Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7877 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16583/2016 proposto da:

P.D., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MEDI SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 1, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE FABRIZIO ZITO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO RAMPINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1168/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocato P.D. evocava in giudizio la società Medi Service s.r.l. innanzi il Tribunale di Bergamo, invocandone la condanna al pagamento del compenso maturato a fronte delle prestazioni professionali rese per l’assistenza della società convenuta in una causa civile. Non essendo andata a buon fine la notificazione dell’atto introduttivo, la causa veniva dichiarata estinta, previa costituzione in quel giudizio di Medi Service s.r.l. al solo fine di farne rilevare l’intervenuta estinzione.

Con successivo atto di citazione il professionista evocava in giudizio Medi Service s.r.l. innanzi il Tribunale di Monza, formulando la stessa domanda oggetto del primo procedimento, dichiarato estinto. Nella resistenza di Medi Service s.r.l., che eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore di quello di Bergamo, e contestava nel merito la pretesa del P., il Tribunale rigettava la domanda.

Interponeva appello avverso detta decisione il P. e si costituiva in seconde cure Medi Service s.r.l. resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1168/2016, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.D., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso Medi Service s.r.l..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 167,221 c.p.c. e segg. e art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente dovuto considerare che la sede dichiarata da Medi Service s.r.l. in (OMISSIS) era soltanto fittizia, posto che la sede effettiva era situata in (OMISSIS). Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto essere ritenuta nulla la costituzione della società convenuta, che aveva dichiarato, tanto nel primo che nel secondo grado del giudizio di merito, una sede diversa da quella effettiva.

La censura è inammissibile per difetto di interesse concreto all’impugnazione.

Come ritenuto dalla Corte di Appello, infatti, “non risulta dagli atti che la appellata insista nella eccezione di incompetenza del Tribunale di Monza, nè che tale questione sia stata fatta oggetto di appello incidentale” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Di conseguenza, di nessun rilievo possono essere, ai fini della decisione della causa, le dichiarazioni di Medi Service s.r.l. relative al luogo in cui sarebbe situata la sede sociale. Nè il ricorrente adombra, sotto altro profilo, alcun profilo di incertezza nell’individuazione del soggetto passivo della domanda giudiziale da egli proposta.

Occorre sul punto ribadire che “L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012″ Rv. 622515). Infatti “… il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe escluso il diritto al compenso, in capo al P., a fronte della ravvisata violazione dell’obbligo informativo nei confronti della cliente, senza considerare che quest’ultima aveva soltanto contestato la misura del compenso ed affermato di averlo già pagato, ma non aveva eccepito l’inadempimento del predetto dovere informativo da parte dell’avvocato.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello afferma esattamente il contrario, ovverosia che “… sin dalla comparsa di costituzione Medi Service abbia contestato di essere debitrice della somma reclamata sia per mancanza di prova in ordine al conferimento dell’incarico per il giudizio avanti la Corte di Appello di Milano sia per la non opportunità del citato giudizio “laddove la sentenza di primo grado impugnata aveva condannato Medi Service s.r.l. per non avere assolto all’onere probatorio non avendo tempestivamente dedotto le proprie istanze istruttorie” (cfr. pag. 6 comp. Di risposta) conseguentemente precisando che se fosse stata debitamente informata delle dette circostanze mai avrebbe deciso di impugnare la decisione” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Il motivo in esame non si confronta adeguatamente con la statuizione appena richiamata, poichè il ricorrente non riporta, le conclusioni formulate da Medi Service, s.r.l. nel giudizio di merito, dalle quali emergerebbe – secondo la sua ipotesi, come già detto smentita dalla sentenza impugnata – che la società non avrebbe contestato la violazione dell’obbligo informativo.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,115 c.p.c., artt. 2697 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che Medi Service s.r.l., nel costituirsi nel primo giudizio svoltosi innanzi il Tribunale di Bergamo, aveva contestato soltanto la misura del compenso invocato dal P., e che tale dichiarazione aveva portata confessoria.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Il ricorrente afferma (cfr. pag. 4 del ricorso) che Medi Service s.r.l. si era costituita nel primo giudizio, innanzi il Tribunale di Bergamo, solo per conseguirne l’estinzione. Poichè quel giudizio è stato pacificamente dichiarato estinto dal Tribunale di Bergamo, le vicende ad esso relative non spiegano effetti automatici sul secondo processo, svoltosi in primo grado innanzi il Tribunale di Monza e in appello innanzi la Corte di Appello di Milano. Ne deriva che l’eventuale mancata proposizione di alcune eccezioni in quella prima sede processuale non precludeva a Medi Service s.r.l. di sollevarle nella successiva causa, della quale oggi si discute.

Peraltro, occorre rilevare che dalla sentenza impugnata non risulta che nel giudizio di merito sia stato sollevato il tema relativo alla portata confessoria da attribuire alle dichiarazioni rese da Medi Service s.r.l. nella sua costituzione nel primo giudizio dichiarato estinto dal Tribunale di Bergamo, ed il ricorrente non si cura di indicare, nella censura in esame, il momento processuale in cui tale questione sarebbe stata proposta nel corso dei due gradi del giudizio di merito. La censura, di conseguenza, difetta del richiesto grado di specificità.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 88 ed 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la condotta processuale di Medi Service s.r.l., ai fini della sua richiesta condanna per lite temeraria.

La censura è inammissibile.

La domanda dell’avv. P., invero, è stata rigettata all’esito del doppio grado di merito, e tale statuizione resiste ai primi tre motivi di ricorso. La condanna di una delle parti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per violazione del dovere di lealtà e probità processuale di cui all’art. 88 c.p.c., presuppone la soccombenza della parte che, oltre alle spese, può subire anche la specifica condanna aggravata prevista dalla disposizione dianzi richiamata. Poichè Medi Service s.r.l. è risultata vittoriosa nel giudizio di merito, nessuna condanna poteva materialmente essere disposta in suo danno in base all’art. 96 c.p.c.. Di qui l’inammissibilità del motivo.

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta il governo delle spese legali operato dalla Corte lombarda.

Anche in questo caso la censura è inammissibile, essendo state regolate le spese del giudizio di secondo grado secondo il principio generale della soccombenza.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA