolta dalla controricorrente e dalla resistente, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge, e, in favore della resistente, in complessivi Euro 14.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA